In primis, si rinvia all’articolo TRIBUNALE DI SALERNO, DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE DEL 19-07-2023 N. 9585 dove si illustra compiutamente sia da un punto di vista matematico sia da un punto di vista giuridico, anche attraverso l’analisi del CONTRATTO DI MUTUO, la questione di diritto sollevata dal Giudice Dott. Caputo Mattia: “Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della MODALITÀ DI AMMORTAMENTO C.D. “ALLA FRANCESE” e/o del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE “COMPOSTO” degli interessi passivi all’interno di un contratto di MUTUO BANCARIO stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la MODALITÀ DI AMMORTAMENTO C.D. “ALLA FRANCESE” ed il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE “COMPOSTO” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di MUTUO BANCARIO ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione.”
DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL 19/07/2023
CONTRATTO DI MUTUO ALLA BASE DEL DECRETO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL 19/07/2023
Con il provvedimento del 06/09/2023, la Prima Presidente Dott.ssa Cassano Margherita ha assegnato alle SEZIONI UNITE la questione sollevata dal Giudice Dott. Caputo Mattia del Tribunale di Salerno con decreto ex art. 363 c.p.c. del 19/07/2023 n. 9585 per l’enunciazione del principio di diritto in quanto, da una parte, “la questione, esclusivamente di diritto, è nuova, non essendo stata ancora risolta ex professo dalla Corte di Cassazione” e, dall’altra, “la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La questione interpretativa non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità. Lo dimostrano le molteplici pronunce dei giudici di merito sul tema. Vengono altresì in rilievo gli interventi, in sede di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dell’arbitro bancario finanziario, anche con una decisione del collegio di coordinamento.”
Si legge nel provvedimento del 06/09/2023 che, preliminarmente, le SEZIONI UNITE devono risolvere la vexata quaestio sotto il profilo dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale del Giudice Dott. Caputo Mattia del Tribunale di Salerno perchè “l’ordinanza di rimessione, invero, non dà conto della previa attivazione del contraddittorio, nell’osservanza di quanto prescritto dal primo comma dell’art. 363-bis cod. proc. civ.; e una delle parti del giudizio a quo – l’istituto di credito convenuto (BNL) con una nota rivolta alla Corte, depositata il 2 agosto 2023, alla segnalazione che l’ordinanza è stata adottata senza la previa audizione dei contendenti ha fatto la richiesta di declaratoria della nullità del provvedimento che ha disposto il rinvio.”
Si evidenzia il giudizio di Aldo Angelo Dolmetta ex Giudice della Corte di Cassazione, sezione prima civile ed ex Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato dell’Università Cattolica S.C. di Milano pubblicato il 16 settembre 2023 sul Sole 24Ore che, “dimenticandosi” che la norma imperativa dell’art. 821, comma 3, c.c. obbliga il REGIME SEMPLICE, afferma che “Si tratta di una decisione che potrebbe avere conseguenze di forte impatto sul settore dei mutui in quanto se la decisione delle Sezioni Unite dovesse confermare effettivamente la carenza informativa negoziale e quindi l’indeterminabilità del tasso molti mutui andrebbero riformulati con un elevato costo per il sistema bancario in quanto notoriamente il sistema di AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE è ben più oneroso di un piano formulato con l’INTERESSE SEMPLICE.”
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”