Utilizzo del quantitativo dell’anatocismo truffaldino per la determinazione del Teg Finanziamento ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto
La dottrina prevalente (ALDO ANGELO DOLMETTA “Rilevanza usuraria sull’anatocismo” pubblicato in www.dirittobancario.it; VALERIO PANDOLFINI “Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario”, in Dir. Fall. 2003, II, pag. 562) riconduce anche gli INTERESSI ANATOCISTICI nell’ambito applicativo della Legge 108/1996 sulla base di alcune considerazioni svolte in particolare con riferimento al tasso di mora. Infatti, tale dottrina evidenzia come l’art 644 comma 4 c.p. comprende, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione del tasso di interesse usurario, le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate alla erogazione del credito, tra i quali devono essere ricompresi anche gli INTERESSI ANATOCISTICI.
In particolare, nel saggio del giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile, professore ALDO ANGELO DOLMETTA si legge che “La dimostrazione della rilevanza usuraria dell’anatocismo prende avvio con la constatazione – invero di esperienza comune, di per sé stessa – che le relative clausole contrattuali integrano gli estremi della «condizione economica»: ai sensi e per gli effetti, tra l’altro, della norma dell’art. 116 TUB («pubblicità» delle condizioni economiche dei contratti bancari). Le medesime indicazioni della Banca d’Italia si manifestano univoche in proposito. Cfr., così, le Istruzioni di trasparenza del 29 luglio 2009 (p. 14): «qualora un contratto relativo a un’operazione … di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». Cfr., inoltre, il «Prototipo di foglio informativa del conto corrente offerto ai consumatori» (All. 4A) del 10 febbraio 2011, che come «principali condizioni economiche – voci di costo» inserisce la serie: «spese fisse – spese variabili – interessi somme depositate – fidi e sconfinamenti – capitalizzazione (periodicità) – disponibilità somme versate»”.
Questa tesi è condivisa da alcuni Tribunali di merito, per i quali il limite fissato dal tasso soglia riguarda gli interessi comunque determinati e, quindi, la verifica del superamento del TSU deve considerare anche gli INTERESSI ANATOCISTICI.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Bari con la sentenza del 15-07-2020 n. 2168 che ha stabilito che il TEG FINANZIAMENTO per la verifica del superamento del TSU deve essere “elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, ANATOCISTICI, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse”.
La sentenza del Tribunale di Bari del 15/07/2020 n. 2168 si aggiunge alla sentenza del Giudice di Pace di Teramo del 16-02-2016 n. 135, alla sentenza del Tribunale di Roma del 08/02/2021 n. 2188 e alla sentenza del Tribunale di Massa del 05/08/2020 n. 384 che hanno sancito il necessario uso della TRUFFA TENTATA ATTUALIZZATA ANATOCISTICA per determinare il TEG del finanziamento.
Si rinvia agli articoli TENTATA TRUFFA DEL TASSO CORRISPETTIVO E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE, EVIDENZIAZIONE DELL’USURA COLLEGATA ALLA SOLO FASE FISIOLOGICA DEL CONTRATTO, TASSO CORRISPETTIVO: IL REATO-MEZZO DI TRUFFA AGGRAVATO EX ART. 61, COMMA 1, N. 2, C.P. DALLA CONNESSIONE CON IL REATO-FINE DI USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO RATEALE e LA VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’ART. 821, COMMA 3, C.C. DETERMINA IL TAROCCAMENTO AL RIALZO DEI TEGM E DEI TSU DEI FINANZIAMENTI RATEALI.