Diritti dei consumatori: Limite massimo del costo del credito extrainteressi
Questioni pregiudiziali
- Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, segnatamente gli articoli 3, lettera g), 10, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che i cosiddetti «costi del credito extrainteressi», stabiliti in misura forfettaria secondo una formula di calcolo prevista per legge, descritta all’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; legge del 12 maggio 2011, relativa al credito ai consumatori; Dz.U. – Gazzetta ufficiale polacca – del 2018, posizione 993, testo unico, e successive modifiche), vengano distinti dal cosiddetto «costo totale del credito per il consumatore», definito nella succitata direttiva, in modo che renda possibile nascondere al consumatore gli effettivi costi del credito extrainteressi sostenuti dal professionista.
- Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, segnatamente gli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al controllo delle clausole dei contratti di credito ai consumatori dal punto di vista della sussistenza dei presupposti descritti all’articolo 3 della medesima direttiva, nella parte relativa ai cosiddetti costi del credito extrainteressi, i cui criteri di determinazione sono specificati all’articolo 36a della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; Dz.U. del 2018, posizione 993, testo unico).
Sentenza
La Corte (Prima Sezione) dichiara i seguenti principi di diritto:
1) L’articolo 3, lettera g), l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un metodo di calcolo relativo all’importo massimo del costo del credito extrainteressi che può essere imposto al consumatore, a condizione che tale normativa non introduca obblighi di informazione supplementari riguardanti tale costo del credito extrainteressi, che si aggiungano a quelli previsti da detto articolo 10, paragrafo 2.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale, che fissa il costo del credito extrainteressi rispettando il limite massimo previsto da una disposizione nazionale, senza necessariamente tener conto dei costi effettivamente sostenuti.