Si evidenziano i dati di un mutuo a TASSO FISSO dove la rata costante posticipata è calcolata con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali conseguenti ai fattori positivi di periodicità q_k non identici delle scale temporali diverse da quella giornaliera, cioè un contratto dove i Bancari latu sensu hanno previsto l’impiego della seguente formula generalizzata
dove i’_k è il tasso NON equivalente periodale di uno specifico periodo di ammortamento e
è la serie dei tassi NON equivalenti periodali da utilizzare per ogni singola attualizzazione (si rinvia all’articolo MORICONI 1994 IL PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE DELLA RATA CALCOLATA CON IL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME COMPOSTO SI DETERMINA PRIORITARIAMENTE CON “A FIGURATO M AL TASSO I” del 06 agosto 2020, all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE CONOSCONO PERFETTAMENTE LE REGOLE MATEMATICHE E GIURIDICHE: BANCA IFIS USA IL TASSO PERIODALE EQUIVALENTE DEL REGIME COMPOSTO SIA NEL PREAMMORTAMENTO FINANZIARIO SIA NELL’AMMORTAMENTO del 14 luglio 2023, all’articolo GLI INTERMEDIARI CON IL SISTEMA FRANCESE USANO LE PONDERAZIONI DEI PERIODI RATEALI DIVERSE DA QUELLA DELL’ANNO COMMERCIALE del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 2021, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 28 aprile 2022, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO FISSO MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE DEL REGIME COMPOSTO PER INCASSARE MAGGIORI INTERESSI del 24 ottobre 2021, all’articolo PROVE MATEMATICHE, EMPIRICHE E GIURIDICHE A SOSTEGNO DELL’ILLECITÀ DEL PRESTITO ORDINARIO ENTI LOCALI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (TASSO FISSO) del 14 giugno 2021, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA FRANCESE (TASSO FISSO) del 19 aprile 2020, all’articolo CASSA E DEPOSITI E PRESTITI EROGA FINANZIAMENTI RATEALI AGLI ENTI LOCALI NELL’ILLECITO REGIME COMPOSTO DEL SISTEMA ITALIANO (TASSO VARIABILE) del 24 marzo 2020, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (MUTUO) del 26 marzo 2020, all’articolo ESEMPIO DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SIA NEL REGIME COMPOSTO SIA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI (LEASING) del 20 luglio 2020 e all’articolo ANALISI TECNICA COMPLETA E ANALISI GIURIDICA PARTICOLARE DI UN MUTUO del 25 luglio 2020, all’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI CON OPZIONE A TASSO FISSO E A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 08 marzo 2023. Inoltre, la manipolazione delle regole matematiche del REGIME COMPOSTO nei mutui a TASSO VARIABILE sono evidenziate anche nell’articolo GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SENTENZA DEL 20-01-2015 N. 79 del 23 agosto 2021 e nell’articolo CORTE D’APPELLO DI TORINO, SENTENZA DEL 05-05-2020 n. 464 del 26 maggio 2020).
Nell’atto di SURROGA del 13/03/2015 riguardante una erogazione da parte della Banca Carime SPA del Gruppo UBIBANCA SPA (ora fuso nel Gruppo INTESA SANPAOLO SPA) di euro 119.169,28 si legge che “I mutuatari si obbligano con il presente atto a restituire alla Banca entro 300 mesi da oggi la somma capitale mutuata, maggiorata degli interessi maturandi al tasso FISSO annuo nominale del 3,680% mediante n. 300 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo “ALLA FRANCESE“. Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni mese nello stesso giorno di calendario in cui viene sottoscritto il presente impegno. … (…) … Il calcolo degli interessi è effettuato con l’ANNO CIVILE … (…) … Il tasso di interesse annuo EFFETTIVO è pari al 3,742%.”
Inoltre, nell’atto di SURROGA del 13/03/2015 si legge che “i Mutuatari comunicano che il costo della polizza stipulata con XXXXXXXX sugli immobili concessi in garanzia è pari ad euro 16,40 annuali, costo ricompreso nel calcolo del TAEG in quanto relativo a servizio assicurativo obbligatorio. … (…) … il TAEG è pari al 3,740%.”
