ABSTRACT
Per informazioni più dettagliate, si rinvia all’articolo IL TASSO DI MORA APPLICABILE EX ART. 1224 C.C. IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo INTERESSI LEGALI MAGGIORATI AI SENSI DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. (C.D. INTERESSE COMMERCIALE EX D.LGS. 231/2002).
DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI CONTRATTUALI NEI FINANZIAMENTI RATEALI
Nel rinviare all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE”, all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA e all’articolo IL SISTEMA FRANCESE DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001, è indubitabile che i Bancari latu sensu quando concedono finanziamenti rateali sono in MALA FEDE perchè il loro dolo è provato “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533, comma 1, c.p.p.: conseguentemente, gli interessi da pagare ai finanziati decorrono dal MOMENTO DEL PAGAMENTO e NON dal MOMENTO DELLA DOMANDA.
ALLE RESTITUZIONI CONTRATTUALI NEI FINANZIAMENTI RATEALI È APPLICABILE L’ART. 1284, COMMA 4, C.C.
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 03-01-2023 N. 61, gli ermellini hanno affermato, in sintesi, che la mera azione di RIPETIZIONE DELL’INDEBITO esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto CONTRATTUALE tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratta di un’azione restitutoria relativa all’inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resta assoggettato alla disposizione di cui all’art. 1284, IV comma c.c..
COME SI DEVE APPLICARE IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1224 E 1284 CODICE CIVILE
Nel rinviare all’articolo IL TASSO DI MORA APPLICABILE EX ART. 1224 C.C. IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 03-01-2023 N. 61, gli ermellini hanno affermato in questa ordinanza che “… (…) … si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il TASSO DI MORA nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA per il periodo successivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra.
SI DETERMINA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. NEL PROCESSO DI COGNIZIONE E NON NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Nel rinviare all’articolo INTERESSI LEGALI MAGGIORATI AI SENSI DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. (C.D. INTERESSE COMMERCIALE EX D.LGS. 231/2002), sia con la sentenza di Cassazione del 23/04/2020, n. 8128 sia con la sentenza di Cassazione del 04/08/2023, n. 23846, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di ESECUZIONE FORZATA fondata su titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo.
ARTICOLO
Interessi legali maggiorati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. Interesse Commerciale ex D.lgs. 231/2002)
La sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024 n. 12449 ha stabilito che con l’espressione “interessi legali”, in assenza di specificazione, deve intendersi la misura degli interessi prevista dal primo comma dell’art. 1284 c.c. e NON quella da utilizzarsi nelle transazioni commerciali di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c..
In altre parole, ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Pertanto, il giudice dell’ESECUZIONE, davanti ad un titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione e, quindi, deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo, realizzando così un’attività meramente esecutiva. Al giudice dell’ESECUZIONE è, infatti, preclusa qualsiasi attività di integrazione.
La sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024 n. 12449 evidenzia che il quarto comma dell’art. 1284 c.c. rinvia ad una fattispecie “i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge generale collega l’effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l’altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Da ciò consegue che “la spettanza del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (…) per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale” sulla sussistenza dei presupposti di legge, nonché della data di decorrenza degli interessi in discorso, che verifica che non vi sia una diversa e valida determinazione contrattuale della misura degli interessi.
In altre parole, per la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024 n. 12449 il giudice di COGNIZIONE deve “svolgere l’accertamento, propriamente giurisdizionale, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. Il giudizio sussuntivo, risolutivo sul punto della controversia, ricade nell’attività di cognizione, che fonda il titolo esecutivo giudiziale e che deve necessariamente essere svolta ai fini del provvedimento da emettere sulla domanda”.
Per le ragioni sovraesposte, per la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite del 07/05/2024 n. 12449 la mera indicazione nel titolo degli “interessi legali” è inidonea ad integrare il citato accertamento giurisdizionale. Ne deriva che, se il titolo è silente, il creditore non può conseguire in sede esecutiva il pagamento di “interessi legali maggiorati”, quali quelli previsti dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. (stante l’impossibilità del giudice dell’ESECUZIONE di integrare il titolo), ma deve ricorrere al rimedio dell’impugnazione.