CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 03-01-2023 N. 61

Si rinvia all’articolo IL TASSO DI MORA APPLICABILE EX ART. 1224 C.C. IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RATEALE e all’articolo INTERESSI LEGALI MAGGIORATI AI SENSI DELL’ART. 1284, COMMA 4, C.C. (C.D. INTERESSE COMMERCIALE EX D.LGS. 231/2002).

Criteri di determinazione del Tasso di Mora e dell’Importo della Mora ex art. 1224 c.c.

Interessi legali maggiorati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. (c.d. Interesse Commerciale ex D.lgs. 231/2002)

L’ordinanza della Cassazione del 03/01/2023 n. 61 ha stabilito “… (…) … che la disposizione di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, individui il TASSO LEGALE degli interessi, in linea generale, per TUTTE le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.

Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L’art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla NATURA dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato “saggio degli interessi”, cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni … (…) …“.

Ulteriormente, l’ordinanza della Cassazione del 03/01/2023 n. 61 ha stabilito che “… (…) … si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all’art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il TASSO DI MORA nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l’art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA per il periodo successivo all’inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell’altra.

Basti considerare che, se le parti avessero previsto un TASSO DI INTERESSE DI MORA superiore al TASSO LEGALE ORDINARIO (cioè a quello dell’art. 1284 c.c., comma 1), ma inferiore a QUELLO CD. COMMERCIALE, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell’art. 1284 c.c., comma 4, dovrebbe operare QUELLO FISSATO DALLE PARTI per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell’art. 1284 c.c., comma 4, per il periodo del processo: in base all’incipit dell’art. 1284 c.c., comma 4, invece, se vi è un accordo delle parti sul TASSO DI MORA, va applicato tale tasso, anche dopo l’inizio del processo.

3.1.2 D’altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti (come già osservato, l’art. 1224 c.c. disciplina il TASSO DEGLI INTERESSI dal giorno della mora, anche se anteriore all’inizio del processo, mentre l’art. 1284 c.c., comma 4, QUELLO del solo periodo successivo all’inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell’art. 1284 c.c., comma 4, si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA prevale sul TASSO LEGALE di regola previsto per il periodo di tempo successivo all’inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito … (…) …”.

Infine, l’ordinanza della Cassazione del 03/01/2023 n. 61 ha stabilito che “… (…) … 4. Fatte le precisazioni che precedono, che hanno carattere generale ed astratto, la Corte osserva che, comunque, in concreto e nel caso di specie, anche in base all’indirizzo da cui si sono appena prese le distanze avrebbero dovuto riconoscersi come dovuti gli interessi al TASSO CD. COMMERCIALE di cui all’art. 1284 c.c., comma 4.

Anche in base al suddetto indirizzo, infatti, non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l’applicabilità dell’art. 1284 c.c., comma 4, alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che “il saggio d’interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell’art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l’inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”.

Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, qualunque natura si possa attribuire all’azione esperita dalla società attrice nel sottostante giudizio di merito ed al genus cui essa potrebbe in astratto ricondursi, è certamente un’obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale.

Per quanto emerge dagli atti, infatti, si tratta del credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore del correntista, quindi di un credito certamente di fonte negoziale, in quanto esso trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente.

Il fatto che alla base della (ri)determinazione del predetto saldo vi sia stato il riconoscimento della illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto non muta certamente tale natura.

In ogni caso, per quanto più sopra esposto, deve ritenersi che anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita dal correntista per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca sulle sue disponibilità, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituirebbe, comunque, un’azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente (condictio ob causam finitam), cioè si tratterebbe, in ogni caso, di un’azione restitutoria relativa all’inadempimento di un accordo contrattuale, di modo che, persino in base all’indirizzo più restrittivo richiamato dalla corte d’appello (ed il cui fondamento non si condivide, come già chiarito), il relativo credito resterebbe comunque assoggettato alla disposizione di cui all’art. 1284 c.c., comma 4. In altri termini, anche a volere, solo per un momento, ritenere condivisibile l’indirizzo fatto proprio dalla corte d’appello e da cui più sopra si sono prese le distanze, la conclusione conforme a diritto, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere quella cui la stessa corte d’appello è giunta, ma quella esattamente contraria, cioè quella dell’applicabilità del TASSO LEGALE degli interessi moratori successivi all’inizio del processo di cui all’art. 1284 c.c., comma 4 … (…) ….”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”