Criteri di valutazione dell’ISC/TAEG
Si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione del 09/12/2021 n. 39169 si legge che “Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Delib. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 4 marzo 2003, n. 10688, in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, che, all’art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
La medesima deliberazione ha stabilito, all’art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni e ai servizi bancari indicati nell’allegato alla Delibera, che fra gli altri elenca le “aperture di credito” e le “anticipazioni bancarie”.
Il menzionato art. 9 prescrive l’allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia e quindi si riferisce all’Indicatore sintetico di costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima.
3.4. Non è dunque esatto, come ha affermato il Tribunale (pag.3, terzultimo capoverso del decreto), che all’indicazione del TAEG, come sopra definito, sia equivalente l’indicazione del tasso di interesse, delle spese dovute alla Banca e del tasso di mora e relativi criteri, poiché la funzione dell’indicazione è proprio quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l’incidenza dell’interesse di tutti i costi accessori.
3.5. Tuttavia non può essere condiviso neppure l’assunto del ricorrente secondo il quale, nella disciplina successiva al 2003 (rilevante per il contratto del 2008) la mancata indicazione del TAEG comportava la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, nel caso, ut supra, assistita da ipoteca.
L’art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. … (…) … Poiché, come appena detto, l’ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.