INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Art. 12 Preleggi Codice Civile – Interpretazione della legge
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.
INTERPRETAZIONE LETTERALE
A proposito della INTERPRETAZIONE LETTERALE, cioè quella che tiene conto del significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica, si può dire che sia il criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo, nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata l’INTENZIONE DEL LEGISLATORE.
Quando l’individuazione del proponimento del legislatore sia consentito da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi.
Sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che “Quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa. (…)”. ( Cass. Sez. Lav., Sent. n. 11359 del 17-11-1993).
INTERPRETAZIONE LOGICA (MENS LEGIS) – INTENZIONE DEL LEGISLATORE
Quando il senso letterale delle parole non è preciso e da luogo a dubbi interpretativi, l’INTERPRETAZIONE LETTERALE deve essere integrata dall’INTERPRETAZIONE LOGICA – INTENZIONE DEL LEGISLATORE.
L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE può essere ben evidenziata dai lavori preparatori.
A proposito dei lavori preparatori, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che ad essi può riconoscersi “valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa”. (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del 21-05-1988).
Successivamente la stessa Cassazione ha ribadito: “La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico. Peraltro agli stessi lavori preparatori può riconoscersi valore sussidiario ai fini ermeneutici, quando essi, unitamente ad altri canoni interpretativi ed elementi di valutazione emergenti dalla norma stessa, siano idonei a chiarire la portata di una disposizione legislativa di cui appaia ambigua la formulazione”. (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230).
In relazione agli esiti, quando i risultati dell’INTERPRETAZIONE LETTERALE coincidono con quelli dell’INTERPRETAZIONE LOGICA – INTENZIONE DEL LEGISLATORE si ha un’interpretazione dichiarativa; quando il significato della norma si arricchisca, si ha un’interpretazione estensiva.
Viceversa, quando per avere una interpretazione logica e razionale il significato del dato letterale debba essere ridotto si parla di interpretazione restrittiva.
INTERPRETAZIONE SISTEMICA – INTENZIONE DEL LEGISLATORE
Quando l’INTERPRETAZIONE LETTERALE dia luogo ad incertezze o dubbi riguardanti la costituzionalità, la ricerca (anche attraverso i lavori preparatori) della mens legis (INTERPRETAZIONE LOGICA) devono essere integrati dal fatto che la norma deve essere considerata come inserita nell’ordinamento complessivamente considerato, del quale ovviamente fa parte anche la COSTITUZIONE.
Infatti, dall’interpretazione della norma dovrà trarsi un significato sempre conforme ai principi costituzionali e quando non sia possibile occorrerebbe denunciarne l’incostituzionalità.
In altre parole, l’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA di una norma, che non deve porsi contro il dato letterale e quello logico, ha lo scopo di determinare il significato della disposizione inserita nel sistema legislativo complessivo, ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare.
L’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA esige una correlazione ed un raffronto perché il significato della norma viene determinato tenendo conto della connessione con le altre norme.
Si basa essenzialmente sul contesto in cui si colloca la disposizione da interpretare e sulla presunzione che il sistema giuridico sia dotato di una certa coerenza.
INTERPRETAZIONE ANALOGICA
Può anche accadere, soprattutto nell’interpretazione giudiziale, che il giudice pur ricorrendo ai criteri sopra enunciati, non trovi una norma che disciplini o si adatti perfettamente al caso concreto.
Allora il giudice, non potendosi sostituire, almeno nel nostro sistema, al legislatore per creare una norma ad hoc, può applicare la disciplina legislativa prevista per fattispecie simili.
Tale analogia è quella che va sotto il nome di analogia legis; da essa generalmente si distingue la così detta analogia iuris, la quale si ha quando non essendoci nemmeno una disposizione che regola casi analoghi si trova una soluzione facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento (principio di completezza dell’ordinamento).
La somiglianza è data dal fatto che, pur trattandosi di fattispecie diverse, vi è corrispondenza di quegli elementi sostanziali che sono rilevanti per la regola giuridica.
L’INTERPRETAZIONE ANALOGICA si concretizza nel lavoro necessario a trovare la norma applicabile che implica un processo logico, derivante dall’esame delle disposizioni che disciplinano casi simili o materie analoghe e consiste in un giudizio di similitudine tra diverse fattispecie.
In base all’art. 14 delle Preleggi del Codice civile, l’INTERPRETAZIONE ANALOGICA non è ammessa per le leggi eccezionali (che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi) e per le leggi penali.
Infatti, tutta la materia delle fonti del diritto penale è dominata dal principio di legalità condensato nella formula latina “nullum crimen, nulla poena, sine lege” (senza legge, non vi è crimine né pena).
Principio di legalità che è implicitamente contenuto dall’art.25 della Costituzione e che è stato riaffermato nella norma fondamentale sancita dall’articolo 1 del codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1374 Codice Civile – Integrazione del contratto
“[I]. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.
Si rinvia all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO.