Obbligatorietà del Regime Semplice
Il Dott. Antonio Attanasio con la sentenza del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 ha dichiarato che il sistema “FRANCESE” della rata costante posticipata è determinato nel REGIME COMPOSTO, ha stabilito che il REGIME COMPOSTO è ANATOCISTICO e, quindi, illecito ex art. 1283 c.c. e ha decretato “la non debenza delle poste anatocistiche” dopo aver fatto ricalcolare l’ammortamento graduale nel REGIME SEMPLICE.
Si evidenzia che nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 si legge che “La rielaborazione in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE può essere duplice“ e, quindi, può essere fatta sia con l’equazione del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione iniziale in t_0 o con la formula del PRINCIPIO DI EQUITÀ con impostazione finale in t_m (il Dott. Antonio Attanasio non precisa, però, con quale modalità ha decretato “la non debenza delle poste anatocistiche”).
In particolare, si legge nelle motivazioni del Tribunale di Taranto del 29/03/2022 n. 796 che “L’analisi affidata al c.t.u. ha appurato che il piano di ammortamento c.d. “ALLA FRANCESE” (non esplicitato né allegato al contratto) è stato calcolato con il regime finanziario della CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA … (…) … In tal caso, l’ANATOCISMO è insito nella formula di “equivalenza finanziaria” propria del calcolo della rata di mutuo … (…) … Il consulente ha opportunamente evidenziato le differenze che passano tra un ammortamento in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE ed uno in CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA. Rispettando comunque i principi propri del metodo “alla francese” [rata costante; pagamento di una quota capitale e una quota interessi; uguaglianza tra il debito iniziale e la somma delle quote capitali presenti in ogni singola rata; equivalenza (relativa) tra il capitale erogato e la somma dei valori attuali delle rate], il primo ammortamento non produce ANATOCISMO … (…) … E’ emerso, dunque, che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall’attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di ANATOCISMO di cui all’art.1283 c.c. (non certo derogato dagli usi bancari che, in materia, non hanno fonte di diritto). Il carattere imperativo della norma conduce al mancato riconoscimento della pattuizione o del comportamento difforme dalla disciplina positiva esistente, ragion per cui il mutuatario non può gravarsi delle poste “anatocistiche” e gli vanno addebitati i soli interessi corrispettivi senza operare alcuna capitalizzazione. Il c.t.u. ha accertato gli interessi illegittimamente capitalizzati e, epurati tali addebiti, ha correttamente ricostruito il piano di ammortamento con il metodo alla francese in capitalizzazione semplice, mantenendo immutati i parametri contrattuali. … (…) … La rielaborazione in CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE può essere duplice.”