In caso di errata segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia, l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito sia del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Per l’accertamento del SECONDO NESSO è decisivo l’esame circa le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata e deve quindi ritenersi viziata per omesso esame di un fatto decisivo la sentenza che non abbia preso in esame tale fatto materiale.
Il risarcimento va escluso se si tratta di società in crisi da anni e manca la prova che la stretta sui finanziamenti degli istituti di credito sia collegata al comportamento illegittimo della banca che ha lanciato l’“alert”. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso della banca autrice di una segnalazione errata che riguardava un’esposizione debitoria nel confronti di un altro istituto che in realtà non c’era. La suprema corte, pur confermando l’inesistenza dell’indebitamento segnalato, rinvia la decisione alla Corte d’appello affinché svolga una nuova valutazione sul nesso causale tra la stretta sui crediti e l’“alert” infondato.
Al fine di liquidare il danno all’immagine subito da una società per l’illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi è necessario effettuare un’indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria, sulla sua percepibilità da parte della collettività, sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia piuttosto che ad altri fattori, sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità.
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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