Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, secondo il Giudice di Roma Dott.ssa Antonella Zanchetta deve essere applicata la corretta sanzione civile ex art. 117 TUB se il contratto di mutuo che prevede il REGIME COMPOSTO del sistema FRANCESE presenta un’indeterminatezza in generale del tasso corrispettivo per violazione sia della normativa in generale che di quella di trasparenza.
Nella fattispecie concreta, si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma del 01/06/2019 n. 1599 che “1) dalle conclusioni della CTU è apparso inequivocabilmente la violazione degli obblighi informativi previsti e posti a carico dell’Istituto bancario attinenti in relazione alla fissazione del ‘tasso variabile’ contrattualmente convenuto, omettendo l’indicazione se il divisore dell’indice Euribor 6 mesi sarà 360 o 365 né quello quotidiano su cui verrà pubblicato il tasso non specificando se il piano di ammortamento utilizzato per il calcolo delle rate sarà un piano d’ammortamento alla francese o all’italiana né il tipo di regime finanziario che verrà applicato al piano di ammortamento ‘se si fa riferimento ad un regime finanziario di capitalizzazione semplice o composta’ (pag. 9 della relazione del CTU); 2) risulta essere omessa l’indicazione del valore dell’indice Euribor ‘6m’ conseguendone l’impossibilità della rilevazione nel contratto del divisore – 360 365 – preso in considerazione per il calcolo delle rate future né della specificazione se l’anno è 360 o 365 o i giorni del mese – 30 – 31, conseguendone l’impossibilità della verificazione dell’esattezza dell’applicazione del tasso da parte dell’Istituto ‘in occasione della revisione periodica della rata’ con conseguente indeterminatezza delle clausole contrattuali; 3) … (…) …; 4) con riferimento al piano di ammortamento la CTU ha verificato che dall’analisi delle disposizioni contrattuali nessun piano di ammortamento è stato concordato tra le odierne parti processuali e che lo stesso non risulta essere stato indicato nel contratto, conseguendone l’omessa informazione a scapito del cliente, rassegnando le conclusioni in merito ad ogni punto dell’atto introduttivo; 5) … (…) …; 6) … (…) …; 7) la lettura del contratto di mutuo consente agevolmente di verificare l’omissione dell’indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, con la conseguenza che risulta dimostrata la violazione dell’obbligo di cui all’art. 117 TUB, specificamente posti a carico della parte convenuta, che consente l’accoglimento della domanda in merito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre, a contrario, non ha fondamento la domanda configurata ai sensi degli artt. 2033 CC, in quanto quest’ultima ha natura residuale, esperibile solo nel caso in cui non il soggetto leso non ha altra azione di natura contrattuale di riferimento;”
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, si legge nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Roma del 01/06/2019 n. 1599 che “3) del pari è omessa l’indicazione del tasso effettivo da parte della banca e dall’esito delle conclusioni della CTU è emersa, altresì, la circostanza per cui l’Istituto bancario avrebbe applicato un tasso pari al 5,011 % annuo, peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente; operando la sostituzione del tasso legale, gli interessi dovuti in restituzione dalla parte mutuataria ammontano ad € 21.553,02 e che la somma da stornare alla parte attrice è pari ad € 7.645,04 come da piano di ammortamento allegato e lo stesso iter logico va applicato al caso sostituto dei BOT;”