Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto (LEASING)
Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo (LEASING)
ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04-06-2008 N. 14760, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
Il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza il 19/05/2022 ex art 281sexies c.p.c. stabilendo che a seguito l’accertata discrasia tra il TASSO LEASING pattuito e quello applicato, si applica la sanzione prevista dall’art. 117 TUB comma 7 vigente alla data del contratto del 29 settembre 2005 il quale prevedeva la rideterminazione del canone di leasing al “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
In particolare, il Tribunale di Roma con la sentenza del 19/05/2022 ha stabilito che “… (…) … il nominato CTU … (…) … Ha, quindi provveduto ad eseguire il riscontro nella Tavola di lavoro n. 1 nella quale, in ossequio a quanto previsto dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 25.07.2003, ha “individuato quel tasso annuo che eguaglia il costo dell’immobile(€ 135.000,00) al valore attuale dei canoni (n. 1 maxi canone iniziale di€ 54.000,00 e n. 179 canoni di€ 635,55) e dell’opzione di riscatto finale(€ 13.500,00), pari al 6, 116% e superiore al tasso leasing del 5,921 % pattuito”. A seguito di tale difformità, come richiesto al seguente punto c) del quesito peritale, ha provveduto al ricalcolo de “i canoni del leasing impiegando il tasso previsto dall’art. 117 T.U.B., vale a dire il tasso minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, corrispondente nel caso di specie al 2,003% (cfr Tavola di lavoro n. 2)” ed ha evidenziato “un canone mensile pari a 459,18, inferiore di euro 176,36 rispetto al canone convenzionale di euro 635,55”.
Dato il Tribunale di Roma con la sentenza del 19/05/2022 fornisce i dati contrattuali, si è verificato il lavoro del CTU.
Si evidenzia che il TASSO LEASING applicato nel REGIME COMPOSTO NON è quello del 6,116% indicato in motivazione: infatti, quello calcolato con i tassi periodali equivalenti e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” previsti dalla normativa della Banca d’Italia e dall’art. 117, comma 4, del TUB è pari al 6,085600866432%.
Si segnala che il TASSO LEASING applicato nel REGIME SEMPLICE calcolato con i tassi periodali equivalenti e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” previsti dall’art. 821, comma 3, c.c. e dall’art. 117, comma 4, del TUB è pari al 7,953177570906%, se si usa l’impostazione iniziale in t_0, ed è pari al 12,793657452495%, se si usa l’impostazione finale in t_m.
Si evidenzia ulteriormente che il CTU ha calcolato la rata di euro 459,18 della sanzione prevista dall’art. 117 TUB comma 7 vigente alla data del contratto del 29 settembre 2005 in violazione della normativa della Banca d’Italia e dell’art. 117, comma 4, del TUB perchè ha utilizzato nel REGIME COMPOSTO la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE. Infatti, la rata calcolata con i tassi periodali equivalenti e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” previsti dalla normativa della Banca d’Italia e dall’art. 117, comma 4, del TUB è pari ad euro 458,41.
Infine, si segnala che il TASSO 117 TUB del 2,003% applicato nel REGIME SEMPLICE calcolato con i tassi periodali equivalenti e la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” previsti dall’art. 821, comma 3, c.c. e dall’art. 117, comma 4, del TUB determina un canone ricorrente pari ad euro 451,21, se si usa la formula del Principio di Equità con l’impostazione iniziale in t_0, e un canone ricorrente pari ad euro 446,04, se si usa la formula del Principio di Equità con l’impostazione finale in t_m.
SENTENZA