CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, SENTENZA DEL 15-04-2021 N. 119

Invalidità di clausole contrattuali particolari ex art. 1322, comma 2, c.c.

La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza del 15-04-2021 n. 119 ha sancito che la clausola di indicizzazione e di “rischio cambio” inserita all’interno di un contratto di leasing è di natura atipica e deve ritenersi invalida ed inefficace ex art. 1322, comma 2, c.c. quando abbia finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing.

Si legge nelle motivazioni che “6. Il contratto di leasing sottoscritto il 22-11-2005 tra le parti (clausola D e L) prevede la indicizzazione al cambio Euro e Franco Svizzero (Libor CHF 3 mesi 365) … (…) … 6.1. Si tratta di un contratto aleatorio tra il conduttore e il locatore, una sorta di swap, con una sorta di scommessa sull’andamento futuro dell’indice del cambio … (…) … il meccanismo di rivelazione del cambio è particolarmente complesso … (…) … 6.2. si tratta di valutare se la clausola in questione possa configurare profili di nullità, in particolare in relazione alla meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 codice civile. È infatti discutibile che vi sia una clausola di tipo meramente aleatorio, con possibili rilevanti conseguenze pecuniarie, in un contratto di leasing … (…) … 6.6. La clausola di “rischio cambio” di cui si discute – che è stata inserita all’interno di un contratto di leasing e presenta una formulazione particolarmente astrusa ed una macchinosa articolazione di calcolo ha natura sicuramente atipica ed è caratterizzata da indeterminatezza, ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni. La clausola avrebbe dovuto svolgere la funzione di ottenere l’equivalenza finanziaria di un contratto stipulato direttamente in valuta estera. Tale finalità, peraltro, non emerge dal testo contrattuale, ove sia il finanziamento erogato che l’importo dei canoni dovuti sono denominati in moneta italiana, e dove la questione “indicizzazione” è trattata all’interno della complessa ed oscura clausola. A ciò si aggiunga che la clausola prevede un accordo squilibrato nei rischi, che vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore, con una base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del canone (perchè maggiorato dell’iva). 6.7. Per le esposte ragioni, avendo il “rischio cambio” finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing, ne va dichiarata l’invalidità ex art. 1322, secondo comma, c.c.. in questo senso va pertanto integrata la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato la illegittimità per altri motivi.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”