IL REGIME COMPOSTO DETERMINA IL REATO DI AUTORICICLAGGIO CON LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’INTERMEDIARIO EX D.LGS 231/2001

L’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha introdotto nel codice penale con decorrenza dal 01/01/2015 l’art. 648-ter.1 rubricato “Autoriciclaggio” che al comma 1 prevede che [I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa“.

L’art. 3, comma 3, della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha contestualmente modificato l’art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 sia nella rubrica in “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” sia nel contenuto in ” 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e’ stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.

Nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE, queste modifiche normative aggravano “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art 533 c.p.p. la responsabilità penale individuale dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) nei contratti di finanziamento rateale il REGIME COMPOSTO del sistema “FRANCESE” e del sistema “ITALIANO” previsti dalla dottrina matematica o di altri sistemi “IBRIDI” previsti dalle prassi commerciali in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando, di conseguenza, il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA. Conseguentemente, con decorrenza dal 01/01/2015, i Bancari latu sensu degli intermediari interessati rispondono anche del reato di AUTORICICLAGGIO ex art. 648-ter.1.

Ovviamente, queste modifiche normative confermano la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO ex art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 in vigore dal 29/12/2007 se l’ente non dimostra che la previsione contrattuale del truffaldino REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale è avvenuta per iniziativa di un determinato Bancario latu sensu che ha superato volontariamente gli accorgimenti organizzativi posti dall’intermediario ad impedimento di ciò.

In altre parole, la responsabilità penale dell’intermediario per il reato di AUTORICICLAGGIO si configura per la disponibilità ed uso a favore della persona giuridica del denaro riveniente dal reato-mezzo di TRUFFA e, a certe condizioni, dal reato-fine di USURA, in conseguenza di determinazioni organizzative standardizzate che prevedono l’uso illecito del REGIME COMPOSTO nel calcolo degli interessi nei contratti di finanziamento rateale.

Nell’eventualità di accertata responsabilità penale dell’intermediario per NON aver adottato le misure idonee organizzative per impedire l’uso del truffaldino REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale e, quindi, per NON aver evitato la commissione del reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, del reato-fine di USURA, non solo sussiste la responsabilità ex art. 25 octies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 ma si concretizza anche la responsabilità ex art. 25 sexies del Decreto legislativo del 08/06/2001 – N. 231 per ABUSI DI MERCATO.

Reato di Autoriciclaggio con la responsabilità penale dell’intermediario ex D.lgs. n. 231/2001

Si evidenzia che per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio” NON occorre che il reato-mezzo di TRUFFA e, a certe condizioni, il reato-fine di USURA, siano stati giudizialmente accertati. A questo proposito, si segnalano le motivazioni della sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 10 gennaio 2020 n. 20493 dove si legge che “L’esistenza di un delitto anteriore, se pure non giudizialmente accertato, deve comunque ricorrere ai fini dell’astratta configurabilità della condotta criminosa alternativamente contestata, nel senso che la sua sussistenza deve comunque risultare al giudice, incidendo anche sulla completezza della contestazione la verifica dell’esistenza di relazioni tra il ricorrente ed ambienti criminali ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo”. Pertanto, con riguardo ai DELITTI PRESUPPOSTI, questi NON devono essere specificamente individuati ed accertati ma è sufficiente che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili e contestati.

Inoltre, per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio”, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 15 settembre 2020 n. 27228 ha ribadito che “il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall’impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970)”.

A seguire la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 7 giugno 2018 n. 30401.

Si ricorda che, per la sussistenza della responsabilità penale dell’intermediario per il reato di “Autoriciclaggio”, la sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 20 dicembre 2019 n. 7860 ha stabilito che è richiesta una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria idonea a provare che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto. Conseguentemente, gli Ermellini hanno evidenziato che vengono in rilievo tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris o “segmento ulteriore” che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall’occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante.

Alla luce dei principi di diritto sanciti della Cassazione Penale, Sezione II, del 20 dicembre 2019 n. 7860, si può affermare che è una condotta dotata di particolare capacità dissimulatoria quella dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) il sistema della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA.

Secondo i principi di diritto sanciti della Cassazione Penale, Sezione VI, del 05 novembre 2020 n. 14402 l’accertamento ex ante della concreta idoneità dissimulatoria della condotta tipica è condicio sine qua non per la configurabilità della fattispecie. Si legge nelle motivazioni che “La Corte di cassazione ha chiarito in modo condivisibile, quanto al tema della identificazione della concreta capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio, che le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio di idoneità ex ante. Il Giudice deve collocarsi al momento del compimento della condotta e verificare, sulla base degli elementi di fatto di cui dispone, se in quel momento l’attività posta in essere avesse un idoneità dissimulatoria, ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita, atteso che il disvelamento non é rivelatore della non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Ciò che caratterizza la fattispecie in esame é la reimmissione nel circuito dell’economia reale di beni di provenienza delittuosa, con un’attività che ne ostacoli la tracciabilità; occorre cioé che la condotta abbia una concreta idoneità dissimulatoria.”

È indubitabile che soddisfa il “criterio di idoneità ex ante” della concreta idoneità dissimulatoria la condotta dei Bancari latu sensu degli intermediari che hanno dolosamente previsto (o NON hanno impedito di prevedere) nei contratti il sistema della rata costante posticipata del REGIME COMPOSTO nei contratti di finanziamento rateale in violazione dell’art. 821, comma 3, c.c. configurando il reato-mezzo di TRUFFA e, a determinate condizioni, il reato-fine di USURA.

Si segnala la massima della sentenza della Cassazione Penale, Sezione II, del 18 febbraio 2021 n. 24273 che stabilisce che “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter codice penale non è necessario che la CONDOTTA DI REIMPIEGO presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita”.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”