Si rinvia all’articolo È INEQUIVOCABILE CHE L’ART. 821 C.C. PRESCRIVE L’UTILIZZO DELLA FORMULA DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL REGIME SEMPLICE DELLA RATA COSTANTE POSTICIPATA dove si allega un commento articolato da un punto di vista matematico, empirico e giuridico della sentenza del Tribunale di Torino del 30/05/2019 n. 2676 del Dott. Enrico Astuni a confutazione dell’incongruente interpretazione GIURIDICA dell’art. 821, comma 3, codice civile frutto di una manipolazione della VERITÀ MATEMATICA e all’articolo CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 11-09-2019 CAUSA 383-18 (CASO LEXITOR) e GIURISPRUDENZA ITALIANA dove si evidenzia che negli negli ONERI ex articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e ex articolo 125 sexies TUB non possono non essere ricondotti anche gli INTERESSI CORRISPETTIVI ANATOCISTICI pagati, cioè l’importo del DIFFERENZIALE o TRUFFA CONSUMATA desumibile dalla differenza fra gli INTERESSI CORRISPETTIVI calcolati dagli intermediari nell’illecito REGIME COMPOSTO e gli INTERESSI CORRISPETTIVI che avrebbero dovuto essere pagati nel lecito REGIME SEMPLICE (ovviamente, visto che c’è un rimborso anticipato del prestito, dato che il DEBITO RESIDUO equo sia del REGIME COMPOSTO sia del REGIME SEMPLICE è matematicamente una miscela di QUOTE CAPITALE e di QUOTE INTERESSE (si rinvia all’articolo LA COMPONENTE CAPITALE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SIA DEL REGIME COMPOSTO SIA DEL REGIME SEMPLICE È UNA MISCELA DI INTERESSI E CAPITALE), per determinare l’importo complessivo da restituire al consumatore occorrerà conteggiare anche l’importo del DIFFERENZIALE o TRUFFA CONSUMATA desumibile dalla differenza fra il DEBITO RESIDUO calcolato dagli intermediari nell’illecito REGIME COMPOSTO e il DEBITO RESIDUO corrispondente che avrebbe dovuto essere rimborsato nel lecito REGIME SEMPLICE).
CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 19-07-2012 CAUSA C-591-10
La decisione della CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 19-07-2012 CAUSA C-591-10 stabilisce che il diritto comunitario non impone né il REGIME SEMPLICE né il REGIME COMPOSTO perché, “in assenza di disciplina dell’Unione, spetta al diritto nazionale stabilire, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, se alla somma in sorte capitale debbano essere applicati interessi secondo il sistema degli INTERESSI SEMPLICI ovvero secondo il sistema degli INTERESSI COMPOSTO, o, ancora, secondo un altro sistema di applicazione di interessi“.
CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 03-09-2015 CAUSA C-89-14
La decisione della CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 13-09-2015 CAUSA C-89-14, che ribadisce nella massima “… (…) … In assenza di disposizioni del diritto dell’Unione in materia, spetta al diritto nazionale determinare se, nello specifico, il tasso di interessi debba essere applicato su BASE SEMPLICE o su BASE COMPOSTA … (…) …”, è conseguente al rinvio pregiudiziale fatto con un’ordinanza interlocutoria della CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA del 11/02/2014 n. 3006 che conferma che in Italia è obbligatorio il REGIME SEMPLICE perchè “… (…) … il diritto italiano ammette il calcolo degli interessi sugli interessi (ANATOCISMO), per qualsiasi obbligazione pecuniaria e quindi anche per i crediti dello Stato, soltanto nei limiti previsti dall’articolo 1283 del codice civile … (…) … .”
In particolare, la CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 13-09-2015 CAUSA C-89-14 stabilisce nelle motivazioni che ” … (…) … Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio rileva al riguardo, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C‑295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), che né il diritto dell’Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell’adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su BASE COMPOSTA. Il giudice del rinvio aggiunge che, all’epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale. Orbene, il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, INTERESSI SEMPLICI, ammettendo INTERESSI COMPOSTI per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall’articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte suprema di cassazione si domanda, pertanto, se il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 185/2008 o se consenta l’applicazione di INTERESSI COMPOSTI all’azione di recupero di un aiuto di Stato pure se la decisione di recupero in questione è stata notificata anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004. … (…) … Nel caso di specie, occorre ricordare che l’applicazione di INTERESSI COMPOSTI è stata introdotta dalla normativa nazionale citata ai punti 24 e 25 della presente sentenza. Prima dell’entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, INTERESSI SEMPLICI. Prevedendo l’applicazione di INTERESSI COMPOSTI al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, il decreto legge n. 185/2008 non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli affetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore … (…) … Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma 4, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento.”
Pertanto, autorevole conferma del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE quale principio generale che regola la produzione degli interessi nell’ordinamento italiano si rinviene anche in questa giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA, SENTENZA DEL 13-09-2015 CAUSA C-89-14.
Viste le sentenze della Corte di Giustizia che stabiliscono che il diritto comunitario non impone né il REGIME SEMPLICE né il REGIME COMPOSTO, è alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime. Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1184, comma 1, primo inciso e 821, comma 3, c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE, la cui formula esprime, per l’appunto, il principio per il quale l’interesse è proporzionale al capitale ed al tempo. Il REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE (o LINEARE), in effetti, si configura come l’unico aderente al PRINCIPIO DI DIRETTA PROPORZIONALITÀ DEGLI INTERESSI (rispetto sia al CAPITALE che al TEMPO di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821, comma 3, c.c. (“i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”); principio che risulta sotteso anche al disposto del menzionato art. 1284 comma 1, primo inciso, c.c. laddove si prevede che gli interessi vanno computati in base ad un’aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l’anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che, in tal modo, l’ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di PROPORZIONALITÀ DEGLI INTERESSI, rispetto non già al MONTANTE via via maturato, bensì, per l’appunto, alla sola obbligazione principale (il CAPITALE finanziato) in rapporto al TEMPO.
Tale conclusione trova significativo riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio a seguire
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 27-01-1964 N. 191
Si legge nella massima che “In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi e il giorno. A norma dell’art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l’art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali e il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare“.
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE 1, SENTENZA DEL 25-10-1972 N. 3224
Si legge nella massima che “ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare (V 191 ’64)”.
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 23-11-1974 N. 3797
Si legge nella sentenza che “Salvo, quindi, quanto riguarda la misura, che è fissata in deroga alla norma dell’art. 1284, 1° comma, cod. civ., la norma si inquadra nell’ambito della normativa generale del debito di interessi, e pertanto anche nell’ambito di applicabilità della regola contenuta nell’art. 821, ult. comma, cod, civile. Anche il debito di interessi, ivi previsto, si applica, dunque, il principio generale, già precisato da questa corte (Cass. 27 gennaio 1964, n. 191), secondo cui il periodo normale preso a base per il calcolo è il giorno, di guisa che, ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno, bisogna dividere l’importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare“.
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA DEL 07-10-2011 N. 20600
Si legge nella sentenza che “Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell’ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione
monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo – corrispondente od inferiore all’anno – da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l’importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l’ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)”.
Le prime pronunce dei giudici di merito che hanno ribadito che l’art. 821, comma 3, c.c. impone l’applicazione del REGIME SEMPLICE e, conseguentemente, vieta il REGIME COMPOSTO, sono quelle del TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 29-10-2008 N. 113 e del TRIBUNALE DI LARINO-TERMOLI, SENTENZA DEL 03-05-2012 N. 119. In entrambe le sentenze si legge che il sistema FRANCESE è “un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3, c.c.).”