Sanzione dell’art. 117, comma 7, TUB per l’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto (LEASING)
ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE, SENTENZA DEL 04-06-2008 N. 14760, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
Nel rinviare all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING), la sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 cassa la sentenza del 16/04/2018 n. 699 della Corte d’Appello di Torino “affinchè il giudice del rinvio rivaluti la vicenda, accertando, nei termini riferiti, se ricorrano i presupposti circostanziali giustificativi dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7 TUB.”
In primis, la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16/04/2018 n. 699 si è espressa sulla legittimità “del tasso leasing di un contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes il 22/07/2010,” cioè su un contratto concluso nella vigenza della CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 che stabiliva sia che “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbario 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” sia che “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi” e nella vigenza del PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 che stabiliva che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1,” cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO.
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 che “a fronte di un TAN pari al 3,743%, il cd. tasso leasing o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari al 3,808%. L’individuazione del tasso interno che rende effettiva l’uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN” perché “il TAN corrisponde al cd. tasso leasing o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziarie dell’operazione) unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili”. Conseguentemente, per la Corte d’Appello di Torino la “differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.”
In considerazione che nella sentenza della Corte d’Appello di Torino si legge che “a fronte di un TAN pari al 3,743%, il cd. tasso leasing o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari al 3,808%,” si può affermare empiricamente, vista la minima differenza, che questi dati percentuali sono stati determinati dal CTU nel REGIME COMPOSTO degli interessi. Non solo, nel rinviare all’articolo BONFERRONI 1937, TASSO NOMINALE, TASSI TECNICI, TASSO EFFETTIVO O REALE, visto che la Corte d’Appello di Torino con la sentenza del 16/04/2018 n. 699 equipara “c.d. tasso leasing” al “TIR” di Excel, è inequivocabile empiricamente che il CTU abbia determinato questi dati percentuali con il REGIME COMPOSTO degli interessi.
Inoltre, si può anche affermare empiricamente che queste due aliquote sono di tale valore perchè UBI LEASING, stabilendo contrattualmente che il tasso mensile si deve calcolare con la “mera divisione per 12 del TAN,” non ha previsto nel regolamento pattizio l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO stabilita dal PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 da utilizzare per calcolare la “rata mensile.” Conseguentemente, UBI LEASING ha violato la normativa prevista dalla CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 che l’obbligava ad indicare, vista la “capitalizzazione infrannuale,” il valore del tasso leasing “su base annua” che tiene “conto degli effetti della capitalizzazione.”
La Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 NON ha dettagliatamente spiegato in sentenza quanto appena illustrato e, cioè, non ha espressamente rilevato sia che UBI LEASING ha utilizzato il REGIME COMPOSTO per calcolare la rata mensile sia che UBI LEASING non ha impiegato l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per determinare il canone mensile. Conseguentemente, la Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 NON ha correttamente motivato la sussistenza da un punto di vista matematico e giuridico dell’INDETERMINATEZZA IN COMPOSTO del tasso leasing e, quindi, NON ha specificato in maniera inequivocabile “i presupposti circostanziali giustificativi dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7 TUB“ invocati dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889.
Occorre però rilevare che anche la Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 NON ha affrontato la vera questione, cioè l’uso del REGIME COMPOSTO e il mancato impiego del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per determinare il canone mensile da parte di UBI LEASING.
Non solo, nella sentenza del 13/05/2021 n. 12889 gli ermellini NON hanno mai accennato al rapporto tra REGIME COMPOSTO e REGIME SEMPLICE sia in merito all’aderenza al principio di proporzionalità recepito dall’ordinamento ex art. 821 comma 3 c.c. sia in merito alla questione dell’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE del tasso leasing.
In altre parole, i giudici della Corte di Cassazione sono stati incapaci di affrontare la vera questione generalizzata dei finanziamenti rateali e, cioè, il rilievo giuridico che assume il REGIME FINANZIARIO adottato in un contratto di leasing in quanto, nelle motivazioni, si sono limitati semplicemente a passare la “palla” al giudice del merito, senza alcuna bussola orientativa circa la chiave del rebus sulla illiceità ex art. 821 comma 3 c.c. del REGIME COMPOSTO.
In ogni modo, dopo aver ribadito che“costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118),”si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 che che la differenza tra il c.d. TASSO LEASING indicato nel contratto da quello effettivamente applicato genera sempre una sanzione sostitutiva: “Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell’operazione, non in grado di mettere l’utilizzatore nella condizione di conoscere l’effettivo costo dell’operazione posta in essere. L’utilizzatore avrebbe infatti formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, ma non sarebbe stato oggetto di accordo che le rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali (Cass. 21/03/2011, n. 6364). Si sarebbe posto, cioè, un problema di trasparenza del costo del leasing. Ciò non significa, però, che non avrebbe potuto applicarsi la sanzione sostitutiva come invece argomenta Ubi leasing.”
Ancora, si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 che la differenza tra il c.d. TASSO LEASING indicato nel contratto da quello effettivamente applicato genera la sanzione sostitutiva del TASSO BOT ANNUALE MINIMO tempo per tempo vigente ex art. 117 TUB quando “nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell’operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).”
Ulteriormente, la Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 censura con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 con questo passaggio argomentativo: “5.7. La Corte territoriale, però, avrebbe dovuto premettere all’applicazione della sanzione un accertamento che invece ha fatto difetto: avrebbe dovuto verificare, non bastando a tale scopo l’avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”.
Con questa contestazione gli ermellini NON ha affrontato la vera questione sottoposta al loro esame e, cioè, l’accertamento dell’uso del REGIME COMPOSTO e il mancato impiego da parte di UBI LEASING del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per determinare il canone mensile. In altre parole, la Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 con questa contestazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 dimostra di NON AVER COMPRESO i meccanismi matematici che nel REGIME COMPOSTO governano la determinazione del tasso leasing quando ci sono i pagamenti infrannuali. Non solo, la Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 con questa contestazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699 dimostra di NON SAPERE che queste regole matematiche del REGIME ANATOCISTICO sono state inserite nella normativa di trasparenza della Banca d’Italia vigente alla data della conclusione del contratto di leasing del 22/07/2010 “SE nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi” (con il “SE” l’Istituto di vigilanza NON obbliga, quindi, il REGIME COMPOSTO).
In conclusione, se la Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018 n. 699, argomentando anche in virtù “della nozione di trasparenza declinata in senso economico” della “sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15,” pronuncia nella quale è stabilito che la trasparenza “ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l’eguaglianza tra queste ultime”, avesse motivato rilevando sia che UBI LEASING ha utilizzato il REGIME COMPOSTO per calcolare la rata mensile sia che UBI LEASING non ha impiegato l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO per determinare il canone mensile, la Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889 non avrebbe avuto alcun presupposto per cassare con rinvio la decisione dei giudici torinesi.
A seguire le sentenze richiamate dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13/05/2021 n. 12889.