ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI ROMA, DECISIONE DEL 02-10-2021 N. 20794

Nel rinviare all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 31-08-2021 N. 23655 e all’articolo TRIBUNALE DI LA SPEZIA, SENTENZA DEL 21-12-2021 N. 739, la decisione del Collegio di Roma ABF del 02/10/2021 n. 20764 ha stabilito che la clausola di estinzione anticipata contenuta in un prodotto di mutuo indicizzato a valuta estera, secondo cui il capitale «restituito» (i.e. residuo) deve prima essere convertito nella valuta straniera secondo un tasso di cambio convenzionale e poi rapportato in euro secondo il tasso reale, è abusiva e, dunque, nulla ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo posto che non espone in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione. Di conseguenza, l’intermediario deve effettuare il conteggio relativo all’estinzione anticipata determinando il capitale residuo come differenza fra la somma mutuata e le rate residue, ma senza applicare il meccanismo di doppia conversione.

Inoltre, la decisione del Collegio di Roma ABF del 02/10/2021 n. 20764 ha stabilito che il prodotto di mutuo in euro con clausola di indicizzazione al franco svizzero non costituisce un prodotto finanziario derivato, in cui le parti si scambiano reciprocamente flussi di denaro sulla base di denari stabiliti in contratto, posto che è soltanto il mutuatario ad assumere l’obbligazione di restituire il capitale mutuato alla banca secondo la valuta e il tasso di interesse convenuto.

VOLUME I sul portale www.youcanprint.it

In questo VOLUME I di 704 pagine si spiegano i PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, vi è tutta la costruzione matematica INEDITA di DEVIS ABRIANI sulle diverse ponderazioni dei periodi rateali (Anno Civile Corretto (365/365 e 366/366), Anno Civile Non Corretto (365/365 e 366/365), Anno Misto (365/360 e 366/360), Anno Commerciale (360/360) del Montante in Semplice e Composto, della rata costante posticipata (Francese) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m) e della rata variabile posticipata (Italiano) in Semplice (in t_0 e in t_m) e Composto (in t_0 e in t_m)

VOLUME II sul portale www.youcanprint.it 

In questo VOLUME II di 882 pagine si parla delle CONSEGUENZE GIURIDICHE PER IL MANCATO UTILIZZO DEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI NEI FINANZIAMENTI RATEALI.
In particolare, si illustra: a) l’obbligo giuridico dell’uso della ponderazione dei periodi rateali dell’anno civile corretto spiegata da Devis Abriani nel VOLUME 1 PRINCIPI DI MATEMATICA FINANZIARIA BASILARI PER COMPRENDERE I FINANZIAMENTI RATEALI; b) la prova matematica/empirica che il Regime Composto (“Francese” o “Italiano”) è illecito ex art. 821 c.c.; c) la prova matematica/empirica che unicamente il Regime Semplice con impostazione iniziale in t_0 (“Francese” o “Italiano”) rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; d) la prova matematica/empirica che il Regime Semplice con impostazione finale in t_m (“Francese” o “Italiano”) NON rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821 c.c.; e) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa e della Truffa Consumata; f) la modalità matematica/empirica corretta giuridicamente per il calcolo della Tentata Truffa Attualizzata da utilizzare per la verifica dell’Usurarietà del contratto; g) la prova matematica/empirica dell’impossibilità di determinazione dell’aliquota dell’indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo se si usa il Regime Semplice con impostazione finale in t_m a causa dell’asintoto verticale; h) la prova matematica/empirica dei reati di Truffa e Autoriciclaggio di Cassa Depositi Prestiti per i finanziamenti concessi agli Enti locali. 
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”