CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-03-2020 CAUSA 125-18 (CASO GÓMEZ DEL MORAL GUASCH)

Diritti dei consumatori: poteri del giudice nazionale quando ci sono CLAUSOLE ABUSIVE o NULLE

I principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 sui poteri del giudice nazionale quando ci sono CLAUSOLE ABUSIVE o NULLE rendono ulteriormente consistenti le argomentazioni presenti nell’articolo “L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO” sulla rilevanza costituzionale dell’art. 1374 del Codice Civile che sancisce l’OGGETTIVA EQUITÀ CONTRATTUALE.

Pertanto, questa norma del codice deve essere utilizzata dai giudici per determinare la VERA EQUITÀ OGGETTIVA delle clausole contrattuali di tutti i finanziamenti rateali dove è stato imposto dall’intermediario l’illecito ex art. 821, comma 3, c.c. sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata.

Non solo, i principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 rendono ulteriormente consistenti le argomentazioni presenti nell’articolo “IL MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DELL’EURIBOR NEL PERIODO SETTEMBRE 2005 – MAGGIO 2008”.

Si rinvia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 21-06-2021 N. 18275 che richiama questa sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 in merito all’obbligo di TRASPARENZA di una clausola contrattuale che fissa un tasso d’interesse VARIABILE nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario.

In definitiva, l’illecito REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c. per contrasto con il PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, regime che NON può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale norma, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 emessa nella causa C-125/2018  ha rimarcato in modo esplicito che un comune debitore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, deve essere messo nelle condizioni di valutare “sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.

Non solo, la sentenza della Corte di Giustizia del 03-03-2020 emessa nella causa C-125/2018  ha posto in evidenza il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere “chiaro e comprensibile” della clausola relativa al TASSO DI INTERESSE contenuta nel contratto di finanziamento di modo che, una volta acclarata la NULLITÀ o ABUSIVITÀ di tale clausola alla stregua dell’ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, in riferimento al nostro ordinamento, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c. e 117 nn. 1 e 4 T.U.B.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”