Diritti dei consumatori: Clausole Abusive-Principi Processuali
Con sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono espresse sulla questione inerente al c.d. “giudicato implicito” alla luce dei principi di diritto delle sentenze della Corte di giustizia UE tutte del 17 maggio 2022 delle cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e delle cause riunite C-693/19 che prevedono, a tutela del consumatore, la possibilità di sacrificare, in alcune condizioni, il principio della certezza del giudicato quando il giudice non ha fatto una pronuncia esplicita sulla legittimità delle clausole contrattuali.
In altre parole, il principio del c.d. “giudicato implicito” impone che il giudice, nel pronunciarsi su una determinata questione, debba risolvere anche le altre preliminari che, nella fattispecie oggetto della sentenza delle S.U. n. 9479 del 06/04/2023, sono rappresentate dall’esame d’ufficio dell’eventuale presenza di clausole ABUSIVE o VESSATORIE nel contratto del consumatore.
Quanto all’individuazione di quali siano le clausole ABUSIVE o VESSATORIE di un contratto di FINANZIAMENTO RATEALE sottoscritto da un consumatore, si rinvia, in merito all’INDETERMINATEZZA IN GENERALE del TASSO CORRISPETTIVO, sia all’articolo CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 21-06-2021 N. 18275 che richiama la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-03-2020 CAUSA 125-18 (CASO GÓMEZ DEL MORAL GUASCH) sia all’articolo CORTE DI APPELLO DI MILANO, SENTENZA DEL 06-09-2022 N. 2836 (LA CLUSOLA FLOOR É UNA CLUSOLA ABUSIVA) sia all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 08-09-2022 CAUSE RIUNITE 80/21 E 82/21 (MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA) sia all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, ORDINANZA DEL 06-12-2021 CAUSA 670/20 (CASO ERSTE BANK UNGHERIA) (MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA) sia all’articolo TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SENTENZA DEL 21-12-2021 N. 739 (MUTUI IN FRANCHI SVIZZERI) sia all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLE CLAUSOLE ABUSIVE DEI MUTUI IPOTECARI DEI CONSUMATORI.
Nel rilevare che in un contratto di FINANZIAMENTO RATEALE sottoscritto da un consumatore è sicuramente clausola ABUSIVA o VESSATORIA quella che deroga il FORO DEL CONSUMATORE, clausola identicamente prevista nel contratto di FIDEIUSSIONE oggetto della sentenza delle S.U. n. 9479 del 06/04/2023, sono da considerare clausole ABUSIVE o VESSATORIE sia quelle che vincolano il DIRITTO DI SURROGA sia quelle subordinano l’ESTINZIONE ANTICIPATA al pagamento di PENALI.
Si legge espressamente nella sentenza delle S.U. n. 9479 del 06/04/2023 che “8.2.2. – Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, una volta investito, avrà il potere, ex art. 649 c.p.c. (quale disposizione richiamata dal comma 2 dell’art. 650 c.p.c.), di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo in modo totale o parziale, a seconda degli effetti che potrebbe comportare l’accertamento sulla abusività clausola che viene in rilievo. Sicché, in via meramente esemplificativa, se si tratta di clausola derogatoria del FORO DEL CONSUMATORE la sospensione sarà totale; se, invece, si discute unicamente di una clausola determinativa di INTERESSI MORATORI eccessivi, la sospensione ben può essere parziale, mantenendo intatta l’esecutorietà del titolo per la sorte capitale, rispetto alla quale proseguirà l’esecuzione forzata già intrapresa dal creditore professionista. Il giudizio di opposizione procederà, quindi, secondo il rito“.
Quanto all’applicazione implicita o esplicita del REGIME COMPOSTO degli INTERESSI CORRISPETTIVI per determinare la rata di un contratto di FINANZIAMENTO RATEALE sottoscritto da un consumatore, il giudice, in osservanza dei principi di diritto della sentenza delle S.U. n. 9479 del 06/04/2023, è tenuto a verificare d’ufficio e a pronunciarsi esplicitamente sulla legittimità del REGIME COMPOSTO alla luce della normativa del Codice del Consumo relativa alle clausole ABUSIVE o VESSATORIE.
Conseguentemente, in un giudizio ORDINARIO DI COGNIZIONE o in un giudizio di OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO, il magistrato deve, nel caso, disporre CTU che accerti l’applicazione implicita o esplicita del REGIME COMPOSTO degli INTERESSI CORRISPETTIVI.
In sintesi, i principi di diritto della sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno le seguenti conseguenze:
a) il debitore consumatore che non abbia presentato opposizione entro i canonici 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, può presentare un’opposizione quando ormai è partito il pignoramento, anche se solo in quella sede dovesse accorgersi dell’illegittimità del contratto firmato con l’intermediario a causa della violazione della normativa del Codice del Consumo relativa alle clausole ABUSIVE o VESSATORIE. Infatti, al debitore consumatore è consentito di presentare opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo anche a pignoramento già avviato. Tale regola si applica anche alle procedure già in corso e, quindi, le Sezioni Unite hanno decretato che chi sta subendo un pignoramento e ha la casa all’asta può bloccare tutta la procedura. Ovviamente, le stesse hanno stabilito la condizione che l’iter si ferma solo se il bene pignorato non è stato già assegnato: in tal caso, il consumatore può soltanto attivare un altro giudizio per chiedere il risarcimento del danno.
b) già in fase di richiesta del decreto ingiuntivo, il giudice del monitorio ha l’obbligo di richiedere all’intermediario di produrre il contratto su cui si basa il credito. Eventualmente, le Sezioni Unite hanno stabilito che il magistrato deve rigettare la richiesta di decreto ingiuntivo se l’istruttoria sulla natura ABUSIVA o VESSATORIA della clausola risulta troppo complessa perché richiede di assumere testimonianze o svolgere una CTU. Nel caso di rigetto, il creditore deve avviare un processo ordinario di accertamento del proprio credito.
c) l’emissione del decreto ingiuntivo deve essere motivata: l’obbligo è funzionale a informare il consumatore che il giudice del monitorio ha svolto il controllo d’ufficio sulla presenza di clausole ABUSIVE o VESSATORIE nel contratto sotteso al credito azionato. Se l’ingiunzione decretata non motiva sul punto, il giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di rilevare d’ufficio l’esistenza di una clausola ABUSIVA o VESSATORIA che incide sull’esistenza o sull’entità del credito oggetto del provvedimento monitorio. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la rilevazione d’ufficio del giudice dell’esecuzione sull’esistenza di una clausola ABUSIVA o VESSATORIA sussiste fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito.
In particolare, con la sentenza n. 9479 del 06 aprile 2023 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione innovativa di alcune norme processuali in materia di ingiunzione di pagamento, enunciando i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.:
FASE MONITORIA
Il giudice del monitorio:
a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:
b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;
c) all’esito del controllo:
c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
FASE ESECUTIVA
Il giudice dell’esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
FASE DI COGNIZIONE
Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.