Rilevabilità d’ufficio della nullità conseguente all’indeterminatezza contrattuale
Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dapprima riferita soltanto alla “erronea indicazione del ISC/TAEG”, è stata dall’attore estesa alla mancanza del piano di ammortamento e, comunque, del valore della singola rata, che non risulta indicata in contratto”.
Il Giudice Bonofiglio Paolo stabilisce che “va rammentata la rilevabilità officiosa della causa di nullità diversa da quella oggetto di allegazione, essendo la domanda di nullità “pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (v. Cass. 15408/2016); la pronuncia di nullità, d’altro canto, postula unicamente che i fatti posti a suo fondamento appartengono già al giudizio (risultando dalle allegazioni delle parti o dalle produzioni documentali in atti: Cass. S.U. 26242/2014) e che su di essa si sia formato il contraddittorio (v. Cass. 26495/2019)”.
CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE, SENTENZA DEL 12-12-2014 N. 26242
CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA DEL 26-07-2016 N. 15408
CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA DEL 17-10-2019 N. 26495
Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo in generale
Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “dall’esame della documentazione in atti, risulta quindi la mancanza del piano di ammortamento, che è stato redatto solo in corso di rapporto … (…) … va quindi rilevata la nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola determinativa dell’interesse corrispettivo ex artt. 1346 e 1418, II comma c.c. (cfr Cass. 16907/2019) … (…) … il debito va rideterminato mediante applicazione del tasso ex art. 117, VII comma TUB in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE“.
Obbligatorietà del Regime Semplice
Si legge nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 07/06/2021 n. 733 che “secondo quanto evidenziato dal perito, anche in replica alle osservazioni di parte, “il calcolo degli interessi passivi applicato dalla banca è in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA“: in assenza di pattuizione contrattuale, quindi, si configura la violazione dell’art. 1283 c.c.” (il CTP di parte attorea Bruschi ci ha confermato che nell’atto di mutuo a tasso fisso non è nemmeno indicato che il calcolo della rata deve essere fatto con il sistema “FRANCESE”).
PARAGRAFO 11 VOLUME II “Tasso corrispettivo: il reato-mezzo di Truffa aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. dalla connessione con il reato-fine di Usura nei contratti di finanziamento rateale. La problematica conseguenziale del reato societario di Autoriciclaggio e del reato di Estorsione”
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