Diritti dei consumatori
Un consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di mutuo non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola
Con le due sentenze della Corte di Giustizia del 10-06-2021, cioè quella della causa C-609/19 e quella delle cause riunite da C-776/19 a C-782/19, in primo luogo, la Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest’ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte considera che una domanda proposta dal consumatore ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto del genere non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.
Ciò posto, la Corte pone in evidenza che la direttiva non osta ad una disciplina nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l’azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte rileva che un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva.
In secondo luogo, la Corte osserva che spetta ai giudici del rinvio valutare se le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo in discussione e che costituisce l’oggetto principale di questi ultimi. In un’ipotesi del genere, infatti, la direttiva consente di esaminare il loro carattere abusivo unicamente nel caso in cui le stesse non siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.
In terzo luogo, la Corte rileva che non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.
In quarto luogo, alla luce delle conoscenze del professionista vertenti sul contesto economico prevedibile che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, dei mezzi superiori di suddetto professionista per anticipare il rischio di cambio nonché del rischio significativo relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole controverse fanno gravare sul consumatore, la Corte considera che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore. In effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, tali clausole sembrano far gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all’importo del prestito ricevuti, giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell’andamento dei tassi di cambio a termine.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.