Diritti dei consumatori: CRITERI PER LA RESTITUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI NEL CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL CREDITO IMMOBILIARE DEL CONSUMATORE
Nel rinviare si all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 11-09-2019 CAUSA 383-18 (CASO LEXITOR) e GIURISPRUDENZA ITALIANA, all’articolo CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 22-12-2022 N. 263 e all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 17-10-2024 CAUSA 76/22, con la sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17 (MCD).
In particolare, nel caso di specie, veniva contestata una clausola del contratto di credito immobiliare ai consumatori (prevista da una banca tedesca), che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso proporzionale degli interessi nonché dei costi dipendenti dalla durata del credito, ma, viceversa, non prevedeva un rimborso, nemmeno proporzionale, delle spese di gestione indipendenti dalla durata del credito.
Sul punto, la ricorrente riteneva che, in base alla Direttiva 2014/17 (MCD), anche le spese indipendenti dalla durata del credito sarebbero dovute essere ridotte proporzionalmente.
Con una ampia premessa, la Corte con la sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, prende in esame anche la Direttiva 2008/48 (la quale ha dato luogo alla pronuncia “Lexitor”), affermando che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (rispetto ai “considerando” della Direttiva 2008/48).
Secondo la prospettazione del Giudice del rinvio, infatti, “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla Direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un’ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla Direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall’ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all’autenticazione delle firme ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell’ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell’ambito della Direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata”.
Questa netta distinzione, nel ragionamento della Corte di Giustizia con la sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, porta a concludere che il diverso trattamento che potrebbe in ipotesi essere riservato alla estinzione dei MUTUI IPOTECARI da una legge nazionale la quale includesse soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, sarebbe giustificato dalla esclusione (nel caso dei MUTUI IPOTECARI) del rischio di un comportamento abusivo del creditore, che invece è molto elevato nel caso del CREDITO PERSONALE AI CONSUMATORI.
Ed è proprio questo rischio che, nella Sentenza “Lexitor” e come ora ribadito nella sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, giustifica l’inclusione di tutti i costi (compresi quelli “up front”) nel calcolo della riduzione degli stessi a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata.
Appare rilevante, sotto questo profilo, il considerando 32 della sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, nel quale si afferma: “Vero è che, nel contesto della Direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l’effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)”.
In sostanza, ragioni di “protezione dei consumatori” e di coerenza sistematica inducono la Corte di Giustizia nella sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, a riconfermare i principi stabiliti dalla Sentenza “Lexitor”, rendendo possibile al legislatore nazionale, nell’ambito dei MUTUI IPOTECARI, adottare una disciplina diversa che limiti la riduzione dei costi a quelli “recurring”, laddove invece, nel CREDITO AI CONSUMATORI, tutti i costi, anche quelli “up front”, devono essere fatti oggetto di proporzionale riduzione.
E, sulla nozione di “costo totale del credito”, la Corte nella sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, ha ricordato nuovamente che esso include “tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.
La Corte nella sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, conferma pertanto l’interpretazione ormai pacifica secondo la quale i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al CONTRATTO DI CREDITO diverso da quello IMMOBILIARE, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
In sintesi, si legge nel COMUNICATO STAMPA del 09 febbraio 2023 della CORTE DI GIUSTIZIA che la Corte nella sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, ha infatti stabilito che la Direttiva 2014/17 NON OSTA ad una norma nazionale che escluda la rimborsabilità dei costi “up front” nell’ambito del CREDITO IMMOBILIARE, con la conseguenza che il principio di non rimborsabilità NON OPERA IN AUTOMATICO, ma deve essere disciplinato dai singoli Stati membri ed in ogni caso sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali interni.
Infatti, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.
COMUNICATO STAMPA CORTE DI GIUSTIZIA
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA