In primis, si evidenzia che i MUTUI INPDAP sono finanziamenti ipotecari a condizioni agevolate dedicate a dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione ex INPDAP dell’INPS, ufficio che, in seguito alla soppressione dell’INPDAP, si è fatto carico di tutti i servizi e le prestazioni che in passato erano amministrati dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Infatti, con la riforma del sistema previdenziale messa in atto dal governo Monti (legge n. 214 del 22 dicembre 2011) è stata definita la soppressione dell’INPDAP in favore dell’INPS. In altre parole, a partire da gennaio 2012 l’INPS ha assorbito l’INPDAP e continua a garantire a dipendenti e pensionati pubblici l’accesso a prestazioni e servizi.
Nel rinviare sia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZE ARTICOLO 821, COMMA 3, C.C.. del 23 marzo 2020 sia all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023 sia all’articolo LO STATO ITALIANO ATTRAVERSO L’INPS EROGA E SURROGA I MUTUI NELL’ILLECITO EX ART. 821, COMMA 3, C.C. REGIME COMPOSTO del 19 giugno 2023, si analizza un ATTO DI SURROGA INPDAD del 02 ottobre 2008 che utilizza l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. REGIME COMPOSTO e viola la Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
ATTO DI SURROGA INPDAD
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE” per informazioni più dettagliate sull’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE, si evidenzia che nell’atto di surroga a TASSO FISSO del 02 ottobre 2008 NON è presente, NEMMENO negli allegati, la dicitura “ALLA FRANCESE”. Dato che in tutti i testi della dottrina matematica “ALLA FRANCESE” presuppone l’applicazione della sola formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, il nomen iuris della norma del regolamento contrattuale “ALLA FRANCESE” avrebbe provato esplicitamente l’inequivocabile volontà dolosa dei bancari latu sensu dell’INPDAP di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. che obbliga il REGIME SEMPLICE.
Invece, nell’atto di surroga a TASSO FISSO del 02 ottobre 2008 la volontà dolosa dei bancari latu sensu dell’INPDAP di violare la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. applicando il REGIME COMPOSTO nel periodo di AMMORTAMENTO lo si desume implicitamente dal combinato disposto delle norme del regolamento contrattuale che stabiliscono sia la somma erogata di euro 85.921,39 sia il numero di 60 di rate di AMMORTAMENTO semestrali da pagarsi dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2038 sia il tasso annuo (TAN) dell’AMMORTAMENTO del 3,90% sia del tasso periodale del solo AMMORTAMENTO dello 1,931349446% (dato presente nell’allegato PDA) sia del valore della rata costante posticipata di euro 2.430,87.
Nell’evidenziare che in contratto manca l’esplicitazione del “criterio di calcolo” dell’aliquota del TASSO PERIODALE collegato al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO previsto dalla sentenza della Cassazione del 27/11/2014 n. 25205 e, cioè, manca l’esplicitazione sia della NON corretta ex art. 821, comma 3, c.c. e ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) sia del corretto impiego da un punto di vista matematico della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO
(si ricorda che, da un punto di vista giuridico, l’obbligo di usare la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO è stata sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”), a seguire i prospetti della rata di AMMORTAMENTO di euro 2.430,87 determinati dai bancari latu sensu dell’INPDAP con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) contraria all’art. 821, comma 3, c.c. e alla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia e con i tassi equivalenti periodali previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 2.430,87 può essere determinato sia con la rata 07 sia con la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO perchè l’impiego della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEL REGIME COMPOSTO consente di precisarla identica sia con il tasso equivalente giornaliero sia con il tasso equivalente semestrale.
Se i bancari latu sensu dell’INPDAP avessero seguito le regole imposte da tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e dal PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO e, cioè, se gli stessi avessero applicato la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso NON equivalente semestrale del 1,95% calcolato con l’errato impiego da un punto di vista matematico della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE
i bancari latu sensu dell’INPDAP avrebbero indicato nell’atto di surroga a TASSO FISSO del 02 ottobre 2008 il valore di rata più alto di euro 2.441,95: la differenza di euro 2.441,95 – 2.430,87 = 11,08 mostra l’incidenza ad ogni rata del meccanismo secondario di ANATOCISMO dell’uso del tasso NON equivalente semestrale del 1,95%.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO più alto di euro 2.441,95 può essere determinato con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Sicuramente sussistono DUE indeterminatezze contrattuali del tasso corrispettivo in GENERALE nell’atto di surroga a TASSO FISSO del 02 ottobre 2008.
La PRIMA certa indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE riguarda il periodo di PREAMMORTAMENTO: nel regolamento pattizio NON sono indicati sia la percentuale del tasso periodale sia il metodo di conteggio utilizzati dai bancari latu sensu dell’INPDAP per determinare l’importo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 890,52 da pagarsi anticipatamente il 02 ottobre 2008, giorno di erogazione della somma prestata, per il periodo dal 02 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 (si rinvia alla sentenza della Cassazione del 27/11/2014 n. 25205).
La SECONDA certa indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in GENERALE riguarda sempre il periodo di PREAMMORTAMENTO: nel regolamento pattizio si legge che “per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo ed il 31 dicembre, sull’importo da erogare (valore attuale del mutuo) sarà trattenuto anticipatamente l’ammontare degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO calcolati, a CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, al tasso di concessione del mutuo”. In considerazione che l’importo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO da pagarsi anticipatamente il 02 ottobre 2008 è stabilito convenzionalmente in euro 890,52, questo importo è più alto di quello calcolato nel REGIME SEMPLICE con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) ex art. 821, comma 3, c.c. e ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
Infatti, nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021 dove si illustra compiutamente che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, l’importo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO per il periodo dal 02 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 calcolato nel REGIME SEMPLICE con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) ex art. 821, comma 3, c.c. e ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia è pari ad euro 824,00 se il pagamento è da effettuarsi in maniera posticipata in data 31 dicembre 2008.
L’importo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO per il periodo dal 02 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 calcolato nel REGIME SEMPLICE con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) ex art. 821, comma 3, c.c. e ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia da pagarsi anticipatamente il 02 ottobre 2008, giorno di erogazione della somma prestata, si determina attualizzando l’importo di euro 824,00 con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e il tasso equivalente periodale discendente dal TASSO FISSO contrattuale del 3,90%: questo importo è pari ad euro 816,17 e, quindi, sussiste un importo di TENTATA TRUFFA del solo PREAMMORTAMENTO di euro 890,52-816,17= 74,35.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto degli interessi
Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE” per informazioni più dettagliate sull’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel REGIME COMPOSTO degli interessi quando NON è indicato in contratto il TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato con il REGIME ANATOCISTICO, i bancari latu sensu dell’INPDAP hanno dimostrato inequivocabilmente di SAPERE che se si determina la rata costante posticipata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO occorre utilizzare il tasso periodale equivalente individuato con la formula PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per non incorrere nell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola pattizia relativa al tasso annuo corrispettivo.
Nella fattispecie concreta, i bancari latu sensu dell’INPDAP si sono “dimenticati” però di considerare l’importo previsto nel regolamento contrattuale degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 890,52 da pagarsi anticipatamente il 02 ottobre 2008, giorno di erogazione della somma prestata, per il periodo dal 02 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008.
Infatti, la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) o TAN REALE FINANZIAMENTO perché occorre tenere conto del quantitativo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 890,52, calcolato impiegando la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia, è pari al 3,908880541698%.
Conseguentemente, sussiste una divergenza nel REGIME COMPOSTO degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota del tasso annuo corrispettivo del 3,90% e quella globale effettivamente applicata.
