Invalidità di clausole contrattuali particolari ex art. 1322, comma 2, c.c.
La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza del 15-04-2021 n. 119 ha sancito che la clausola di indicizzazione e di “rischio cambio” inserita all’interno di un contratto di leasing è di natura atipica e deve ritenersi invalida ed inefficace ex art. 1322, comma 2, c.c. quando abbia finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing.
Si legge nelle motivazioni che “6. Il contratto di leasing sottoscritto il 22-11-2005 tra le parti (clausola D e L) prevede la indicizzazione al cambio Euro e Franco Svizzero (Libor CHF 3 mesi 365) … (…) … 6.1. Si tratta di un contratto aleatorio tra il conduttore e il locatore, una sorta di swap, con una sorta di scommessa sull’andamento futuro dell’indice del cambio … (…) … il meccanismo di rivelazione del cambio è particolarmente complesso … (…) … 6.2. si tratta di valutare se la clausola in questione possa configurare profili di nullità, in particolare in relazione alla meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 codice civile. È infatti discutibile che vi sia una clausola di tipo meramente aleatorio, con possibili rilevanti conseguenze pecuniarie, in un contratto di leasing … (…) … 6.6. La clausola di “rischio cambio” di cui si discute – che è stata inserita all’interno di un contratto di leasing e presenta una formulazione particolarmente astrusa ed una macchinosa articolazione di calcolo – ha natura sicuramente atipica ed è caratterizzata da indeterminatezza, ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni. La clausola avrebbe dovuto svolgere la funzione di ottenere l’equivalenza finanziaria di un contratto stipulato direttamente in valuta estera. Tale finalità, peraltro, non emerge dal testo contrattuale, ove sia il finanziamento erogato che l’importo dei canoni dovuti sono denominati in moneta italiana, e dove la questione “indicizzazione” è trattata all’interno della complessa ed oscura clausola. A ciò si aggiunga che la clausola prevede un accordo squilibrato nei rischi, che vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore, con una base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del canone (perchè maggiorato dell’iva). 6.7. Per le esposte ragioni, avendo il “rischio cambio” finalità aleatorie ed eminentemente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing, ne va dichiarata l’invalidità ex art. 1322, secondo comma, c.c.. in questo senso va pertanto integrata la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato la illegittimità per altri motivi.“