In primis, nel rinviare all’articolo I REQUISITI E I CRITERI DI IDONEITÀ DEI BANCARI LATU SENSU PROVANO IL DOLO NEI REATI CONSEGUENTI ALL’IMPIEGO DEL SISTEMA FRANCESE del 26 ottobre 2020 e all’articolo SANZIONE EX OFFICIO EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C. del 11 aprile 2022, si evidenzia che i bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e i loro matematici, determinano commercialmente la rata costante posticipata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO sia con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “NON CORRETTO” e i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali conseguenti ai fattori positivi di periodicità q_k non identici delle scale temporali diverse da quella giornaliera (si rinvia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021) sia con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO “MISTO” (365/360 e 366/360) e i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali conseguenti ai fattori positivi di periodicità q_k non identici delle scale temporali diverse da quella giornaliera (si rinvia all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021) sia con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia e i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali conseguenti ai fattori positivi di periodicità q_k non identici delle scale temporali diverse da quella giornaliera (si rinvia all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO CON I VARI TASSI PERIODALI NON EQUIVALENTI NEL REGIME COMPOSTO del 06 luglio 2022).
Conseguentemente, i matematici dei bancari latu sensu hanno implementato l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO perché nei testi della dottrina storica e nelle slide del PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO è illustrata solo la ponderazione dei periodi dell’ANNO COMMERCIALE: si evidenzia che il matematico del TEAM ROBYN HODE Devis Abriani ha determinato le formule del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 e con impostazione finale in t_m sia del REGIME COMPOSTO sia del REGIME SEMPLICE con le ponderazioni dei periodi rateali “create ad hoc” dagli intermediari (ANNO CIVILE “NON CORRETTO” e ANNO “MISTO”) e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia sia quando sono usati i tassi equivalenti periodali sia quando sono impiegati i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali.
Ulteriormente, si evidenzia che quando si determina una rata costante posticipata INFRANNUALE (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e semestrale) con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO, da un punto di vista matematico occorre precisare il tasso periodale con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO
e non con la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME SEMPLICE
Da un punto di vista giuridico, l’obbligo di usare la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO è stata sancita dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016 con la norma “(5) Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1”.
Conseguentemente, i matematici dei bancari latu sensu e il PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO non possono non sapere che se è contrattualmente previsto l’uso del tasso NON equivalente periodale, da una parte, il valore della rata costante posticipata INFRANNUALE è più alto in conseguenza dell’uso di questo MECCANISMO SECONDARIO DI ANATOCISMO e, dall’altra, sussiste l’INDETERMINATEZZA CONTRATTUALE DEL TASSO CORRISPETTIVO nel REGIME COMPOSTO ex art. 117, comma 4, TUB se nel regolamento pattizio non è indicata, oltre alla percentuale del TASSO ANNUO, anche l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO.
Ovviamente, l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO (TAE) calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO deve tenere conto delle prospettate rate contrattuali sia di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia di AMMORTAMENTO nel caso di MUTUI CHIROGRAFARI.
Fatta questa lunga premessa, come giustificano l’uso del tasso NON equivalente periodale del REGIME COMPOSTO tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e il PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO alla luce di quanto previsto contrattualmente e nei Fogli Informativi dai bancari latu sensu di BANCA IFIS che invece impiegano il tasso equivalente periodale del REGIME COMPOSTO sia nel calcolo delle rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia nel calcolo delle rate di AMMORTAMENTO?
Perchè tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e il PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO prevedono l’uso del tasso NON equivalente periodale del REGIME COMPOSTO sia nel calcolo delle rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia nel calcolo delle rate di AMMORTAMENTO generando l’incasso di un maggior quantitativo di denaro rispetto a quello previsto dai bancari latu sensu di BANCA IFIS nell’illecito REGIME COMPOSTO ex art. 821, comma 3, c.c.?
Perchè tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e il PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO prevedono l’uso del tasso NON equivalente periodale sia nel calcolo delle rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia nel calcolo delle rate di AMMORTAMENTO violando l’obbligo di usare la formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA del REGIME COMPOSTO sancito dalla Banca d’Italia nel PROTOTIPO FOGLIO INFORMATIVO MUTUI in vigore dal 10/09/2009 al 31/10/2016?
