Criteri di valutazione dell’ISC/TAEG
Nel rinviare all’articolo ERRONEITÀ DELLA PERCENTUALE DELL’ISC/TAEG CONTRATTUALE NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA, all’articolo SANZIONI CIVILI NORMATIVA e all’articolo TRIBUNALE DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 26-06-2019 N. 1455, per la sentenza del Tribunale di Lecce del 22/03/2022 n. 787, Dott. Pietro Errede, l’erroneità del ISC/TAEG di “un mutuo” sottoscritto in data “19.12.2007” comporta la violazione “dell’art. 125 bis TUB che al comma 7 prevede un meccanismo di sostituzione della clausola nulla determinativa del TAEG con al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto … (…) … Conseguentemente il CTU, in conformità al quesito posto in corso di causa ad integrazione della consulenza tecnica, ha provveduto a ridefinire il rapporto dare/avere tra le parti predisponendo un piano di ammortamento in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE applicando il tasso nominale minimo del BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del mutuo. Pertanto applicando tale regime (meglio descritto in CTU) si giunge a riconoscere un credito residuo a favore dell’Istituto di credito convenuto pari ad Euro 80.145,43” in luogo dell’importo del “precetto con cui si chiedeva il pagamento di Euro 129.728,91.”
Nell’evidenziare che alla data del “19.12.2007” sussisteva l’art. 124 del TUB vigente dal 01/01/1994 al 18/09/2010 mentre l’art. 125 bis del TUB è entrato in vigore dal 19/09/2010, si evidenziano in dettaglio le motivazione della sentenza del Tribunale di Lecce del 22/03/2022 n. 787, Dott. Pietro Errede, che stabiliscono “Come specificato dal CTU economico-contabile infatti per il mutuo fondiario oggetto di causa è stato determinato un tasso effettivo esercitato concretamente dall’istituto di credito pari a 6,56%. Tale valore risulta difforme rispetto all’I.S.C./ T.A.E.G. convenuto tra le parti e pari al 6,03%. Ci si trova dunque nella fattispecie descritta dall’art. 125 bis TUB che al comma 7 prevede un meccanismo di sostituzione della clausola nulla determinativa del TAEG con al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Il giudicante concorda infatti con l’orientamento arbitrale secondo cui “le POLIZZE ASSICURATIVE qualora assumano carattere di copertura del credito concesso dall’intermediario al cliente, devono essere aggiunte nella determinazione dell’INDICATORE SINTETICO DI COSTO. Le conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze assicurative, consistono nella dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e nella rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dal TUB.” (ex multis ABF Milano – Decisione del 13 dicembre 2018, Est. Grippo). Il principio (seppur con riferimento alla nozione di TEG) è stato di recente affermato anche dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 16/04/2018 n. 9298, con argomentazioni estensibili al TAEG. Conseguentemente il CTU, in conformità al quesito posto in corso di causa ad integrazione della consulenza tecnica, ha provveduto a ridefinire il rapporto dare/avere tra le parti predisponendo un piano di ammortamento in regime di CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE applicando il tasso nominale minimo del BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione del mutuo. Pertanto applicando tale regime (meglio descritto in CTU) si giunge a riconoscere un credito residuo a favore dell’Istituto di credito convenuto pari ad Euro 80.145,43. Conseguentemente, così come più volte osservato dalla Corte di Cassazione, “L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 27032/2014; conf. Cass. n. 5515/2008 e n. 2938/1992). Pertanto l’intimazione formulata nell’atto di precetto rimane dunque valida per la sola somma effettivamente dovuta per come rideterminata dal giudice, dovendo invece considerarsi non dovute le somme eccedenti gli euro 80.145,43.”
In considerazione che il Dott. Pietro Errede con la sentenza del Tribunale di Lecce del 22/03/2022 n. 787, per l’erroneità del ISC/TAEG, richiama la decisione del 13 dicembre 2018 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, relatore Dott. Bartolomeo Grippo, si evidenzia che nelle motivazioni di questo provvedimento si legge che il ricorrente “In data 01/10/2013 stipulava una delegazione di pagamento con l’intermediario”: conseguentemente, il contratto era nella vigenza dell’art. 125 bis del TUB che è entrato in vigore il 19/09/2010.
Ulteriormente, sulle conseguenze della mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo delle POLIZZE DI PROTEZIONE DEL CREDITO con i criteri previsti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e n. 10621/17, il Collegio di Milano, relatore Dott. Bartolomeo Grippo, con la decisione del 13 dicembre 2018 “condivide e richiama la decisione n. 1430/16 del Collegio di Coordinamento: “… (..) … Non convince in particolare la visione separata e autonoma dei commi 6 e 7 dell’art.125 bis TUB e la enfatizzazione della distinzione tra nullità della clausola contrattuale relativa al costo non incluso (o non correttamente incluso) nel TAEG e nullità della clausola relativa al TAEG non inclusiva del costo medesimo. I commi 6 e 7 sono rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG in modo che il cliente consumatore possa comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato e orientarsi consapevolmente nella scelta del soggetto mutuante. La violazione di tale regola ha il suo pendant indefettibile nella circostanza che tali costi, non venendo inclusi nel TAEG, sono maliziosamente, o semplicemente per errore di diritto, indicati separatamente nel contratto quasi che fossero delle voci di costo facoltative. Si tratta in realtà di due facce della stessa medaglia. E la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (“il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”).”
Conseguentemente, la decisione del 13 dicembre 2018 dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, relatore Dott. Bartolomeo Grippo, stabilisce che “in accoglimento del ricorso, che l’intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi dell’art. 125-bis comma 7 TUB e alla restituzione dei maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda.”
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10617
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10620
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10621