Indeterminatezza contrattuale in generale per mancanza del Documento di Sintesi
Secondo l’ordinanza del 22-05-2023 n. 14000 “7.1 Il DOCUMENTO DI SINTESI svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post-contrattuale) di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In sostanza, il DOCUMENTO DI SINTESI, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. 7.2. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall’art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti; violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto.”
Criteri di valutazione dell’ISC/TAEG
Secondo l’ordinanza del 22-05-2023 n. 14000 “4.3. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117, comma 6 TUB. Tale impostazione giuridica è del tutto coerente con il principio di diritto – cui il Collegio intende dare continuità – enunciato da Cass. n. 39169/2021, … (…) … D’altra parte, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del CREDITO AL CONSUMO, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis, comma 6 TUB … (…) …“
Nullità per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB
Secondo l’ordinanza del 22-05-2023 n. 14000 “Sul punto va prestata piena adesione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33719/2022, secondo cui “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38, comma 2, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.”