Diritti dei consumatori: poteri del giudice nazionale quando ci sono CLAUSOLE ABUSIVE o NULLE
Il procedimento principale, svoltosi in Spagna, vedeva un intermediario finanziario presentare domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore in forza di un contratto credito.
Se nel procedimento monitorio il giudice non aveva constatato l’esistenza di clausole contrattuali abusive, il giudice dell’esecuzione, invece, rilevava come l’attore non avesse allegato a sostegno delle proprie pretese alcun certificato o documento contabile riguardante l’importo richiesto a titolo di “capitale non pagato” o indicato una ripartizione di detto importo.
Tale pratica, secondo il giudice dell’esecuzione, costituiva un elemento tale da rivelare una pratica di occultamento delle eventuali clausole abusive contenute nel contratto di credito, dal momento che l’importo richiesto avrebbe potuto non corrispondere alla somma dovuta quale capitale del credito.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, aveva ritenuto che il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto svolto nel corso del procedimento monitorio fosse stato effettuato senza disporre di tutte le informazioni necessarie a tal fine. Quindi, aveva proposto domanda di rinvio pregiudiziale chiedendo se, nonostante le decadenze previste dalla normativa spagnola, tale controllo fosse possibile in sede d’esecuzione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993.
La Corte si è pronunciata che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che:
a) “esso non osta a una NORMATIVA NAZIONALE che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di controllare, d’ufficio o su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell’esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di dette clausole.”
b) “esso osta a una NORMATIVA NAZIONALE che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d’ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.”