CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 09-02-2021 N. 3130

Illegittima segnalazione in Centrale Rischi

Si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione Civile del 09/02/2021 n. 3130 che “4. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’illegittimità del rigetto della propria domanda di risarcimento del danno. Sostengono che non basta il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi; deducono che è sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda, non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore”.

Secondo la Corte di Cassazione Civile del 09/02/2021 n. 3130 “4.1. Il motivo è fondato. La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata “Centrale dei Rischi” gestita dalla Banca d’Italia (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate … (…) …

(d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020. Le suddette “Istruzioni” costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poiché sono esse a dettare i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari. All’epoca dei fatti di causa (2011) la materia era disciplinata dalle suddette “Istruzioni” nel testo risultante dall’11 Aggiornamento del 29.4.2011.

Il Capitolo II, Sezione 2, p. 1.5 delle suddette “Istruzioni” stabiliva (e stabilisce tuttora) che “l’appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un MERO RITARDO di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sè condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.

4.2. Questa Corte nell’interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha già in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perchè questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (così, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014, Rv. 631843 – 01). Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;  oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione; od ancora quello che intenda invocare l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.

4.3. Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l’usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell’ente creditore alla Centrale dei Rischi. Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell’inadempimento, dall’altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d’una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante:

-) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;

-) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.

E’ infatti evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi), nè sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va a sè che, sotto quest’ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l’aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere d’un esperto.

4.4. Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, deve rilevarsi come esse non siano state integralmente osservate nel caso di specie dalla Corte d’appello. La sentenza impugnata, infatti, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori limitandosi a rilevare che essi avevano motivato il proprio rifiuto di adempiere invocando la nullità del contratto sotto plurimi aspetti, e che tutte quelle eccezioni si erano rivelate infondate.

Tuttavia, per quanto detto poc’anzi, la segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo, e non può diventare una conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. Stabilire dunque se la banca abbia agito correttamente o meno, nel segnalare il nominativo del debitore alla Centrale dei rischi, è giudizio che non può fondarsi soltanto sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.

Resta ancora da aggiungere, per amor di completezza, che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l’onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: sicchè, trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all’attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l’eccezione; sia la colpa del creditore; sia l’esistenza del danno; sia il nesso di causa tra colpa e danno.”

Errata contestazione dei Mutuatari

Si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione Civile del 09/02/2021 n. 3130 che parte attrice NON ha correttamente contestato.

FATTI DI CAUSA

1. La Banca di Trento e Bolzano s.p.a. (in seguito incorporata nella Intesa Sanpaolo s.p.a.) il 23 luglio 2012 notificò un atto di precetto ai propri debitori P.M. e D.B.L., intimando loro il pagamento dell’importo di Euro 58.923,45 quale residuo di un mutuo non interamente restituito. Il precetto venne notificato altresì al terzi datori di ipoteca P.E. e B.L..

2. Tutti e quattro gli intimati proposero opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Trento, lamentando (stando a quanto riferito nel ricorso): a) l’erroneità del calcolo degli onorari professionali dovuti al difensore della banca precettante; b) la violazione del divieto di anatocismo; c) la nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali di pattuizione del saggio di interesse dovuto dal mutuatario; d) la violazione della legge antiusura. Chiesero altresì la condanna della banca al risarcimento del danno da essi patito in conseguenza della segnalazione dei rispettivi nominativi alla “centrale dei rischi”.

3. La banca resistette all’opposizione; il Tribunale di Trento con sentenza 5 maggio 2014 n. 541 la rigettò. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti. Secondo quanto si legge nella sentenza d’appello, gli appellanti proposero tre motivi di gravame: -) con il primo motivo si dolsero del rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi; -) con il secondo motivo si dolsero del rigetto della domanda di nullità della pattuizione di interessi di mora per violazione della legge antiusura; -) col terzo motivo si dolsero del rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi.

4. La Corte d’Appello di Trento con sentenza 24 gennaio 2017 n. 24 rigettò il gravame, ritenendo che: -) la clausola di pattuizione degli interessi (tanto corrispettivi, quanto moratori) non fosse nulla per indeterminatezza, in quanto il contratto prevedeva una normale clausola di variabilità del saggio degli interessi, stabilendone i criteri e il numero delle rate (così la sentenza d’appello, pagina 14); -) la clausola di pattuizione degli interessi moratori non fosse nulla per violazione della legge antiusura, in quanto anche nel caso di totale inadempimento da parte del mutuatario il tasso annuo effettivo globale sarebbe rimasto inferiore al tasso soglia, individuato dalla Corte d’appello nella misura dell’8,415%; -) la ritenuta validità del contratto comportava il rigetto della domanda di risarcimento del danno per legittima segnalazione alla centrale rischi.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli originari opponenti con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la Intesa Sanpaolo. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di rinviare la decisione, in attesa della attesa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a dirimere la questione dell’applicabilità della legge antiusura agli interessi moratori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal Procuratore Generale, giacchè – per quanto si dirà – la questione della usurarietà degli interessi moratori nel presente giudizio è stata proposta in modo inammissibile.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza nel caso di specie d’un patto anatocistico, e la conseguente nullità del contratto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di appello, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non risulta essere stata riproposta la doglianza con cui i debitori avevano, in primo grado, sostenuto che il contratto di mutuo stipulato inter partes avrebbe violato il divieto di anatocismo. Secondo quanto riferito dalla sentenza d’appello, infatti, nel secondo grado del presente giudizio gli opponenti tornarono a insistere su due questioni soltanto: a) la nullità del patto di interessi (corrispettivi) per indeterminatezza della clausola; b) la violazione della legge antiusura. Nè i ricorrenti, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nel loro ricorso precisano mai in quale atto ed in quali termini fu riproposta in grado di appello la questione della violazione del divieto di anatocismo.”

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”