CONSULENZA PERSONALIZZATA PRELIMINARE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO RATEALE

ABSTRACT

Il TEAM ROBYN HODE offre la propria Consulenza Matematica, Empirica e Giuridica ai finanziati preliminare alla sottoscrizione del finanziamento rateale al costo di euro 250,00onnicomprensivo.

Per acquistare l’Elaborato della Consulenza Personalizzata Preliminare alla sottoscrizione, mettetevi in comunicazione con il TEAM ROBYN HODE attraverso le modalità previste nella pagina CONTATTI.

ARTICOLO

In primis, la necessità per un finanziato di avere una Consulenza Personalizzata Preliminare alla sottoscrizione si rende imprescindibile perché l’idoneità dell’artificio e del raggiro del reato di TRUFFA non è esclusa dall’esistenza di “preventivi controlli” dell’Organo di Vigilanza sull’operato degli intermediari nella fase di concessione del finanziamento rateale.

Infatti, il delitto di TRUFFA si delinea anche in questa fase preliminare perché l’accertamento del rispetto delle “PRESCRIZIONI IMPERATIVE DI LEGGE da parte dei bancari latu sensu della Banca d’Italia non solo non è correttamente effettuato, ma i controllori concorrono alla configurazione del reato. In altre parole, può essere contestato il c.d. concorso morale nel reato di TRUFFA e nel reato di AUTORICICLAGGIO ai tecnici e ai dirigenti dell’Istituto di Vigilanza ogniqualvolta si riscontri effettivamente nel rapporto fra gli intermediari e i clienti la concessione di un finanziamento rateale che impiega il REGIME COMPOSTO per la determinazione della rata.

Il c.d. concorso morale dei bancari latu sensu della Banca d’Italia è provato ex art. 533 c.p.p. sia dalla predisposizione e pubblicazione in G.U. nel tempo di GUIDE MUTUI e GUIDE PRATICHE SUL CREDITO AI CONSUMATORI che presentano esempi numerici di prestiti rateali calcolati nel REGIME COMPOSTO sia nella determinazione di una pagina internet istituzionale rubricata CALCOLATORE DELLA RATA DEL MUTUO che precisa la rata costante posticipata dell’AMMORTAMENTO FRANCESE del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso periodale NON equivalente: è di tutta evidenza che queste decisioni operative dei burocrati di vigilanza rafforzano e facilitano il proposito criminoso del bancario latu sensu dell’intermediario nella concessione del prestito rateale. Non solo, queste decisioni operative dei tecnici e ai dirigenti dell’Istituto di Vigilanza sono in contrasto con le informazioni della pagina internet istituzionale ANATOCISMO E CALCOLO DEGLI INTERESSI dove si leggeÈ importante sapere cos’è l’anatocismo; ancora più importante è sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.”

Le guide della Banca d’Italia. Comprare una casa: il mutuo ipotecario in parole semplici
Le guide della Banca d’Italia. Il credito ai consumatori in parole semplici
Calcolatore della rata del mutuo
Anatocismo e calcolo degli interessi

Come precisato nell’Allegato 3 rubricato “INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI” della normativa Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti della Banca d’Italia, la necessità per un finanziato di avere una Consulenza Personalizzata Preliminare alla sottoscrizione si rende imprescindibile sia perché vi sono sul mercato diverse tipologie di ammortamenti nel REGIME COMPOSTO (si legge nell’Allegato 3: (11) Ad esempio: progressivo “francese”, “italiano”, “tedesco” o “personalizzato”) sia perché gli intermediari manipolano il REGIME COMPOSTO attraverso le modalità di calcolo della rata con i tassi offerti alla clientela (si legge nell’Allegato 3: (06) tasso fisso: denominazione dell’indice di riferimento (ad esempio Eurirs) più spread (se previsto); indicare anche il nome o la denominazione dell’amministratore dell’indice e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall’utilizzo dell’indice; indicare in ogni caso il tasso applicabile con riferimento alla data di ultimo aggiornamento del foglio contenente le Informazioni Generali, con l’avvertenza che il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento dell’indice al momento della stipula; tasso variabile: denominazione dell’indice di riferimento (ad esempio Euribor) più spread; indicare anche il nome o la denominazione dell’amministratore dell’indice e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall’utilizzo dell’indice; – tasso misto: tasso fisso o variabile iniziale (secondo le precedenti indicazioni); tasso fisso o variabile per il quale è possibile optare; termini per l’esercizio dell’opzione; oneri connessi all’esercizio dell’opzione, se previsti; altro; – due tipi di tasso: tasso fisso e variabile (secondo le precedenti indicazioni); quote di finanziamento a tasso fisso e quote a tasso variabile; altro. Per i mutui a tasso variabile o misto, indicare se il contratto prevede clausole che comportano l’applicazione di un limite massimo (cap) o minimo (floor) alle oscillazioni del tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il cliente) e con la valuta prevista in contratto (si legge nell’Allegato 3: (5) Inserire in caso di offerta di finanziamenti denominati in valuta diversa dall’euro. Accanto alle valuta/e disponibile/i, illustrare gli effetti che i finanziamenti denominati in valuta estera possono avere per il cliente).

Non solo, la necessità per un finanziato di avere una Consulenza Personalizzata Preliminare alla sottoscrizione si rende imprescindibile perché spesso vi sono “(14) … servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito alle condizioni offerte …”.

Allegato 3 Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”