Nel rinviare sia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE del 20 gennaio 2023 sia all’articolo BONFERRONI 1937 QUALSIASI PRESTITO GRADUALE PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN MANIERA EQUIVALENTE IN UNA SOMMA DI PRESTITI ELEMENTARI del 26 aprile 2021 sia all’articolo LA MOLTIPLICAZIONE FRA IL TASSO E IL DEBITO RESIDUO DEL SISTEMA FRANCESE È NEL REGIME COMPOSTO ANCHE NEL PREAMMORTAMENTO DOVE LE QUOTE CAPITALI SONO PARI A ZERO del 17 maggio 2021, l’atto di SURROGA del 13/03/2015 NON è esaustivo, da un punto di vista MATEMATICO, di tutte le clausole necessarie per la corretta determinazione della rata contrattuale. Infatti: 1) manca la percentuale del tasso mensile pattizio discendente dal “tasso FISSO annuo nominale del 3,680%“; 2) manca il metodo di calcolo della percentuale del tasso mensile contrattuale 3) manca l’importo della rata mensile posticipata contrattuale o il piano di ammortamento della stessa. Sono invece presenti le clausole: 1) della SOMMA EROGATA di euro 119.169,28; 2) della data di inizio ammortamento del 13/03/2015 (di conseguenza, non è previsto un periodo di preammortamento); 3) della durata del prestito di 300 rate mensili posticipate; 4) del metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali del “ANNO CIVILE“; 5) della modalità di determinazione della rata mensile posticipata contrattuale con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “ALLA FRANCESE.”
Non solo, l’atto di SURROGA del 13/03/2015 NON è esaustivo, da un punto di vista MATEMATICO, di tutte le clausole necessarie per la corretta determinazione della percentuale del TASSO ANNUO EFFETTIVO del “3,742%.” Infatti, in considerazione che è precisato pattiziamente sia il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali del “ANNO CIVILE” sia l’utilizzo della formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “ALLA FRANCESE”, per giustificare la presenza della norma “Il tasso di interesse annuo EFFETTIVO è pari al 3,742%“ i Bancari latu sensu avrebbero dovuto necessariamente indicare nel regolamento contrattuale il metodo di calcolo della percentuale dei VARI tassi mensili NON equivalenti contrattuali.
Ulteriormente, la lacuna informativa del metodo di calcolo della percentuale dei VARI tassi mensili NON equivalenti si determina anche nella fase precontrattuale: infatti, nel PIANO DI AMMORTAMENTO consegnato ai mutuatari il 05/03/2015 che evidenzia la rata mensile posticipata di euro 608,22 calcolata con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del “PIANO SOLARE FRANCESE”, è indicato solamente la SOMMA EROGATA di euro 119.169,28, la DATA DI INIZIO AMMORTAMENTO del 13/03/2015 del giorno dell’atto di SURROGA, il NUMERO di 300 RATE MENSILI, il TASSO ANNUO DI AMMORTAMENTO del 3,680%, il TASSO ANNUO DI MORA del 5,680% e la percentuale del TAEG del 3,740%. Conseguentemente, manca nel prospetto l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO del 3,742% che avrebbe perlomeno informato implicitamente i mutuatari che i Bancari latu sensu hanno usato i VARI tassi mensili NON equivalenti nel REGIME COMPOSTO per precisare la rata mensile posticipata di euro 608,22.