Si evidenzia che i Fogli Informativi pubblicizzati dai bancari latu sensu di BANCA IFIS sono conoscibili da tutti gli altri bancari latu sensu e dal PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO: in particolare, si sottolinea che in quello del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 le rate di AMMORTAMENTO evidenziate numericamente sono state calcolate la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e i tassi equivalenti periodali previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
Purtroppo per le imprese che sottoscrivono questo prodotto, il Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato dai bancari latu sensu di BANCA IFIS NON precisa espressamente l’uso dei tassi equivalenti periodali del REGIME COMPOSTO previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia sia nel calcolo delle rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO sia nel calcolo delle rate di AMMORTAMENTO: infatti, i bancari latu sensu di BANCA IFIS, violando tutte le regole di informativa precontrattuale previste dal TESTO UNICO BANCARIO, indicano nel documento pubblicizzato nella parte rubricata “PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE“ solamente i valori della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.805,11 nell’esempio di mutuo chirografario a TASSO VARIABILE e di euro 9.739,58 nell’esempio di mutuo chirografario a TASSO FISSO.
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 (PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE)
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 (PIANO DI AMMORTAMENTO)
Il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.739,58 nell’esempio di mutuo chirografario a TASSO FISSO è stato determinato dai bancari latu sensu di BANCA IFIS con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e i tassi equivalenti periodali previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.739,58 può essere determinato sia con la rata 07 sia con la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO perchè l’impiego della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEL REGIME COMPOSTO consente di precisarla identica sia con il tasso equivalente giornaliero sia con il tasso equivalente mensile.
Se si seguissero le regole imposte da tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e dal PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO e, cioè, se si applicasse la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso NON equivalente mensile, i bancari latu sensu di BANCA IFIS avrebbero mostrato nel Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato il valore di rata più alto di euro 9.783,07: la differenza di euro 9.783,07 – 9.739,58 = 43,49 mostra l’incidenza ad ogni rata del meccanismo secondario di ANATOCISMO dell’uso del tasso NON equivalente mensile.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO più alto di euro 9.783,07 può essere determinato con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022, se bancari latu sensu di BANCA IFIS avessero applicato la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), il tasso equivalente periodale e la data di inizio AMMORTAMENTO del 01/12/2022, gli stessi avrebbero mostrato nel Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato il valore di rata più basso di euro 9.646,62: la differenza di euro 9.739,58 -9.646,62 = 92,96 mostra l’incidenza ad ogni rata dell’ANATOCISMO.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.646,62 più basso può essere determinato con la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
In considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. per determinare la rata costante posticipata, avendo i bancari latu sensu di BANCA IFIS precisato nel Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato il valore della sola rata di AMMORTAMENTO di euro 9.739,58 senza indicare il valore della rata di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO, sussiste anche per il solo periodo di AMMORTAMENTO l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del tasso corrispettivo che prevede il tasso annuo del 6,50%.
Infatti, per calcolare la rata di euro 9.739,58 con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), il tasso equivalente periodale e la data di inizio AMMORTAMENTO del 01/12/2022, occorre impiegare il tasso annuo del 6,981499149272%.
Questo tasso del 6,981499149272% si determina nella sezione B del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
È di tutta evidenza che utilizzando il tasso annuo del 6,981499149272% con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), il tasso equivalente periodale, la data di inizio AMMORTAMENTO del 01/12/2022 e il PDA LINEARE Bonferroni/Levi, cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.739,58 precisato nel Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato.
Anche il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.805,11 dell’esempio di mutuo chirografario a TASSO VARIABILE del Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato è stato determinato dai bancari latu sensu di BANCA IFIS con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e i tassi equivalenti periodali previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO di euro 9.805,11 può essere determinato sia con la rata 07 sia con la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO perchè l’impiego della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEL REGIME COMPOSTO consente di precisarla identica sia con il tasso equivalente giornaliero sia con il tasso equivalente mensile.
