Premessa
Nel rinviare sia all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, si presenta un esempio empirico (SOMMA EROGATA euro 1.000,00 da rimborsare in 4 rate costanti posticipate annuali al tasso annuo del 10,00%) che dimostra che si dichiara il FALSO matematico quando si afferma che il sistema “FRANCESE” ha una rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, è un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE.
Utilizzando l’esempio empirico precedente, a seguire una tabella che dimostra ulteriormente che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “FRANCESE” confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità ex art. 821, comma 3, c.c., la rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE) sono inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO perché l’intermediario incassa maggiori INTERESSI CORRISPETTIVI. Conseguentemente, nel REGIME COMPOSTO NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”
Al contrario, sempre utilizzando l’esempio empirico precedente, di seguito una tabella che dimostra che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “LINEARE” con l’impostazione iniziale in t_0 confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità, queste rate costanti posticipate determinate con l’impostazione iniziale in t_0 hanno un valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata IDENTICO a quello previsto obbligatoriamente dall’art. 821, comma 3, codice civile. Conseguentemente, nel REGIME SEMPLICE con l’impostazione iniziale in t_0 NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”
L’art. 821, comma 3, Codice Civile sancisce il Regime Semplice
La Corte di Appello di Bari, consigliere relatore Dott.ssa Carmela Romano, con la sentenza del 03/11/2020 n. 1890 ha precisato il seguente principio di diritto in relazione ad un contratto di MUTUO: “Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° co., c.c.“.
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto
Nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, la Corte di Appello di Bari, consigliere relatore Dott.ssa Carmela Romano, con la sentenza del 03/11/2020 n. 1890 ha precisato i seguenti principi di diritto in relazione ad un contratto di MUTUO: “Dall’esame della documentazione prodotta e dall’analisi svolta dal c.t.u. è emerso che: la banca ha applicato un tasso annuo effettivo (TAE) del 7,3814% non previsto in contratto e superiore al tasso nominale pattuito (TAN) del 7,25%; … (…) … il piano di ammortamento è sviluppato in regime di capitalizzazione composta; … (…) … Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali … (…) … Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° co., c.c.“.
Conseguentemente, vi è INDETERMINATEZZA in COMPOSTO e la sanzione civile ex art. 117 co. 7 TUB deve essere calcolata nel REGIME SEMPLICE.
Si segnala che la Corte di Appello di Bari, presidente relatore Dott. Matteo Antonio Sansone, con la sentenza del 07/07/2021 n. 1404 ha, incredibilmente, ribaltato l’orientamento della sentenza del 03/11/2020 n. 1890 stabilendo che “Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, cui la Corte ritiene di aderire, il piano di ammortamento ‘alla francese’ non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti. Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un’illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull’ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per cui, dal momento che gli interessi delle rate pregresse non sostituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente (cfr. Tribunale sez. I – L’Aquila, 12/05/2021, n. 334; Tribunale sez. III – Lecce, 22/03/2021, n. 799; Tribunale sez. XVII – Roma, 08/02/2021, n. 2188; Tribunale sez. XVII – Roma, 18/01/2021, n. 868; Corte appello sez. I – Perugia, 15/01/2021, n. 33 Tribunale sez. XVII – Roma, 04/12/2020, n. 17383)”.