Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale (LEASING)
ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04-06-2008 N. 14760, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 13-02-2024 N. 3930, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, ha confermato che si applica al contratto di LEASING IMMOBILIARE la normativa dell’art. 117 TUB che impone di indicare i criteri di calcolo dell’interesse.
Nella fattispecie concreta, però, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Trento del 04/06/2021 n. 85 che ha ritenuto osservata la normativa dell’art. 117 TUB anche se vi è la mancata indicazione espressa nel contratto del TASSO LEASING: “osserva il Collegio come la corte territoriale abbia ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto nella disposizione normativa qui richiamata dai ricorrenti, la circostanza che i dati forniti con il contratto fossero idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell’operazione economica, essendo state espresse “in modo ben definito” le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione, tanto dell’ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numero e della relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto, tant’è che lo stesso C.T.U. ha potuto calcolare, sulla base delle disposizioni contrattuali, il TASSO LEASING dell’operazione per il contratto originario e le successive integrazioni.”
In altre parole, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 ha ritenuto che se il CTU abbia potuto calcolare il TASSO LEASING anche l’utilizzatore del LEASING IMMOBILIARE lo avrebbe potuto calcolare agevolmente (?????????????????).
Conseguentemente, l’UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE ha determinato questa massima: “In tema di LEASING IMMOBILIARE, la mancata indicazione, nel contratto, del “TASSO LEASING” non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell’esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata.”