ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 21-03-2019 n. 8049

Diritti dei consumatori: se il tasso corrispettivo pattuito è diverso da quello promesso, il tasso è valido ma è possibile un risarcimento per responsabilità precontrattuale

La decisione in esame prende spunto da un caso in cui la ricorrente aveva richiesto, a seguito di offerta della banca, l’erogazione di un mutuo al tasso fisso di 1,9%, ma poi, senza che vi fosse stata alcuna comunicazione ulteriore, la minuta del contratto, prevedeva un tasso nella misura del 2,5%.

La ricorrente deduceva che a quel punto era stata “costretta” a stipulare il mutuo alle condizioni più onerose rispetto a quelle concordate per l’imminenza del rogito a cui il mutuo era finalizzato e chiedeva il ripristino delle condizioni promesse in origine.

La Banca aveva, dal canto suo, eccepito l’inammissibilità in sede di Arbitro Bancario Finanziario di una pronuncia avente natura costitutiva e comunque, nel merito, che l’offerta originaria specificava che le condizioni indicate erano valide fino alla fine di quel mese (mentre la stipula fu successiva per cause non imputabili alla stessa banca) e che l’offerta era subordinata all’approvazione degli organi deliberanti della banca.

Il Collegio di Coordinamento ha stabilito che “nei casi come quello di specie non è ravvisabile da parte dell’intermediario alcuna violazione di norme imperative, per cui resta esclusa l’applicabilità del regime delle nullità e, quindi, della sanzione prevista dal comma 7 dell’art. 117 T.U.B.”.

Il Collegio di Coordinamento ha tuttavia rilevato che ciò “non implica che il comportamento dell’intermediario debba necessariamente sfuggire a censura, laddove esso sia sindacabile sotto il profilo della buona fede, del dovere di correttezza e trasparenza delle informazioni e di corretta esecuzione delle operazioni, risultando idoneo ad integrare la responsabilità contrattuale, suscettibile di tutela risarcitoria (vedi Cass. n. 31600 del 2013)”.

In altre parole “la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse relativo ad un contratto di mutuo comunicata al cliente pochi giorni prima della data fissata per la stipula del contratto e l’omesso invio preventivo del PIES non inficiano la validità della relativa clausola contrattuale, ma integrano ipotesi di RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE che dà diritto al cliente al risarcimento del danno che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 c.c.”

Esclusa quindi in radice la possibilità di rendere pronuncia costitutiva in applicazione dell’art. 117 TUB, il Collegio di Coordinamento ha comunque ritenuto di respingere il ricorso del cliente non avendo quest’ultimo dato prova, come era suo onere, della sussistenza dei presupposti della responsabilità dell’ente erogante ex art. 2697 c.c..

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”