TRIBUNALE DI CHIETI, SENTENZA 04-02-2022 N. 58

Criteri di valutazione ai fini usura della Commissione di Estinzione Anticipata

In primis, si deve evidenziare che, stante la lettera e la ratio dell’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito, il legislatore ha sancito il principio della ONNICOMPRENSIVITÀ dell’interesse che mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme a COMMISSIONI, a REMUNERAZIONI e a SPESE varie anziché al CAPITALE ed agli INTERESSI. In considerazione dell’onnicomprensività, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Pertanto, per i finanziamenti rateali, la definizione nelle varie “Istruzioni” di rata di rimborso, cioè l’esplicitazione di “ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del CAPITALE, degli INTERESSI e degli ONERI inclusi di cui al punto C4”, deve essere interpretata alla luce di tali principi di diritto e, quindi, l’elenco degli ONERI inclusi, ove non esaustivo perché non comprensivo di tutti i COSTI EFFETTIVI leciti e illeciti collegati all’erogazione del credito, genera una violazione dell’art. 644, comma 4, c.p. e, ove in conseguenza di “una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia” tale elenco espressamente escluda un COSTO  EFFETTIVO lecito da non scartare, configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo. Conseguentemente, se il Bancario latu sensu dell’Istituto di Vigilanza dolosamente esclude in maniera espressa o in maniera tacita un COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito, deve configurarsi il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo (si rinvia anche all’articolo CASSAZIONE PENALE, SENTENZA DEL 11-01-2017 N. 4961)

Nel ricordare che la COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA è un COSTO lecito espressamente escluso dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni tempo per tempo vigente dal 01/04/1997 ad oggi e, quindi, se si determina la percentuale del TEG FINANZIAMENTO utilizzando questo COSTO lecito ex art. 644, comma 4, c.p., si configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo, la sentenza del Tribunale di Chieti del 04/02/2022 n. 58 ha stabilito che “non è affatto rilevante che si tratti di un costo solo eventuale … (…) … Ciò che rileva è lo stabilire se trattasi di un costo legato all’erogazione del credito oppure no, e il decidente non ha dubbi che si tratti della prima ipotesi, atteso che – in sede di accordo – le parti stabiliscono quale è il costo complessivo del credito stesso, sia per ipotesi fisiologiche del rapporto (gli interessi corrispettivi) sia per ipotesi di patologia del rapporto (la mora del debitore e i relativi interessi) sia per ipotesi – non patologiche – di consentita rimodulazione dei tempi di attuazione del rapporto stesso“.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”