Nel rinviare all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, dato che il Foglio Informativo del MUTUO CHIROGRAFARIO Aggiornato al 01/12/2022 pubblicizzato dai bancari latu sensu di BANCA IFIS NON precisa espressamente nè l’uso dei tassi equivalenti periodali del REGIME COMPOSTO previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia nel calcolo delle rate di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO nè il valore numerico di queste rate, si allegano i dati di un contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 07/09/2021 che prevede una SOMMA EROGATA di euro 230.000,00 da rimborsare nel REGIME COMPOSTO al tasso annuo corrispettivo del 3,955% con 13 rate mensili di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO da corrispondere dal 01/10/2021 al 01/10/2022 (il Piano di Ammortamento contrattuale evidenzia la 1° rata di PREAMMORTAMENTO del valore di euro 595,71 e le successive di euro 744,63 al netto degli oneri di incasso rata di euro 2,50) e con 60 rate mensili di AMMORTAMENTO da corrispondere dal 01/11/2022 al 01/10/2027 (il Piano di Ammortamento contrattuale evidenzia la rata di AMMORTAMENTO del valore di euro 4.223,88 al netto degli oneri di incasso rata di euro 2,50). Nel contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 07/09/2021 è previsto l’uso esplicito della ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e l’impiego implicito dei tassi equivalenti periodali previsti dalla matematica e dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia.
PIANO DI AMMORTAMENTO CONTRATTUALE
Se si seguissero le regole imposte da tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e dal PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO e, cioè, se si applicasse nel calcolo delle 13 rate mensili di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO da corrispondere dal 01/10/2021 al 01/10/2022 il REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso NON equivalente periodale, il Piano di Ammortamento contrattuale avrebbe evidenziato la 1° rata di PREAMMORTAMENTO del valore di euro 606,43 e le successive di euro 758,04 al netto degli oneri di incasso rata di euro 2,50: conseguentemente si sarebbe determinato un incasso maggiorato complessivo di INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO di euro 9.702.71 – 9.531,27 = 171,64.
Se si seguissero le regole imposte da tutti gli altri bancari latu sensu, dotati della diligenza qualificata del BONUS ARGENTARIUS ex art. 1176, comma 2, c.c., e dal PRESIDENTE COMMISSIONE SULL’ANATOCISMO A.M.A.S.E.S PRESSACCO FLAVIO e, cioè, se si applicasse la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con impostazione finale in t_m del REGIME COMPOSTO con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE e il tasso NON equivalente mensile nel calcolo delle 60 rate mensili di AMMORTAMENTO da corrispondere dal 01/11/2022 al 01/10/2027, il Piano di Ammortamento contrattuale avrebbe evidenziato la rata di AMMORTAMENTO del valore di euro 4.231,13 al netto degli oneri di incasso rata di euro 2,50: conseguentemente si sarebbe determinato un incasso maggiorato complessivo di INTERESSI DI AMMORTAMENTO di euro (4.231,13 x 60) – (4.223,88 x 60) = 435,00.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO contrattuale di euro 4.223,88 può essere determinato sia con la rata 07 sia con la rata 07bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO perchè l’impiego della formula del PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEL REGIME COMPOSTO consente di precisarla identica sia con il tasso equivalente giornaliero sia con il tasso equivalente mensile.
Il valore della rata di AMMORTAMENTO più alto di euro 4.231,13 può essere determinato con la rata 08bis della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020, all’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE del 22 novembre 2022 e all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, se bancari latu sensu di BANCA IFIS avessero applicato contrattualmente la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e il tasso equivalente periodale, gli stessi avrebbero evidenziato nel regolamento pattizio un Piano di Ammortamento che avrebbe comportato l’incasso inferiore complessivo di INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO e DI AMMORTAMENTO di euro 1.897,16.
A seguire il prospetto della TENTATA TRUFFA EFFETTIVA GLOBALE e TENTATA TRUFFA ATTUALIZZATA GLOBALE PER DIFFERENZA DI RATE ATTUALIZZATE CON RATA IN SEMPLICE CALCOLATA IN t_0 determinabile solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
In considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c., avendo i bancari latu sensu di BANCA IFIS predisposto il Piano di Ammortamento pattizio con 13 rate mensili di PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO da corrispondere dal 01/10/2021 al 01/10/2022 (il Piano di Ammortamento contrattuale evidenzia la 1° rata di PREAMMORTAMENTO del valore di euro 595,71 e le successive di euro 744,43) e con 60 rate mensili di AMMORTAMENTO da corrispondere dal 01/11/2022 al 01/10/2027 (il Piano di Ammortamento contrattuale evidenzia la rata di AMMORTAMENTO del valore di euro 4.223,88), sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del tasso corrispettivo che prevede il tasso annuo del 3,955%.
Infatti, il TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO precisato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e il tasso equivalente periodale è pari alla percentuale del 4,201101529559%.
A seguire il prospetto del TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL FINANZIAMENTO determinabile solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI.
VOLUME I sul portale www.youcanprint.it
VOLUME II sul portale www.youcanprint.it
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”