CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 08-03-2023 CAUSA 177/22

Diritti dei consumatori: CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLO STATUS DI CONSUMATORE

Con sentenza emessa il 9 marzo 2023, nel caso C-177/22, la Corte di giustizia ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la definizione di una persona come “consumatore” secondo l’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale.

Si legge nella sentenza che:

  1. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle FINALITÀ ATTUALI O FUTURE PERSEGUITE MEDIANTE LA CONCLUSIONE DI TALE CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA, AUTONOMA O SUBORDINATA, DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA DA TALE PERSONA.
  2. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’IMPRESSIONE CREATA, NELLA SUA CONTROPARTE CONTRATTUALE, DAL COMPORTAMENTO DI TALE PERSONA, CONSISTENTE, IN PARTICOLARE, NELLA MANCATA REAZIONE, DA PARTE DELLA PERSONA CHE INVOCA LA QUALITÀ DI CONSUMATORE, ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE LA DESIGNANO COME IMPRENDITRICE, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce, il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’imposta sul valore aggiunto potesse essere indicata sulla relativa fattura, o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto.
  3. L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che qualora risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, talune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario in sede di tale conclusione, IL GIUDICE NAZIONALE DEVE VALUTARE IL VALORE PROBATORIO DI TALI INFORMAZIONI SECONDO LE NORME DEL DIRITTO NAZIONALE, ANCHE RIGUARDO ALLA QUESTIONE SE DEBBA ESSERE CONCESSO IL BENEFICIO DEL DUBBIO A FAVORE DELLA PERSONA CHE SOSTIENE DI ESSERE UN «CONSUMATORE», AI SENSI DI TALE DISPOSIZIONE.

In altre parole, la Corte di Giustizia con sentenza emessa il 9 marzo 2023, nel caso C-177/22, sottolinea che per determinare se una persona che ha stipulato un contratto possa essere considerata consumatore, occorre considerare le finalità attuali o future perseguite attraverso tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività svolta da tale persona.

Per la definizione di una persona come consumatore, si può anche considerare l’impressione che il comportamento di tale persona abbia creato nella controparte contrattuale. Ad esempio, la mancata reazione della persona che afferma di essere un consumatore alle clausole contrattuali che la definiscono come imprenditore, oppure il fatto che il contratto sia stato concluso tramite un intermediario professionista nel settore in questione, il quale, dopo la firma del contratto, abbia richiesto alla controparte l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulla fattura. Inoltre, la vendita del bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, con il conseguente possibile profitto, può essere presa in considerazione ai fini della definizione di “consumatore”.

Nel caso in cui, nell’ambito della complessiva valutazione delle informazioni disponibili, non sia possibile determinare in modo adeguato alcune circostanze legate alla conclusione del contratto, come indicazioni specifiche nel contratto o l’intervento di un intermediario, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme del diritto nazionale, inclusa la questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un “consumatore”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”