Il diritto del cliente di ottenere a pagamento copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nel rinviare all’articolo IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OTTENERE GRATUITAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (MA ANCHE DOPO) IL PIANO DI AMMORTAMENTO COMPLETO DI TUTTI I DATI, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 30-10-2020 N. 24181, all’articolo COLLEGIO DI COORDINAMENTO ABF, DECISIONE DEL 22-06-2021 N. 15404, all’articolo CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, SENTENZA DEL 05-07-2021 N. 1366, all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-09-2021 N. 24641, all’articolo TRIBUNALE DI PISTOIA, SENTENZA DEL 14-09-2021 N. 733, si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 10-11-2020 n. 25158 che “i motivi di ricorso presuppongono la soluzione di un’unica centrale questione: se possa ritenersi ammissibile l’acquisizione di documentazione nuova in sede di CTU, per il tramite di un’ordinanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., emessa in accoglimento di istanza di parte, avanzata entro i termini preclusivi ex art. 184 c.p.c., quandanche la parte NON si sia avvalsa della facoltà insita nell’art. 119 TUB di chiedere alla banca la documentazione afferente al rapporto bancario”.
Di seguito i principi di diritto espressi:
“Sotto il profilo della ammissione della istanza di esibizione deve rilevarsi che la sentenza in esame non risulta conforme a un principio da ultimo affermato da questa Corte in tema di interpretazione dell’art. 119 TUB, in base al quale «il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante» (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3875 del 08/02/2019; Sez. 1. 13277 del 2018 Rv. 649155 – 01; Sez. 1 – , Sentenza n. 11554 del 11/05/2017). Difatti, il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo. Tale principio si pone a conferma di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, peraltro riportata dal ricorrente.
In materia va ricordato, prima di tutto, che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, e non puramente strumentale. Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 cod. proc. civ. e, dunque, non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata (Cass. n. 11004/2006).
Da rilevare è, inoltre, che la «norma del comma 4 dell’art. 119 T.U.B. non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D’altra parte, non risulta ipotizzabile una ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato.”