Diritti dei consumatori: poteri del giudice nazionale quando ci sono CLAUSOLE ABUSIVE o NULLE
I principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 sui poteri del giudice nazionale quando ci sono CLAUSOLE ABUSIVE o NULLE rendono ulteriormente consistenti le argomentazioni presenti nell’articolo “L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO” sulla rilevanza costituzionale dell’art. 1374 del Codice Civile che sancisce l’OGGETTIVA EQUITÀ CONTRATTUALE.
Pertanto, questa norma del codice deve essere utilizzata dai giudici per determinare la VERA EQUITÀ OGGETTIVA delle clausole contrattuali di tutti i finanziamenti rateali dove è stato imposto dall’intermediario l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata.
Non solo, i principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 rendono ulteriormente consistenti le argomentazioni presenti nell’articolo “IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008”.
Si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 21-06-2021 N. 18275 che richiama questa sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 in merito all’obbligo di TRASPARENZA di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse VARIABILE nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario.
In definitiva, l’illecito REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. per contrasto con il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, regime che NON può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale norma, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 emessa nella causa C-125/2018 ha rimarcato in modo esplicito che un comune debitore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo nelle condizioni di valutare “sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
Non solo, la sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 emessa nella causa C-125/2018 ha posto in evidenza il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere “chiaro e comprensibile” della clausola relativa al TASSO DI INTERESSE contenuta nel contratto di finanziamento di modo che, una volta acclarata la NULLITÀ o ABUSIVITÀ di tale clausola alla stregua dell’ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, in riferimento al nostro ordinamento, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B.