Diritti dei Consumatori (TRASPARENZA DELLE CLAUSOLE DEL TASSO MINIMO O TASSO FLOOR)
Mutui ipotecari: la trasparenza delle clausole «di tasso minimo» può essere oggetto di controllo nell’ambito di un’azione collettiva riguardante l’intero sistema bancario di un paese
In occasione del suo controllo, il giudice può tener conto dell’evoluzione della percezione del consumatore medio riguardo a tali clausole
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889, le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard che erano contenute nei contratti di mutui ipotecari a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Dette clausole fissavano una soglia (o «tasso minimo») al di sotto della quale il tasso d’interesse variabile non poteva scendere, anche se il tasso di riferimento (generalmente l’Euribor) era inferiore a tale tasso minimo. In Spagna sono state presentate diverse migliaia di ricorsi, con cui è stata lamentata l’illegittimità delle clausole «di tasso minimo» ai sensi della direttiva sulle clausole abusive [1] [2] .
L’Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (ADICAE) ha avviato un’azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L’ADICAE mira a far cessare l’utilizzo, da parte di tali istituti finanziari, delle clausole «di tasso minimo» e ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in virtù di queste ultime. A seguito di appelli lanciati nei media nazionali, 820 consumatori hanno aderito all’azione collettiva.
Dopo essere rimasti soccombenti due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema spagnola. Tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo» al fine di verificarne il carattere abusivo, tenuto conto in particolare dei numerosi consumatori e istituti finanziari interessati. Esso sottolinea altresì la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere, in un caso del genere, al controllo di trasparenza, poiché le clausole «di tasso minimo» si rivolgevano a diverse categorie specifiche di consumatori.
La Corte rileva che nulla nella direttiva indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva. Tale controllo deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista nei confronti del consumatore medio.
La Corte segnala che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni cui è subordinato l’esercizio di un’azione collettiva nei confronti di più professionisti è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico (si tratta di enti creditizi). La sfida di ordine organizzativo posta dalla complessità del caso – derivante dal numero considerevole di enti e di consumatori – non deve pregiudicare l’effettività dei diritti soggettivi riconosciuti ai consumatori dalla direttiva.
La Corte rileva che anche la seconda condizione sembra essere soddisfatta in quanto, fatte salve le verifiche della Corte suprema spagnola, le clausole «di tasso minimo» in questione sembrano simili. La Corte aggiunge che il solo fatto che i contratti in cui esse figurano siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non può portare ad escludere tale somiglianza.
La Corte sottolinea poi che è proprio l’eterogeneità del pubblico interessato a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia, tale percezione può essersi modificata, cosicché la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.
[1] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
[2] In una sentenza del 9 maggio 2013, laCorte suprema spagnolaha statuito, nell’ambito di un’azione collettiva avviata da un’associazione di consumatori contro vari istituti bancari, che le clausole «di tasso minimo» esaminate non erano trasparenti, perché i consumatori non erano stati correttamente informati dell’onere economico e giuridico a loro carico. Le clausole sono state dichiarate nulle e prive di effetti. Tuttavia, tenuto delle gravi ripercussioni economiche che avrebbe la restituzione retroattiva dei pagamenti indebiti nel settore bancario, laCorte suprema spagnolaha deciso di limitare gli effetti temporali della dichiarazione di invalidità ai pagamenti indebiti effettuati dopo la pronuncia della sua sentenza. LaCorte di giustiziaha, ciononostante, dichiarato che tale limitazione era incompatibile con la direttiva (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. C-154/15, C-307/15 e C-308/15 nonché Comunicato Stampa Corte di Giustizia n. 144/16)