Il Team Robyn Hode evidenzia che non sono accettabili le inesattezze.
Si precisano 2 verità dei testi antichi di matematica:
1) dopo l’applicazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ allo scopo di determinare la rata costante posticipata del sistema FRANCESE del REGIME COMPOSTO, esiste un UNICO piano di ammortamento consequenziale e non vari tipi di tabelle di rimborso;
2) il FINANZIAMENTO TIPO ZERO COUPON (o meglio TIPO MONTANTE) e il BULLET sono operazioni finanziarie NON COMPARABILI fra loro perché il primo restituisce gli INTERESSI e la SOMMA EROGATA alla scadenza e il secondo solo la SOMMA EROGATA alla scadenza perché gli INTERESSI sono pagati periodicamente.
Conseguentemente, NON si possono fare comparazioni fra il FINANZIAMENTO TIPO ZERO COUPON (o meglio TIPO MONTANTE) e il BULLET per dimostrare ARTATAMENTE che nel REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE non c’è anatocismo. Infatti, queste operazioni non hanno niente a che vedere con le rate costanti posticipate del FRANCESE che restituiscono nel durante periodicamente RATE comprensive sia di QUOTE INTERESSE sia di QUOTE CAPITALI.
Ai mistificatori e ai manipolatori delle informazioni facciamo le seguenti domande:
1) perché c’è la necessità di dichiarare il falso matematico che nel sistema FRANCESE la rata costante posticipata è precisata nel REGIME COMPOSTO ma il conseguenziale PIANO DI AMMORTAMENTO è nel REGIME SEMPLICE se non ci fosse una violazione dell’articolo 821, comma 3, c.c.?
2) Non basterebbe dichiarare che il REGIME COMPOSTO connaturato nel sistema FRANCESE è lecito?
Nel rinviare agli articoli CASANO 1845 LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO È NEL REGIME COMPOSTO , LEVI 1953 CAPITALIZZAZIONE E SUO SIGNIFICATO e OTTAVIANI 1988 LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE E DEL SISTEMA ITALIANO È NEL REGIME COMPOSTO, si ricorda che l’impianto teorico di base della matematica finanziaria, così come espresso nei manuali sia del Prof. ALESSANDRO CASANO (Elementi di Algebra, Palermo, 1845) sia del Prof. EUGENIO LEVI (Corso di Matematica Finanziaria, La Goliardica Milano,1953) sia del Prof. GIUSEPPE OTTAVIANI (Lezioni di Matematica Finanziaria, Veschi, Milano, 1988), afferma che se gli interessi che maturano in ogni singolo periodo sono calcolati moltiplicando il tasso effettivo annuo (o il tasso periodale effettivo o tasso periodale NON equivalente perché semplicemente determinato dividendo il TAN per il tipo di periodicità adottato) per il DEBITO RESIDUO non ancora rimborsato del PDA “FRANCESE” o del PDA “ITALIANO“, questa assunzione implica che è il regime dell’INTERESSE COMPOSTO a regolare il contratto.
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PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”