In altre parole, è provato inequivocabilmente che nel PIANO DI AMMORTAMENTO consegnato ai mutuatari il 05/03/2015 i Bancari latu sensu hanno applicato il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) per calcolare la rata mensile posticipata di euro 608,22 con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “ALLA FRANCESE” utilizzando la serie dei tassi NON equivalenti periodali, non espressamente previsti dal regolamento pattizio, attraverso l’impiego della formula
Si allega la stampata della rata mensile posticipata di euro 608,22 calcolata dai Bancari latu sensu. Si fa osservare che la QUOTA CAPITALE della rata pagata il 13/04/2015 è pari a euro 235,76 mentre quella della rata rimborsata il 13/05/2015 è pari ad euro 248,49: si evidenzia che questi valori delle QUOTE CAPITALE sono consequenziali all’applicazione del vincolo matematico del debito residuo equo (a figurato n al tasso i) conseguente alla determinazione rata mensile posticipata di euro 608,22 con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “ALLA FRANCESE” che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e la serie dei tassi NON equivalenti periodali.
In altre parole, con altre ponderazioni dei rateali (ANNO COMMERCIALE, ANNO CIVILE “NON CORRETTO” o ANNO “MISTO”) o con i tassi equivalenti periodali, le QUOTE CAPITALI avrebbero avuto valori diversi come diversi sarebbero stati i valori della rata costante posticipata.
Si segnala che la rata mensile posticipata di euro 608,22 determinata dai Bancari latu sensu è stata calcolata con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questa tipologia di rata.
Se i Bancari latu sensu avessero impiegato la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO del sistema “ALLA FRANCESE” che utilizza il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia il valore della rata mensile posticipata contrattuale sarebbe stato di euro 604,31 e la QUOTA CAPITALE della rata pagata il 13/04/2015 sarebbe stata pari a euro 237,98 e quella della rata rimborsata il 13/05/2015 sarebbe stata pari ad euro 250,52 in conseguenza all’applicazione del vincolo matematico del debito residuo equo (a figurato n al tasso i).
Si segnala che la rata mensile posticipata contrattuale di euro 604,31 che i Bancari latu sensu avrebbero potuto precisare può essere calcolata anche con il nostro SOFTWARE GRATUITO DEL SITO se nella sezione A si impiega il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO della scelta 03.
Si prova ora matematicamente che i Bancari latu sensu avevano la contezza al momento del contratto che la normativa imponeva di usare il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali ex art. 821, comma 3, c.c. ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia: infatti, il TASSO ANNUO EFFETTIVO del 3,742% del REGIME COMPOSTO indicato in contratto è stato calcolato con tali modalità matematiche nonostante sia una percentuale arrotondata malamente.
In altre parole, si evidenzia che il TASSO ANNUO EFFETTIVO del REGIME COMPOSTO che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale calcolato con il metodo di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) e i tassi equivalenti periodali è pari al 3,742639266408%: questa aliquota è stata determinata con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo con la rata di euro 608,22.
È evidente che impiegando il TASSO ANNUO del 3,742639266408% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè la rata 03 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 608,22.
Ad ulteriore prova della contezza matematica dei Bancari latu sensu, se loro avessero impiegato il metodo di conteggio o di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO COMMERCIALE (360/360) e il tasso equivalente periodale, gli stessi avrebbero determinato l’aliquota del TASSO ANNUO EFFETTIVO del REGIME COMPOSTO del 3,743742507565% che, anche se fosse arrotondata al 3,744%, è una percentuale più alta del TASSO ANNUO EFFETTIVO del 3,742% del REGIME COMPOSTO indicato in contratto.
Nel rinviare all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA del 21 marzo 2020 e, quindi, in considerazione che la legge obbliga l’uso del REGIME SEMPLICE ex art. 821, comma 3, c.c. per determinare la rata costante posticipata, avendo la Banca precisato contrattualmente la rata di euro 608,22, sussiste l’INDETERMINATEZZA IN SEMPLICE della clausola del TASSO CORRISPETTIVO.
In altre parole, sussiste una divergenza nel REGIME SEMPLICE degli interessi (intesa come non identica percentuale da calcolarsi con la modalità di ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” ex art. 821, comma 3, c.c.) tra il TASSO NOMINALE CORRISPETTIVO del “3,680%” convenzionalmente stabilito e quello effettivamente applicato perché manca nel regolamento contrattuale ex art. 117, comma 4, del TUB ed ex Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO precisato nel REGIME LINEARE.
