Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
La sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/2020 n. 11876 stabilisce che “È NULLA PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO ai sensi dell’art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi … (…) … in cui la concreta determinazione del tasso … (…) … dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto. Sul piano rimediale, la NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto di CONTO CORRENTE che rimette la determinazione del tasso d’interessi … (…) … alla mera discrezionalità della banca, posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; NON si applica, invece, la regola dell’art. 117, 7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 6 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.” In altre parole, per la giurisprudenza di legittimità, la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB deve essere applicata nelle ipotesi tassative di nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB, difettando il presupposto stesso di una sua applicazione analogica in casi non espressamente contemplati: conseguentemente, per le nullità di tipo diverso da quelle c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB occorre utilizzare il meccanismo di eterointegrazione normativa ex art. 1284, comma 3, c.c. del TASSO LEGALE VIGENTE.
Ora, mentre sono perfettamente delineate normativamente le DUE condizioni dell’art. 117, comma 6 del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi e, cioè, quella del “rinvio agli usi” e quella di “condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, è meno precisato dal legislatore il significato normativo dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 al oggi “4. I contratti indicano … (…) … OGNI altro prezzo e condizione praticati”.
Nell’evidenziare che la locuzione “determinati per iscritto” ex art. 1284, comma 3, c.c. è identica etimologicamente a quella che stabilisce “i contratti indicano” ex art. 117, comma 4, del TUB, l’interpretazione di “OGNI altro prezzo e condizione praticati” fa rientrare certamente in questa norma non solo l’obbligo di indicazione del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato o nel REGIME COMPOSTO o nel REGIME SEMPLICE degli interessi con la modalità di conteggio e di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c., ma anche l’obbligo di soddisfare tutte le INDICAZIONI CONTRATTUALI previste dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia tempo per tempo vigente: ovviamente, qualora nella Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia tempo per tempo vigente vi sia un “CONTRASTO” interpretativo o una “LACUNA” interpretativa rispetto a quanto generalmente previsto dall’art. 117, comma 4, del TUB, l’interprete deve sempre far prevalere quest’ultimo.
Conseguentemente, la corretta SANZIONE dell’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO da utilizzare a far data dallo 01/01/1994 è quella del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB sia perché lex speciali derogat legi generali sia perché l’interpretazione di “OGNI altro prezzo e condizione praticati” ha un contenuto ampio e generalizzato.
In altre parole, per i finanziamenti rateali sottoscritti dopo l’entrata in vigore del TUB si deve usare il tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI, quello emesso “nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” nel periodo dal 01/01/1994 al 18/09/2010 e quello più favorevole fra il minimo dei “dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” e il minimo dei “dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione” nel periodo dal 19/09/2010 a oggi. In questo ultimo caso, nei finanziamenti rateali la locuzione “svolgimento dell’operazione” coincide con ogni pagamento di RATA o di INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO.
Non solo, l’art. 127 del TUB, comma 4, nella versione in vigore dal 19/09/2010 al 17/12/2010, e comma 2,nelle versioni in vigore dal 18/12/2010 ad oggi, stabilisce che “Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice”: per conseguenza, la sussistenza di una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB deve obbligare il giudice a decretare la tutela più vantaggiosa per il finanziato se la causa è stata introdotta dopo il 19/09/2010 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto perchè l’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 è una norma di natura processuale e non sostanziale. Dato che normalmente da un punto di vista empirico la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB è più vantaggiosa rispetto alla SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284, comma 3, c.c., il giudice scegliendo la SANZIONE CIVILE del TUB non preclude al finanziato la più ampia ed incisiva tutela di natura sanzionatoria.
