Premessa
Nel rinviare sia all’articolo NEI PRESTITI GRADUALI DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA GLI INTERESSI NON SONO ESIGIBILI (PAGATI) PRIMA DELLA LORO MATURAZIONE sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO, si presenta un esempio empirico (SOMMA EROGATA euro 1.000,00 da rimborsare in 4 rate costanti posticipate annuali al tasso annuo del 10,00%) che dimostra che si dichiara il FALSO matematico quando si afferma che il sistema “FRANCESE” ha una rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE), anziché essere inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO, è un “separato conteggio” in REGIME SEMPLICE.
Utilizzando l’esempio empirico precedente, a seguire una tabella che dimostra ulteriormente che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “FRANCESE” confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità ex art. 821, comma 3, c.c., la rata costante posticipata determinata con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO (1° FASE) e il suo conseguenziale piano di ammortamento (2° FASE) sono inequivocabilmente nel REGIME ANATOCISTICO perché l’intermediario incassa maggiori INTERESSI CORRISPETTIVI. Conseguentemente, nel REGIME COMPOSTO NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”
Al contrario, sempre utilizzando l’esempio empirico precedente, di seguito una tabella che dimostra che, se si calcola il valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata del sistema “LINEARE” con l’impostazione iniziale in t_0 confrontandolo con il valore finanziario del MONTANTE del REGIME SEMPLICE di ogni pagamento, cioè l’unico valore che rispetta il principio di proporzionalità, queste rate costanti posticipate determinate con l’impostazione iniziale in t_0 hanno un valore finanziario dell’operazione ad ogni pagamento di rata IDENTICO a quello previsto obbligatoriamente dall’art. 821, comma 3, codice civile. Conseguentemente, nel REGIME SEMPLICE con l’impostazione iniziale in t_0 NON vi sono delle QUOTE INTERESSE che maturano “in epoca successiva alla scadenza fissata per relativo pagamento.”
Commento alla giurisprudenza contraria
Il Dott. Enrico Astuni del Tribunale di Torino continua sia nella sua manipolazione della VERITÀ MATEMATICA sia nella sua incongruente interpretazione GIURIDICA dell’art. 821, comma 3, codice civile.
Si legge nella sentenza del Tribunale di Torino del 22/02/2022 n. 747 a pag. 22 che “Nella generalità dei casi, il contratto di finanziamento a rimborso graduale prevede scadenze di pagamento degli interessi non superiori all’anno. Noti il capitale e il TASSO PERIODALE (mensile ecc.), il calcolo degli interessi di ammortamento non richiede l’uso della capitalizzazione composta, poiché se è vero che in REGIME COMPOSTO I = C[(1+i) t – 1] per valori di t non superiori a 1, ossia per periodi di tempo non superiori all’anno, la formula si riduce a quella dell’INTERESSE SEMPLICE, ossia gli interessi maturati sono il prodotto del capitale per il tasso periodale (o per il TASSO ANNUO diviso per il NUMERO DI PERIODI). Il TASSO PERIODALE, l’unico rilevante nella normale operatività contrattuale, rispetta dunque l’art. 1284 c.c., nella parte in cui richiede che l’interesse sia espresso “in ragione d’anno”, e non interferisce con l’art. 821 c.c..”
Il Dott. Enrico Astuni del Tribunale di Torino manipola della VERITÀ MATEMATICA quando, come un “prestigiatore”, trasforma la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO che determina la rata nella prima fase matematica in un equazione del REGIME SEMPLICE nella seconda fase matematica strettamente conseguenziale del piano di ammortamento.
Conseguentemente, continua con la manipolazione della VERITÀ MATEMATICA quando scrive che il TASSO PERIODALE si determina nel REGIME COMPOSTO con la formula “TASSO ANNUO diviso per il NUMERO DI PERIODI.” Infatti sia la DOTTRINA MATEMATICA sia la BANCA D’ITALIA stabiliscono una formula diversa per il calcolo del TASSO PERIODALE nel REGIME COMPOSTO degli interessi: si legge nella normativa del “All. 4B Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori” in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che vi è l’obbligo giuridico, esplicitato nelle note di redazione, di determinare, “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)^t1/t2 – 1”, cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente (si rinvia all’articolo PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI e all’articolo L’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL SISTEMA “FRANCESE”).
Non solo, la BANCA D’ITALIA con la Normativa di Trasparenza tempo per tempo vigente da la sua versione nomofilattica dell’art. 117, comma 4, del TUB in vigore dal 01/01/1994 a oggi che prevede “I contratti indicano il tasso d’interesse e OGNI altro prezzo e condizione praticati” stabilendo cosa il regolamento contrattuale deve contenere per non comportare l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE della clausola relativa al TASSO ANNUO dell’interesse CORRISPETTIVO nel REGIME COMPOSTO degli interessi. In particolare, se il TASSO PERIODALE è determinato nel REGIME COMPOSTO con la formula “TASSO ANNUO diviso per il NUMERO DI PERIODI“, l’obbligo di indicare in contratto anche il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAE è sancito dall’art. 6 rubricato “Trasparenza contrattuale” della Delibera del CICR del 09 febbraio 2000 n. 224000 in vigore dal 22/04/2000 al 30/09/2015 che stabilisce che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Ancora, nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, con il 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 in vigore dal 01/10/2003 al 31/12/2009 è stato aggiunto un TITOLO X rubricato “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” dove si leggeva che “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Quanto a tutte le altre manipolazioni della VERITÀ MATEMATICA da parte del Dott. Enrico Astuni contenute nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino del 22/02/2022 n. 747, si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA e all’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464.