Nel rinviare alle pubblicazioni del 28 ottobre 2022 e del 11 novembre 2022 sopra evidenziate per una ESAUSTIVA spiegazione matematica, empirica e giuridica, si è delucidato il 22 novembre 2022 nell’articolo SOLO IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE INIZIALE IN t_0 CON LA PONDERAZIONE DEI PERIODI RATEALI DELL’ANNO CIVILE CORRETTO RISPETTA AD OGNI ISTANTE TEMPORALE L’ART. 821, COMMA 3, CODICE CIVILE che solo il REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale il t_0 con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c. e, quindi, da un punto di vista matematico, empirico e giuridico si deve utilizzare la formula del REGIME SEMPLICE con impostazione iniziale in t_0 che impiega la ponderazione dei periodi rateale dell’ANNO CIVILE “CORRETTO”
Occorre, però, evidenziare che nel regolamento contrattuale dell’atto di SURROGA del 13/03/2015 i Bancari latu sensu NON hanno previsto la presenza del vincolo di “un’epoca di riferimento”, clausola pattizia necessaria se gli stessi avessero voluto applicare il REGIME SEMPLICE (si ricorda che il REGIME LINEARE NON è una legge di interesse SCINDIBILE e, quindi, il valore della rata costante posticipata che si determina con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0, cioè al momento della conclusione del contratto, ha un importo più alto di quello specificato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m, cioè al momento del termine del contratto). Conseguentemente, si sottolinea che la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale prova inequivocabilmente l’intenzione dolosa di applicare l’illecito REGIME COMPOSTO “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p..
In altre parole, per calcolare la rata di euro 608,22 con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), occorre utilizzare il TASSO ANNUO del 4,870612118813%.
Si segnala che il TASSO ANNUO del 4,870612118813% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO è stato determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo con la rata di euro 608,22.
È evidente che impiegando il TASSO ANNUO del 4,870612118813% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè la rata 09A della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 608,22.
Nel rinviare all’articolo EVIDENZIAZIONE MATEMATICA EMPIRICA DEL PERCHÈ IL REGIME SEMPLICE CON IMPOSTAZIONE FINALE IN t_m NON È COERENTE AD OGNI ISTANTE TEMPORALE AL VALORE DEL MONTANTE DEL REGIME SEMPLICE del 06 febbraio 2023, per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale la percentuale del TAN REALE AMMORTAMENTO determinato con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 8,960039817157%.
Si segnala che il TASSO ANNUO del 8,960039817157% che i Bancari latu sensu avrebbero dovuto precisare nel regolamento contrattuale come TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAN REALE SOLO AMMORTAMENTO è stato determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questo calcolo con la rata di euro 608,22.
È evidente che impiegando il TASSO ANNUO del 8,960039817157% con il PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè la rata 12 della sezione A del SOFTWARE GRATUITO DI CALCOLO, si ottiene la rata contrattuale di euro 608,22.
Vista la sussistenza con questi dati appena illustrati sia dell’INDETERMINATEZZA IN GENERALE sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME COMPOSTO DEGLI INTERESSI sia dell’INDETERMINATEZZA NEL REGIME SEMPLICE DEGLI INTERESSI della clausola del TASSO CORRISPETTIVO dell’atto di SURROGA del 13/03/2015, per consentire al giudice di rilevare d’ufficio le nullità a vantaggio del cliente ex art. 127 del TUB, occorre ricalcolare le rate dovute da parte del finanziato sia con la sanzione civile del TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente sia con la sanzione civile del TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente.
In altre parole, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, in diverse modalità matematiche: 1) nell’ipotesi in cui il giudice NON riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve utilizzare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista sia dall’art. 821, comma 3, c.c. sia dalla Normativa di Trasparenza della Banca d’Italia; 2) nell’ipotesi in cui il giudice riconosca la violazione dell’art. 821, comma 3, c.c., si deve impiegare la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), cioè l’unico metodo che rispetta ad ogni istante temporale l’art. 821, comma 3, c.c..
