Criteri di valutazione ai fini usura della Commissione di Estinzione Anticipata
In primis, si deve evidenziare che, stante la lettera e la ratio dell’art. 644, comma 4, c.p. che stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle COMMISSIONI, REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo e delle SPESE, escluse quelle per IMPOSTE e TASSE, collegate alla erogazione del credito”, il legislatore ha sancito il principio della ONNICOMPRENSIVITÀ dell’interesse che mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme a COMMISSIONI, a REMUNERAZIONI e a SPESE varie anziché al CAPITALE ed agli INTERESSI. In considerazione dell’onnicomprensività, la sentenza della Cass. Pen. Sez. II del 23/11/2011 n. 46669 ha decretato che “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di DIRITTI ed OBBLIGHI e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Pertanto, per i finanziamenti rateali, la definizione nelle varie “Istruzioni” di rata di rimborso, cioè l’esplicitazione di “ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del CAPITALE, degli INTERESSI e degli ONERI inclusi di cui al punto C4”, deve essere interpretata alla luce di tali principi di diritto e, quindi, l’elenco degli ONERI inclusi, ove non esaustivo perché non comprensivo di tutti i COSTI EFFETTIVI leciti e illeciti collegati all’erogazione del credito, genera una violazione dell’art. 644, comma 4, c.p. e, ove in conseguenza di “una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia” tale elenco espressamente escluda un COSTO EFFETTIVO lecito da non scartare, configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo. Conseguentemente, se il Bancario latu sensu dell’Istituto di Vigilanza dolosamente esclude in maniera espressa o in maniera tacita un COSTO EFFETTIVO illecito collegato all’erogazione del credito, deve configurarsi il reato di USURA sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo sia sotto quello soggettivo (si rinvia anche all’articolo CASSAZIONE PENALE, SENTENZA DEL 11-01-2017 N. 4961)
Nel ricordare che la COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA è un COSTO lecito espressamente escluso dalla Banca d’Italia nelle “Istruzioni” tempo per tempo vigente dal 01/04/1997 ad oggi e, quindi, se si determina la percentuale del TEG FINANZIAMENTO utilizzando questo COSTO lecito ex art. 644, comma 4, c.p., si configura il reato di USURA sotto il profilo dell’elemento oggettivo ma non dell’elemento soggettivo, la sentenza del Tribunale di Chieti del 04/02/2022 n. 58 ha stabilito che “non è affatto rilevante che si tratti di un costo solo eventuale … (…) … Ciò che rileva è lo stabilire se trattasi di un costo legato all’erogazione del credito oppure no, e il decidente non ha dubbi che si tratti della prima ipotesi, atteso che – in sede di accordo – le parti stabiliscono quale è il costo complessivo del credito stesso, sia per ipotesi fisiologiche del rapporto (gli interessi corrispettivi) sia per ipotesi di patologia del rapporto (la mora del debitore e i relativi interessi) sia per ipotesi – non patologiche – di consentita rimodulazione dei tempi di attuazione del rapporto stesso“.