La funzione equitativa dell’integrazione del contratto ex art. 1374 c.c.
Nel rinviare all’articolo L’INCASSO AMPLIFICATO NEI FINANZIAMENTI RATEALI DI INTERESSI CORRISPETTIVI PER EFFETTO DI ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI NEL REGIME COMPOSTO del 21 marzo 2020, la sentenza della Cassazione Sezione Unite del 23/02/2023 n. 5657 NON sancisce dei principi di diritto relativi la funzione equitativa dell’integrazione del contratto ex art. 1374 c.c. ma avrebbe dovuto valutare sotto questa luce una CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO di un contratto di LEASING allo scopo di valutare se questa norma pattizia costituisce un ARTIFICIO CONTABILE TRUFFALDINO che aumenta l’importo complessivo degli INTERESSI CORRISPETTIVI da restituire effettivamente da parte del cliente che ha concluso un contratto di finanziamento con rimborso rateale.
In altre parole, la sentenza della Cassazione Sezione Unite del 23/02/2023 n. 5657 avrebbe dovuto valutare ex art. 1374 c.c. la CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO di un contratto di LEASING perché l’eliminazione degli ARTIFICI CONTABILI TRUFFALDINI non riguarda il c.d. squilibrio economico ma concerne il pregiudizio di carattere patrimoniale che tali stratagemmi determinano a seguito di una violazione indiscutibile della LEGGE e dell’EQUITÀ sia quando è adoperato l’illecito REGIME COMPOSTO sia quando è utilizzato il lecito REGIME SEMPLICE.
Nella fattispecie concreta, la CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO di un contratto di LEASING valutata dalla sentenza della Cassazione Sezione Unite del 23/02/2023 n. 5657 in sintesi prevedeva che: a) la misura del canone variava in funzione sia delle variazioni di un INDICE FINANZIARIO indice finanziario, sia delle fluttuazioni del TASSO DI CAMBIO tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del CANONE restava nominalmente invariato, e i rapporti di DARE/AVERE tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni venivano regolati a parte.
La sentenza della Cassazione Sezione Unite del 23/02/2023 n. 5657, in sintesi, ha stabilito che questa specifica CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO del contratto di LEASING, da una parte, NON è una norma contrattuale immeritevole ex art. 1322 c.c. e, dall’altra parte, NON costituisce uno strumento finanziario derivato implicito e, quindi, la relativa pattuizione NON è soggetta alle previsioni del D.lgs. 58/1998 (il contratto di LEASING dedotto in giudizio era stato stipulato nel 2006 e, a quell’epoca, la nozione di “strumenti finanziari derivati” era contenuta nell’art. 1, comma 3, del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del testo modificato dal D.lgs. 17/01/2003 n. 6 ma anteriore alle modifiche di cui al D.lgs. 29/12/2006 n. 303).