Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, secondo il Giudice di Udine Dott. Lorenzo Massarelli deve essere applicata la corretta sanzione civile ex art. 117 TUB se il contratto di mutuo che prevede il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE presenta un’indeterminatezza in generale del tasso corrispettivo per violazione sia della normativa in generale che di quella di trasparenza.
Nella fattispecie concreta, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza di sospensione per opposizione del Tribunale di Udine del 04/01/2021 che “nell’art. 5.1 lett. B viene disciplinato il tasso di interesse a regime, stabilito in modo da essere variabile (Euribor 3M lettera rilevato l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun mese solare e pubblicato il giorno successivo su “Il Sole 24 Ore”). Tuttavia: 1) non è precisato se il calcolo degli interessi – per determinare la distanza fra le date rilevanti – avverrà considerando l’anno civile (365 gg.) o quello commerciale (360 gg.); 2) mancano del tutto sia un criterio contrattuale, sia un prospetto predefinito di restituzione rateale del capitale (piano di ammortamento, NON allegato), che stabilisca se lo stesso seguirà il metodo italiano, francese, tedesco o misto, e se la rata sarà rata costante, crescente o decrescente. Ora, quando la restituzione del capitale deve avvenire con tasso di interesse variabile, la modalità di ricalcolo degli interessi dovuti in ciascuna rata mensile non può avvenire senza la preventiva fissazione del consenso reciproco su tutti gli elementi necessari, tra cui i due elementi sopra elencati. In particolare, con riferimento al primo aspetto (c.d. days count convention), si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (“anno commerciale” o “360/360”). Esistono però numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive. Quando si impiega il metodo di ammortamento “alla francese”, per stabilire l’importo della rata costante, si utilizza una formula che presuppone un anno commerciale. Per tale via in genere si riesce ad affermare la determinabilità del criterio in esame, qualora nel mutuo sia espressamente convenuto l’utilizzo dell’ammortamento “alla francese”; ma nel contratto in esame, come detto, tale elemento manca del tutto, lasciando il meccanismo di conteggio in esame completamente sprovvisto di un elemento decisivo.”
Inoltre, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza di sospensione per opposizione del Tribunale di Udine del 04/01/2021 che “nel contratto è spiegato solo che le prime due rate avranno importo totale costante, ma per il resto nulla è detto (nemmeno con rinvio ad un piano-tipo allegato) con riferimento alla quantità ed al criterio di determinazione del capitale da restituire nelle future rate, quando il tasso di interesse sarebbe variato. Ed è noto che occorre prima di tutto stabilire che tipo di piano di ammortamento applicare alla restituzione del tantundem, e poi ricalcolare l’importo variabile della rata: se – ad esempio – il piano di ammortamento è alla francese (che postula una rata sempre costante), non può che prevedersi la continua rideterminazione della quota capitale da restituirsi in caso di variazione del tasso, altrimenti si violerebbe il postulato iniziale di invariabilità della rata. Ma ciò richiede che fra le parti una simile convenzione venga effettivamente assunta, altrimenti si rimette alla prassi esecutiva un essenziale aspetto del rapporto. Né possono valere i modi in cui la banca ed il suo consulente hanno rispettivamente calcolato/ricavato nei fatti le varie rate, allo scopo di desumere gli elementi mancanti: è solo dalle pattuizioni contrattuali (tra cui, se esistente, il piano di ammortamento) che si possono desumere i criteri di determinabilità dell’oggetto dell’accordo, non dal modo in cui le parti lo hanno eseguito. Né infine si può affermare, come fa il consulente di parte opposta, che dalla mera enunciazione della misura delle prime due rate si possa desumere incontrovertibilmente che le parti hanno pienamente e consapevolmente voluto per regolare il futuro del loro rapporto un metodo di rimborso a rate costanti e quota capitale crescente.”
Il Giudice di Udine Dott. Lorenzo Massarelli decreta l’indeterminatezza in generale del tasso corrispettivo per violazione sia della normativa in generale che di quella di trasparenza con applicazione della corretta sanzione civile ex art. 117 TUB richiamando tre sentenze presenti nella nostra raccolta giurisprudenziale. Si legge nelle motivazioni dell’ordinanza di sospensione per opposizione del Tribunale di Udine del 04/01/2021 che “A uguale conclusione sono di recente pervenuti la Corte di Appello di Bari n° 1890/20 (punto 2.1.1 motivazione), il Tribunale di Prato n° 250/20 (pagg. da 16 in poi della motivazione) nonché il Tribunale di Roma n° 1599/19, a cui si può rinviare.
La conseguenza della nullità rilevata dovrebbe essere l’applicazione dell’art. 117 commi 4 e 7 TUB, da cui deriverebbe la necessità di rivedere completamente il piano del rimborso del mutuo.”
Il reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669 terdecies c.p.c. è stato respinto “perchè infondato” con ordinanza del Collegio del Tribunale di Udine in data 25/02/2021. Il Collegio ha decretato che “a) il carattere provvisorio (e cautelare in senso lato) del provvedimento esclude la necessità di un vero e proprio accertamento della indeterminabilità del tasso di interesse pattuito, essendo sufficiente alla valutazione del fumus di fondatezza dell’opposizione la constatazione della mancanza di alcune indicazioni utili alla chiarezza e alla precisione del contenuto del contratto di mutuo, indicazioni che pure avrebbero potuto essere inserite e che solitamente vengono inserite nei documenti contrattuali; b) tali sono, pacificamente, le indicazioni relative al criterio adottato per il conteggio dei giorni di durata del rapporto (360 o 365 giorni all’anno) e al metodo per la costruzione del piano di ammortamento (piano di ammortamento che non è allegato al contratto, il che non permette di dare per scontato, a priori, che dovesse essere basato su una rata fissa a quota di capitale crescente, ovverosia sul metodo francese); c) l’obbligo di forma scritta dei contratti bancari (art. 117, comma 1°, T.U.B.) e lo speciale obbligo di trasparenza nell’indicare “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” (art. 117, comma 1°, T.U.B.) impongono un controllo più penetrante sulla validità del contratto rispetto a quello richiesto dalla verifica del comune requisito della determinabilità dell’oggetto (art. 1346 c.c.); d) nell’ambito di tale più rigoroso controllo, la pacifica constatazione che l’eventuale sussistenza di una nullità parziale determinerebbe il venir meno del credito (o, quantomeno, della esigibilità del credito) per il quale si agisce in via esecutiva sulla base di un titolo stragiudiziale giustifica l’adozione di un provvedimento provvisorio che evita l’effetto irreparabile della vendita dell’immobile pignorato, mentre non pregiudica gli effetti conservativi che il pignoramento assicura al creditore, limitandosi a procrastinare quelli satisfattivi;“