DISCIPLINA BANCA D’ITALIA SULL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI FINANZIAMENTI NEL CREDITO AI CONSUMATORI

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/

La Banca d’Italia sul suo sito istituzionale è intervenuta nuovamente sulla disciplina riguardante l’ESTINZIONE ANTICIPATA dei finanziamenti nel CREDITO AI CONSUMATORI.

Con la sentenza cd. “Lexitor” dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di RIMBORSO ANTICIPATO del finanziamento prevista dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

La Corte ha dichiarato che tale articolo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 del TUB e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha diffuso al mercato “linee orientative” volte a favorire l’allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela.

Ovviamente, la comunicazione del 4 dicembre 2019 della Banca d’Italia riguarda la problematica dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi dei contratti sottoscritti nella vigenza dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 19/09/2010 al 24/07/2021, disciplina evidenziata nell’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE.

Il testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 con cui il legislatore ritiene di aver risolto la problematica dell’individuazione dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi degli ONERI suscettibili di restituzione in caso di RIMBORSO ANTICIPATO del prestito, è stato introdotto dall’approvazione in via definitiva del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) attraverso la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 . Nel rinviare alla disciplina specificata nell’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE, si evidenzia che il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 NON è applicabile ai contratti disciplinati dal Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori del TUB perché è stato modificato in pari data anche il comma 1 dell’art. 120-noviesdecies TUB togliendo il riferimento al “125-sexies, comma 1.”

Tenuto conto di quanto precede, la Banca d’Italia con il provvedimento del 1 dicembre 2021 reputa che le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto del nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 che non richiama, in alcun modo, le “linee orientative” del 2019.

Si evidenzia che nel provvedimento del 1 dicembre 2021 l’Organo di Vigilanza precisa che “le “linee orientative” non sono state adottate alla stregua di atto della Banca d’Italia avente valore regolamentare ai sensi dell’art. 4 del TUB ovvero dell’art. 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e NON possono, dunque, essere considerate “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” (così l’art. 11-octies, comma 2).”

Inoltre, la Banca d’Italia con il provvedimento del 1 dicembre 2021 evidenzia che “con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torinocon il giudice Enrico Astuni “ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) “per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza “Lexitor” e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima (a conclusioni non dissimili è altresì pervenuto il Collegio di Coordinamento dell’ABF con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021).

In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11- octies, comma 2 – considererà NON sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019. Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e le determinazioni degli Organi giurisdizionali riguardo ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”