Alla luce di quanto appena argomentato, per i finanziamenti rateali con pagamenti infrannuali dove è stato impiegato l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. REGIME COMPOSTO, finanziamenti rateali dove è stato indicato in contratto anche il TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO, qualora questa percentuale sia più bassa di quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO con la modalità di conteggio e di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO, nel periodo dal 1942 ad oggi sussiste l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO nel REGIME COMPOSTO degli interessi per violazione dell’art. 1284, comma 3, c.c. se si applicano i principi di diritto della sentenza della Corte di Cassazione del 18/06/2020 n. 11876. In altre parole, se si seguono le indicazioni degli ermellini della sentenza 11876/2020 è inapplicabile l’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi in quanto è stato indicato in contratto dai Bancari latu sensu con “mera discrezionalità” anche il TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO: conseguentemente, la percentuale più bassa di quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO con la modalità di conteggio e di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO comporta la SANZIONE del TASSO LEGALE VIGENTE da calcolarsi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO con l’impiego dei tassi giornalieri equivalenti discendenti dal TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) calcolati con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO.
Invece, applicando i corretti principi di diritto della sentenza della Corte di Cassazione del 13/05/2021 n. 12899 che, con riferimento al contratto di LEASING – si è espressa nel senso che occorre applicare la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB non soltanto “alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi” del tutto la pattuizione inerente al tasso (in quel caso, per l’appunto, il cd. tasso leasing), ma anche ai casi nei quali “il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato”, vale a dire anche nell’evenienza di “divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale”, divergenza in virtù della quale le rate vengono determinate “secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali”, la percentuale più bassa del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) contrattuale rispetto all’aliquota corretta del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO con la modalità di conteggio e di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO deve essere considerata una una nullità c.d. “di protezione” ex Titolo VI del TUB per violazione dell’art. 117, comma 4, del TUB. Conseguentemente, la contemporanea vigenza dell’art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 deve obbligare il giudice a decretare la SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB da calcolarsi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO con l’impiego dei tassi giornalieri equivalenti discendenti dal TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) calcolati con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO se questa tutela è più vantaggiosa per il finanziato rispetto a quella del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284, comma 3, c.c. da calcolarsi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO.
Ovviamente, se l’interprete riconosce contestualmente l’obbligatorietà del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, sussiste l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO sia nel REGIME COMPOSTO sia nel REGIME SEMPLICE degli interessi, la SANZIONE applicabile sia per l’indicazione errata del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME COMPOSTO sia per la mancata indicazione del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolato nel REGIME SEMPLICE con la modalità di conteggio e di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO è quella del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB da calcolarsi con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE CORRETTO e, nel caso di pagamenti infrannuali, con l’impiego dei tassi giornalieri equivalenti e discendenti dal TASSO ANNUO NOMINALE (TAN) calcolati con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE. Naturalmente, sempre che ex art. 127 del TUB, comma 4 o comma 2 questa sia la SANZIONE CIVILE più vantaggiosa per il finanziato.
Per la corretta SANZIONE del tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB da applicare nel caso di INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO CORRISPETTIVO, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione del 13/05/2021 n. 12899 dettagliata in precedenza, si sono espresse le sentenze della Corte di Cassazione del 07/07/2017 n. 16859 e del 24/12/2020 n. 29576, la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699, la sentenza del Tribunale di Cremona del 11/03/2019 n. 177, la sentenza del Tribunale di Roma del 01/06/2019 n. 1599, la sentenza della Corte d’Appello di Genova del 28/04/2020 n. 410, la sentenza del Tribunale di Lucca del 10/06/2020 n. 476, la sentenza del Tribunale di Prato del 17/06/2020 n. 250, la sentenza Tribunale di Massa del 05/08/2020 n. 384, l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del Tribunale di Udine del 04/01/2021, la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 03/11/2020 n. 1890, la sentenza del Tribunale di Firenze del 17/03/2021 n. 704, la sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733.
Invece, per i prestiti rateali rimborsati prima dell’entrata in vigore del TUB del 01/01/1994 si applica il TASSO LEGALE vigente ex art. 1284, comma 3, c.c. al momento di ogni pagamento di RATA o di INTERESSI CORRISPETTIVI di PREAMMORTAMENTO: conseguentemente, se il finanziamento rateale iniziato prima dell’entrata in vigore del TUB ha anche pagamenti nella vigenza della normativa speciale, per quest’ultimi si deve usare il tasso nominale minimo dei BUONI ORDINARI DEL TESORO ANNUALI dell’art. 117, comma 7 del TUB.