POTERI GIUDICE NAZIONALE SU CLAUSOLE ABUSIVE O NULLE – MUTUO DENOMINATO IN VALUTA ESTERA
Nel rinviare all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-03-2020 CAUSA 125-18 (CASO GÓMEZ DEL MORAL GUASCH), all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, ORDINANZA DEL 02-09-2021 CAUSA 932/19 (CASO OTP UNGHERIA), all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, ORDINANZA DEL 06-12-2021 CAUSA 670/20 (CASO ERSTE BANK UNGHERIA), all’articolo CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 13-05-2021 N. 12889, all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZE DEL 17-05-2022 CAUSE RIUNITE 693/19 E 831/19 CAUSA 600/19 CAUSA 725/19 CAUSA 869/19, con la sentenza nelle cause riunite C‑80/21 e C‑82/21 dell’8 settembre 2022, la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito alle clausole abusive nei contratti di mutuo in valuta estera stipulati con i consumatori ai sensi della direttiva 93/13/CEE.
Si leggono nella sentenza i seguenti principi di diritto:
1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una giurisprudenza nazionale, secondo la quale il giudice nazionale può accertare il carattere abusivo non dell’INTEGRALITÀ della clausola di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, bensì solo degli ELEMENTI di quest’ultima che le conferiscono carattere abusivo, di modo che detta clausola rimane PARZIALMENTE EFFICACE dopo l’eliminazione di siffatti elementi, qualora una SIMILE ELIMINAZIONE EQUIVALGA A MODIFICARE IL CONTENUTO DELLA CLAUSOLA IN PAROLA, INCIDENDO SULLA SUA SOSTANZA, CIRCOSTANZA CHE SPETTA AL GIUDICE DEL RINVIO VERIFICARE.
2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una GIURISPRUDENZA NAZIONALE secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che non determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, SOSTITUIRE TALE CLAUSOLA CON UNA DISPOSIZIONE SUPPLETIVA DI DIRITTO NAZIONALE.
3) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una GIURISPRUDENZA NAZIONALE secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo COMPLESSO, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un’INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una DISPOSIZIONE DI DIRITTO NAZIONALE DI NATURA SUPPLETIVA, anche QUALORA IL CONSUMATORE SIA STATO INFORMATO DELLE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ DEL MEDESIMO CONTRATTO E LE ABBIA ACCETTATE.
4) La direttiva 93/13, letta alla luce del PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una GIURISPRUDENZA NAZIONALE secondo la quale il TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE, relativo all’azione del consumatore diretta a ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a un professionista in adempimento di una clausola abusiva contenuta in un contratto di mutuo, INIZIA A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUZIONE DI CIASCUNA PRESTAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE, anche nel caso in cui quest’ultimo non fosse in grado, a tale data, di valutare lui stesso il carattere abusivo della clausola contrattuale o non avesse conoscenza del carattere abusivo di detta clausola, e senza tener conto della circostanza che tale contratto prevedesse un periodo di rimborso, pari nel caso di specie a trent’anni, ampiamente superiore al termine di prescrizione decennale, fissato dalla legge.“
SENTENZA
DOMANDE PREGIUDIZIALI