Per puro tuziorismo difensivo vista la mancanza del vincolo di “un’epoca di riferimento” nel regolamento contrattuale, in base a siffatti piani alternativi (TASSO DEL BOT ANNUALE MINIMO ex art. 117, comma 7, TUB tempo per tempo vigente e TASSO LEGALE VIGENTE ex art. 1284 c.c. tempo per tempo vigente), occorre quantificare le somme complessive già versate o ancora dovute a titolo di capitale ed interessi, tenuto conto di quanto corrisposto dal finanziato nel corso del tempo, anche con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m del REGIME SEMPLICE con i tassi equivalenti periodali con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366), modalità di conteggio prevista dall’art. 821, comma 3, c.c..
Si evidenzia che questi 6 piani alternativi delle SANZIONI CIVILI sono determinabili solo con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi: esempi numerici di questi conteggi possono essere osservati nell’articolo GLI INTERMEDIARI NEI PRESTITI RATEALI A TASSO VARIABILE EROGATI CON IL SISTEMA FRANCESE MANIPOLANO LE REGOLE MATEMATICHE E CONTRATTUALI del 09 maggio 1921).
Degna di nota è l’evidenziazione che nell’atto di SURROGA del 13/03/2015 “il TAEG è pari al 3,740%“, cioè è indicata una percentuale più bassa di quella del TASSO ANNUO EFFETTIVO del 3,742% del REGIME COMPOSTO precisato in contratto. Questa erroneità dell’aliquota del TAEG è inspiegabile matematicamente dato che nell’atto di SURROGA del 13/03/2015 si legge che “i Mutuatari comunicano che il costo della polizza stipulata con XXXXXXXX sugli immobili concessi in garanzia è pari ad euro 16,40 annuali, costo ricompreso nel calcolo del TAEG in quanto relativo a servizio assicurativo obbligatorio.” Infatti, l’effettivo TAEG Solo SPESE in t0 + SPESE in tk calcolato con il PRINCIPIO DI EQUITÀ del REGIME COMPOSTO con i tassi equivalenti periodali e con la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” (365/365 e 366/366) è pari al 3,764943342566%.
In considerazione che i mutuatari sono dei CONSUMATORI, si rinvia all’articolo ERRONEITÀ DELLA PERCENTUALE DELL’ISC/TAEG CONTRATTUALE NEL REGIME COMPOSTO NORMATIVA.
In merito alla SANZIONE CIVILE per l’erroneità dell’ISC/TAEG contrattuale, si rinvia all’articolo SANZIONI CIVILI NORMATIVA dove è illustrato che le norme di riferimento sono l’art. 124 TUB vigente dal 01/01/1994 al 18/09/2010 e l’art. 125 bis TUB vigente dal 19/09/2010 a oggi che stabiliscono che “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.”
Si rinvia inoltre agli articoli ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 18-02-2016 N. 1430, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10617, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10620, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) DI COORDINAMENTO, DECISIONE DEL 12-09-2017 N. 10621, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) COLLEGIO DI MILANO, DECISIONE DEL 13-12-2018, TRIBUNALE DI CAGLIARI, SENTENZA DEL 26-06-2019 N. 1455, CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 09-12-2021 N. 39169, TRIBUNALE DI LECCE, SENTENZA DEL 22-03-2022 N. 787.
A seguire il prospetto dell’effettivo TAEG Solo SPESE in t0 + SPESE in tk del 3,764943342566% determinato con la nostra PIATTAFORMA DI VALUTAZIONE E CALCOLO IN LOCALE MUTUI perché il SOFTWARE GRATUITO DEL SITO non prevede questi calcoli complessi.
In definitiva, non è solo il Gruppo Bancario di UBIBANCA che utilizza l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 del REGIME COMPOSTO che usa la ponderazione dei periodi rateali dell’ANNO CIVILE “CORRETTO” e i vari e diversi tassi NON equivalenti periodali: infatti, nel 2022 questo mutuo è ancora in essere e, dopo la fusione di UBIBANCA in INTESA SANPAOLO, quest’ultima lo ha ereditato senza modificarlo.