Criteri di valutazione dell’ISC/TAEG
Quanto alla sanzione civile per l’erroneità dell’aliquota del ISC/TAEG, occorre riferirsi per il periodo dal 01/01/1994 al 18/09/2010 all’art. 124, comma 5, lettera a) del TUB[1]e, per il periodo dal 19/09/2010, all’art. 125-bis, comma 6 e comma 7, lettera a) del TUB[2]. Ovviamente, la sanzione civile per l’erroneità dell’aliquota del ISC/TAEG deve essere applicata ex artt. 821, comma 3, e 1374 c.c. con l’utilizzo della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME SEMPLICE che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i tassi giornalieri equivalenti, o quella con impostazione iniziale in t_0 o quella con impostazione finale in t_m.
Quanto al periodo di vigenza contemporanea dal 01/01/1994 al 18/09/2010 del Decreto del Ministro del Tesoro del 08/07/1992 n. 818800 e dell’art. 124, comma 5, lettera a) del TUB, la decisione del 18/02/2016 n. 1430 del Collegio di Coordinamento ABF ha sancito per tre prestiti personali l’applicazione della sanzione civile per l’erroneità dell’aliquota del TAEG del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto perché l’intermediario (FINDOMESTIC) ha indicato nel patto un TAEG calcolato senza l’inclusione del COSTO della polizza caso morte o invalidità nell’erronea convinzione che la previsione espressa della dicitura “polizza facoltativa” nei documenti contrattuali fosse sufficiente per escludere una polizza obbligatoria dal computo.
Quanto al periodo di vigenza contemporanea dal 19/09/2010 al 16/05/2011 del Decreto del Ministro del Tesoro del 08/07/1992 n. 818800 e dell’art. 125-bis, comma 6 e comma 7, lettera a) del TUB, la decisione del 18/02/2016 n. 1430 del Collegio di Coordinamento ABF, sempre in conseguenza alla conclusione che una polizza caso morte o invalidità fatta sottoscrivere dal Bancario latu sensu al finanziato deve essere inclusa nei COSTI che devono essere tenuti in considerazione per individuare la percentuale del TAEG, la decisione del 18/02/2016 n. 1430 del Collegio di Coordinamento ABF ha sancito sia l’applicazione della sanzione civile del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto perché l’intermediario ha indicato nel patto un TAEG che non comprende tale polizza sia la nullità della clausola che ha previsto la polizza caso morte o invalidità precisando che “nulla è dovuto per tale titolo”.
Conseguentemente, a maggior ragione, non solo il COSTO della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA del TASSO CORRISPETTIVO ex artt. 821, comma 3, e 1374 c.c. deve essere incluso nei COSTI che devono essere tenuti in considerazione per individuare la percentuale del ISC/TAEG e, quindi, sempre sussiste nel periodo dal 19/09/2010 al 16/05/2011 la sanzione civile ex art. 125-bis, comma 7, lettera a) del TUB se l’intermediario usa la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO per determinare l’illecito quantitativo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI, ma tale COSTO non è dovuto e, se già pagato, deve essere restituito, perché la clausola contrattuale che ha previsto l’uso dell’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME ANATOCISTICO è nulla ex art. 125-bis, comma 6[3]. Pertanto, a far data dal 19/09/2010, la violazione del combinato disposto degli artt. 821, comma 3, e 1374 c.c. per l’impiego della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO da solo o con uno qualsiasi degli ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI palesi o “occulti” non solo comporta la loro disapplicazione per una inequivocabile violazione della LEGGE e dell’EQUITÀ, ma tali norme contrattuali sono nulle ex art. 125-bis, comma 6 qualora tali COSTI non sono stati considerati per determinare il valore percentuale del ISC/TAEG.
[1] L’art. 124, comma 5, lettera a) del TUB prevedeva che “5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”.
[2] L’art. 125-bis, comma 6 e comma 7, lettera a) del TUB prevede che “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a COSTI a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. 7. Nei casi di assenza o nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di TASSI DI INTERESSE, COMMISSIONI o ALTRE SPESE”
[3] La decisione del 18/02/2016 n. 1430 del Collegio di Coordinamento ABF ha stabilito che “l’art.125 bis, se preso alla lettera, sembrerebbe prevedere la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG nel caso in cui un costo necessario non sia stato incluso nel TAEG “pubblicizzato”, ma la interpretazione logica deve estendersi a fortiori alla ipotesi, riconducibile al caso di specie (ove non è prospettata una divaricazione tra contratto e informativa precontrattuale), in cui un costo necessario non sia stato inserito non solo nel TAEG pubblicizzato ma anche in quello contrattualmente indicato a parte”.