Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto (LEASING)
ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04-06-2008 N. 14760, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING), il Tribunale di Firenze con la sentenza del 17/03/2021 n. 704 ha sancito che per l’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso leasing la sanzione civile corretta da utilizzare è quella del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente ex art. 117 TUB.
Si legge nelle motivazioni che “In particolare il CTU rispondendo al secondo punto del quesito peritale a pagina 29 ha evidenziato come “in definitiva, tutti i contratti analizzati indicano il solo Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo”. L’art. 117 T.U.B. prescrive: al comma IV: “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; al comma VIII: “La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”. La Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia. Inoltre quanto sopra dedotto costituisce altresì violazione del comma IV dell’art. 117 T.U.B., essendosi quantomeno verificata una violazione della normativa di trasparenza che ha determinato l’assenza di una veritiera indicazione del tasso dell’operazione finanziaria. Tale disposizione normativa prevede come visto che il contratto indichi il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, e la Banca d’Italia ha prescritto per i contratti di leasing che “in luogo del tasso di interesse” venga indicato il tasso interno di attualizzazione, pertanto se il contratto non contiene tale specifica indicazione, allora non si può affermare che contenga l’indicazione del tasso di interesse, come richiesto dalla legge. Da ciò non può che conseguire l’applicazione del comma VII della citata disposizione normativa”.