La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla CENTRALE DEI RISCHI a seguito delle previsioni del Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).
In particolare, gli intermediari NON devono segnalare:
(1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, comma 2, lett. a) e b) del D.L.; tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali;
(2) rate scadute – in quanto sospese – nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, comma 2, lett. c) del D.L.; questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
Infine, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Il comma 2 dell’art. 56 del Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) prevede che:
• lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
• lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
• lett. c) “per i MUTUI e gli ALTRI FINANZIAMENTI a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.