Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-06-2021 N. 15404, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 10-11-2020 N. 25158, all’articolo CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA DEL 05-07-2021 N. 1366, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733, questa sentenza sancisce sia che il CLIENTE ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione ex art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, sia che eguale diritto compete al FIDEIUSSORE.
La corte ha accolto “il primo motivo – deducente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4 (T.U.B.) e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” dove “i ricorrenti censurano la sentenza per aver negato che la parte potesse far ricorso all’art. 119 T.U.B. anche in corso di causa, costituendo tale disposizione uno dei più rilevanti presidi a tutela della trasparenza dei rapporti bancari che impone agli intermediari un dovere di protezione nei confronti dei clienti. A sostegno di tale tesi citano giurisprudenza recente di questa Corte secondo la quale la richiesta ex art. 119 T.U.B. può essere formulata in qualsiasi momento, anteriore o posteriore l’inizio del giudizio, determinandosi altrimenti l’indebita trasformazione di uno strumento di protezione del cliente in un mezzo di penalizzazione del medesimo”.
Non solo, gli Ermellini hanno stabilito che “debba affermarsi espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale. Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e ss. “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell’art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’art. 119 T.U.B. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente” agli effetti di quella norma“.