Diritti dei consumatori (CASO LEXITOR): Restituzione anticipata del finanziamento, illegittimo limitare ad alcuni costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore
MASSIMA: Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.
Come è noto, la sentenza “LEXITOR” ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE affermando che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito – in caso di rimborso anticipato del finanziamento – include tutti i costi posti a suo carico, indipendentemente dal fatto che la loro maturazione dipenda (c.d. costi recurring) o meno (c.d. costi up-front) dalla durata del finanziamento.
L’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE era stato attuato nell’ordinamento nazionale con l’inserimento nel Testo Unico Bancario del (previgente) art. 125-sexies TUB in vigore dal 19/09/2010 al 24/07/2021 introdotto ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010 di recepimento di detta Direttiva senza dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi, che dovevano essere previsti normativamente, per consentire al cliente di allegare e dimostrare quanto deve essere rimborsato. Inoltre, le disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” emanate da Banca d’Italia nel 2019 prevedevano la rimborsabilità pro quota solamente dei c.d. costi recurring in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.
All’indomani della sentenza “LEXITOR” e uniformandosi ai precetti ivi stabiliti, la pronuncia n. 26525 del 17 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento dell’ABF aveva affermato il principio che anche gli oneri up-front dovessero essere rimborsati, contrariamente al consolidato indirizzo dell’Autorità di Vigilanza e all’orientamento di parte della giurisprudenza che ne escludevano la ripetibilità.
Il testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 con cui il legislatore riteneva di aver risolto la problematica dell’individuazione dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi degli ONERI suscettibili di restituzione in caso di RIMBORSO ANTICIPATO del prestito, è stato introdotto dall’approvazione in via definitiva del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) attraverso la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 . Il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021, che NON è applicabile ai contratti disciplinati dal “Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori“ del TUB perché è stato modificato in pari data anche il comma 1 dell’art. 120-noviesdecies TUB togliendo il riferimento al “125-sexies, comma 1“, ha determinato che la Banca d’Italia con il provvedimento del 1 dicembre 2021 ha reputato che le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto del nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 che non richiama, in alcun modo, le “linee orientative” del 2019.
Adeguandosi alla novella legislativa, con decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di Coordinamento dell’ABF invertiva l’indirizzo, tornando ad escludere la retrocedibilità dei costi up-front per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021.
In sintesi, la sentenza della Corte Costituzionale del 22/12/2022 n. 263, accogliendo i dubbi di legittimità costituzionale, ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
A seguito della sentenza della Consulta è, pertanto, venuta meno ogni differenza di disciplina tra il consumatore che ha estinto il contratto di finanziamento prima del 25/07/2021 ed il consumatore che ha assunto analoga decisione in un periodo successivo a tale data.
Il motivo dell’illegittimità costituzionale della norma nazionale è stato individuato dalla Corte Costituzionale nella sua contrarietà alla normativa europea, così come interpretata dalla sentenza “LEXITOR”.
Il giudice costituzionale, infatti, pur riconoscendo che gli istituti di credito si sono attenuti negli anni a “precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” e che l’intento del legislatore italiano con il testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 è stato quello di voler “proteggere l’affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall’interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor” alla norma all’epoca vigente, ha ritenuto che la “tutela di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l’Unione europea”.