A seguire il prospetto del TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO determinabile solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice degli interessi
Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE” per informazioni più dettagliate, nella corretta ipotesi che si accerti e dichiari giudizialmente la violazione degli artt. 821, comma 3 e 1374 c.c. del combinato disposto delle norme pattizie che sanciscono l’applicazione del sistema FRANCESE riconoscendo che lo stesso non solo è inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO ma è anche illegale, la nullità della clausola pattizia relativa al tasso annuo corrispettivo per INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE sussiste nel REGIME SEMPLICE degli interessi. Infatti, questa INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE nel REGIME LINEARE degli interessi sussiste per la violazione sia dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi che prevede “I contratti indicano il tasso d’interesse e OGNI altro prezzo e condizione praticati” sia della Normativa di Trasparenza tempo per tempo vigente che da la sua versione nomofilattica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi stabilendo cosa il regolamento contrattuale deve contenere per non comportare l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’interesse CORRISPETTIVO nel REGIME SEMPLICE degli interessi. Nel Paragrafo 3 del VOLUME I dei libri sopra evidenziati si mostra che l’importo della rata costante posticipata individuata attraverso il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m, a parità di SOMMA EROGATA, di PERIODICITÀ dei rimborsi, di NUMERO di rate e di tasso annuo è influenzato da tre parametri: il primo è il modo in cui sono determinati gli INTERESSI EFFETTIVI, cioè l’utilizzo del REGIME SEMPLICE o del REGIME COMPOSTO; il secondo è la modalità di ponderazione dei PERIODI RATEALI, cioè l’utilizzo del metodo di conteggio degli interessi dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”, dell’ANNO COMMERCIALE, dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO” o dell’ANNO“MISTO”; il terzo criterio che ne influenza il valore è il rispetto o meno del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FINANZIARIA quando si individua il tasso contrattuale periodale dal tasso contrattuale annuo nel caso di rimborsi infrannuali. Conseguentemente, dato che normalmente i BANCARI latu sensu utilizzano nei finanziamenti rateali il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con il tasso periodale NON equivalente e la modalità di ponderazione diversa da quella lecita dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c., questa illecita prassi commerciale non solo determina la sussistenza dell’ANATOCISMO di tipo “GENETICO” che si concretizza al momento della conclusione del contratto e, per i prestiti rateali a TASSO VARIABILE, anche nella fase di esecuzione dello stesso, senza che vi sia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto”, configurando il reato-mezzo di TRUFFA ex art. 640, comma 1, c.p. come dettagliatamente illustrato nel Paragrafo 11 del VOLUME II dei libri sopra evidenziati, ma, con la commissione del delitto, l’illegale pratica mercantile delinea anche l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE nel REGIME SEMPLICE degli interessi della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’INTERESSE CORRISPETTIVO perché, di conseguenza, non evidenzia nel contratto l’effettivo tasso applicato attraverso il corretto TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO o il corretto TAN REALE FINANZIAMENTO qualora vi siano interessi di PREAMMORTAMENTO TECNICO o FINANZIARIO o più tranche di SOMME EROGATE. Infatti, l’attualizzazione dell’illecita RATA dell’intermediario sia degli eventuali illeciti rimborsi di INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO utilizzando il lecito PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex artt. 821, comma 3 e 1374 c.c., certifica matematicamente la violazione civilistica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra l’aliquota del tasso annuo corrispettivo del 3,90% e quella globale effettivamente applicata perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia la percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE FINANZIAMENTO visto che il contratto stabilisce un periodo di PREAMMORTAMENTO TECNICO dal 02/10/2008 al 31/12/2008.
La percentuale del TAN REALE FINANZIAMENTO che tiene conto del quantitativo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 890,52, determinata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), è pari al 5,438693944422%.
A seguire il prospetto del TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO determinabile solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Tentata Truffa contrattuale del Tasso Corrispettivo
Dato che nel REGIME SEMPLICE NON sussiste il PRINCIPIO di SCINDIBILITÀ da un punto di vista matematico, si allega il PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE che rispetta, da una parte, l’art. 821, comma 3, c.c. perché calcola l’importo delle rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO TECNICO sia di AMMORTAMENTO con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE degli interessi con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti e, dall’altra, che rispetta l’obbligo che il debito principale è un’OBBLIGAZIONE UNICA sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico.
A seguire il prospetto determinabile solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
Conseguentemente, nella fattispecie concreta, l’importo della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE delle 61 rate è pari ad euro 15.675,78 se si usa l’importo degli INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO per il periodo dal 02 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 calcolato nel REGIME SEMPLICE con il metodo di conteggio dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) ex art. 821, comma 3, c.c. e ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia da pagarsi anticipatamente il 02 ottobre 2008, giorno di erogazione della somma prestata, di euro 816,17.