La Banca d’Italia sul suo sito istituzionale è intervenuta nuovamente sulla disciplina riguardante l’ESTINZIONE ANTICIPATA dei finanziamenti nel CREDITO AI CONSUMATORI.
Con la sentenza cd. “Lexitor” dell’11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea è intervenuta in materia di contratti di credito ai consumatori con riferimento alla possibilità di RIMBORSO ANTICIPATO del finanziamento prevista dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.
La Corte ha dichiarato che tale articolo “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6 del TUB e in considerazione della rilevanza della questione trattata dalla Corte ai fini della gestione dei rapporti tra intermediari e clienti, con la comunicazione del 4 dicembre 2019 la Banca d’Italia ha diffuso al mercato “linee orientative” volte a favorire l’allineamento al quadro delineatosi a seguito della sentenza e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela.
Ovviamente, la comunicazione del 4 dicembre 2019 della Banca d’Italia riguarda la problematica dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi dei contratti sottoscritti nella vigenza dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 19/09/2010 al 24/07/2021, disciplina evidenziata nell’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE.
Il testo del nuovo art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 con cui il legislatore ritiene di aver risolto la problematica dell’individuazione dei CRITERI DI QUANTIFICAZIONE oggettivi degli ONERI suscettibili di restituzione in caso di RIMBORSO ANTICIPATO del prestito, è stato introdotto dall’approvazione in via definitiva del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) attraverso la Legge 23 luglio 2021, n. 106 in vigore dal 25/07/2021 . Nel rinviare alla disciplina specificata nell’articolo NORMATIVA TESTO UNICO BANCARIO SUL RIMBORSO ANTICIPATO DI UN FINANZIAMENTO RATEALE, si evidenzia che il nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 NON è applicabile ai contratti disciplinati dal “Capo I-bis Credito immobiliare ai consumatori“ del TUB perché è stato modificato in pari data anche il comma 1 dell’art. 120-noviesdecies TUB togliendo il riferimento al “125-sexies, comma 1.”
Tenuto conto di quanto precede, la Banca d’Italia con il provvedimento del 1 dicembre 2021 reputa che le proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto del nuovo testo dell’art. 125-sexies TUB in vigore dal 25/07/2021 che non richiama, in alcun modo, le “linee orientative” del 2019.
Si evidenzia che nel provvedimento del 1 dicembre 2021 l’Organo di Vigilanza precisa che “le “linee orientative” non sono state adottate alla stregua di atto della Banca d’Italia avente valore regolamentare ai sensi dell’art. 4 del TUB ovvero dell’art. 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e NON possono, dunque, essere considerate “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” (così l’art. 11-octies, comma 2).”
Inoltre, la Banca d’Italia con il provvedimento del 1 dicembre 2021 evidenzia che “con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino” con il giudice Enrico Astuni “ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies“ del DL 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) “per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza “Lexitor” e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima (a conclusioni non dissimili è altresì pervenuto il Collegio di Coordinamento dell’ABF con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021).
In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11- octies, comma 2 – considererà NON sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019. Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e le determinazioni degli Organi giurisdizionali riguardo ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.”