Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo (LEASING)
ABSTRACT
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.
ARTICOLO
La Corte di Cassazione con la sentenza del 04/06/2008 n. 14760 ha stabilito nelle motivazioni che “pur se la remunerazione del capitale che il concedente ha investito per l’acquisto del bene è un elemento economico che concorre alla determinazione del canone, non assumendo configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, non soggiace alla disciplina del precitato art. 1284 cod. civ.. Deve perciò ribadirsi (Cass. 2743/1994) che il canone pattuito per il LEASING DI GODIMENTO, pur se la funzione causale è prevalentemente FINANZIARIA sì che deve garantire, per la società’ di leasing, il rientro del capitale investito maggiorato sia degli interessi finanziari, sia degli utili di rischio di impresa essendo però ragguagliato al valore di utilizzazione del bene per la durata della vita tecnico-economica dello stesso, non muta la natura di corrispettivo per l’uso di esso, e poichè da queste variabili economiche dipendono gli interessi finanziari, pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, essi sono inglobati nel canone (Cass. 2909/1996).”
In altre parole, in tema di LEASING DI GODIMENTO, il canone pattuito – anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa – ha comunque natura di corrispettivo per l’uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest’ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli INTERESSI CORRISPETTIVI FINANZIARI pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all’art. 1284 c.c..
In sintesi, poiché il canone di locazione nel leasing non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, non trova applicazione l’art. 1284 c.c..
Conseguentemente, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c..
In primis, si evidenzia che da un punto di vista matematico ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria è identico alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c. perchè la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 stabilisce che “Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi”. Non solo, l’identitàmatematicafra ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e ilTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c. sussiste anche perchè, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 stabilisce che “Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbario 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 prevede che “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1,” cioè l’equazione del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO.
Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889, non ha nessuna rilevanzagiuridicala circostanza che, secondo il principio di diritto sancito dagli Ermellini nel 2008, ilc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria non può essere equiparato alTASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) degli INTERESSI CORRISPETTIVI previsto obbligatoriamente dall’art. 1284, comma 1, c.c.. Infatti, “costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria (Cass. 4/03/2012, 1118)”: conseguentemente, da una parte, la CIRCOLARE BANCA D’ITALIA n. 229 del 21 aprile 1999, 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003, in vigore dal 01/10/2003 al 02/03/2011 e, dall’altra, il PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 danno rilevanzagiuridicaalla correttezza dell’aliquota delc.d. TASSO LEASING di un contratto di locazione finanziaria e, quindi, la differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente applicato, non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.