La sentenza della Cassazione del 20/02/2002 n.2593 ha stabilito che “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di MUTUO per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c. Il principio è stato affermato da questa Corte a partire dalla SENTENZA N. 3479 del 1971, la quale osservò che “il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengono compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile“. Lo stesso principio è stato affermato da CASS. 6 MAGGIO 1977, N.1724”.
Conseguentemente, i principi di diritto della Suprema Corte hanno confermato il principio matematico che, sebbene nel REGIME COMPOSTO gli INTERESSI sono periodicamente sommati al CAPITALE per produrre nuovi interessi, questo meccanismo non ne muta la natura e non trasformagli INTERESSI in CAPITALE.
In altre parole, in considerazione che da un punto di vista matematico il REGIME COMPOSTOnon ha alcuna facoltà di mutare in CAPITALE la natura dell’INTERESSE maturato nel corso dell’operazione, la Cassazione ha stabilito che in un MUTUO gli INTERESSI conservano la loro natura e non si trasformano invece in CAPITALE da restituire al mutuante.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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